Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21772 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/10/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 09/10/2020), n.21772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26040/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ITALCEMENTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci dè Calboli

n. 9, presso lo studio dell’Avv. Piero Sandulli, rappresentata e

difesa dall’Avv. Massimo Basilavecchia giusta procura in calce al

ricorso e dall’Avv. Massimo Fabio giusta procura in calce alla

memoria;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3839/65/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA-SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, depositata il

28 giugno 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

maggio 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato SUBRANI FRANCESCA;

uditi, per la controricorrente, gli Avv. MASSIMO FABIO e MASSIMO

BASILAVECCHIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Lombardia-Sezione staccata di Brescia ha parzialmente accolto, limitatamente all’anno 2010, il gravame interposto da Italcementi s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Brescia di rigetto del ricorso della detta società contro il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, rimborso richiesto ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise), art. 14, comma 2, con istanza del 29 dicembre 2011 per le annualità 2010 e 2011 sul presupposto dell’incompatibilità dell’imposta con la dir. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 (art. 1, par. 2) e negato dall’amministrazione per ritenuta legittimità della normativa nazionale sull’addizionale in questione in quanto compatibile con la disciplina comunitaria.

2. Ha ritenuto la CTR che: a) l’addizionale oggetto della richiesta di rimborso ha il carattere di imposta autonoma indiretta e non di semplice maggiorazione dell’aliquota sull’accisa già esistente; b) sussiste il contrasto tra la normativa nazionale e la dir. 2008/118/CE, art. 1, par. 2, non avendo l’imposizione finalità specifiche, come richiesto dalla direttiva, bensì essendo essa unicamente destinata a ripianare il bilancio degli enti locali; c) nondimeno, il rimborso va riconosciuto limitatamente all’anno 2010 atteso che la citata direttiva, art. 48, ha concesso agli Stati membri termine fino al 10 gennaio 2010 per adeguare la normativa nazionale alla direttiva, ciò che l’Italia ha fatto soltanto con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 10, conv. con modif. dalla L. 2 aprile 2012, n. 44, sicchè solo da gennaio 2010 l’imposta può dirsi indebitamente versata.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a tre motivi, cui ha replicato Italcementi con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, T.U.A., non avendo la CTR rilevato il difetto di legittimazione passiva di Italcementi, quale consumatore finale dell’energia non avente alcun obbligo nei confronti dell’amministrazione, essendo invece il soggetto legittimato a chiedere il rimborso quello obbligato al pagamento dell’accisa.

4.1. Italcementi, premesso che non è mai stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, non essendo in contestazione il carattere tributario dell’azione esperita, e che la questione da trattare nel giudizio deve essere effettivamente risolta applicando le norme del T.U.A., oppone in primo luogo l’inammissibilità della censura poichè l’amministrazione non ha mai menzionato il tema del difetto di legittimazione passiva di Italcementi nell’atto di diniego impugnato, nè nei gradi del giudizio di merito.

4.2. L’eccezione di inammissibilità non ha pregio, non potendo dirsi la questione “nuova”.

Il fondo della questione posta dall’amministrazione ricorrente attiene, propriamente, alla titolarità del rapporto controverso dedotta da Italcementi che è elemento costitutivo della domanda, della cui prova è onerato l’attore ove detta titolarità non sia riconosciuta, neanche per implicito, dalla controparte; la relativa contestazione ha pertanto natura di mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio e la carenza di titolarità è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951; si v. anche Sez. U, 7 maggio 2013, n. 10531, secondo cui “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”).

E’ poi appena il caso di ribadire che la circostanza che la carenza di legittimazione non sia stata evidenziata dall’Agenzia nel provvedimento impugnato non ha alcun rilievo: il diniego di rimborso non è assimilabile ad un avviso di accertamento, sicchè non deve essere motivato alla stregua di quest’ultimo e, inoltre, in sede contenziosa è il contribuente che inoltra la domanda di rimborso ad assumere la veste di attore, sicchè la motivazione del rigetto non assume il carattere dell’esaustività (Sez. 5, 28 marzo 2018, n. 7629; Sez. 5, 18 aprile 2014, n. 8998; Sez. 5, 5 maggio 2010, n. 10797).

4.3. Ciò posto, il mezzo è fondato.

La ricostruzione del dato normativo può essere affidata alle ultime pronunce di legittimità in materia (Sez. U, 31 dicembre 2018, n. 33687; Sez. 5, 1 ottobre 2015, n. 19618; Sez. 5, 12 marzo 2013, n. 9567).

4.4. Secondo il citato T.U., nella versione applicabile ratione temporis, per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione ovvero della loro importazione (art. 2, comma 1, T.U.A.); è obbligato al pagamento dell’accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e gli altri soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta (comma 4).

Sempre secondo il T.U.A., gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali”.

Infine, ai sensi dell’art. 14 T.U.A., “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, ma il rimborso – previsto in via generale dalla dir. n. 2008/118/CE, art. 9, par. 2, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” e “qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (previsione, quest’ultima, applicabile a far data dal 1 aprile 2010).

4.5. Il diritto al rimborso è dunque regolato, in via generale, dall’art. 14 T.U.A., mentre il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1, conv. con modif. nella L. 27 novembre 1982, n. 873 – secondo cui “chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all’importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali (…) ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l’onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale” – è applicabile unicamente “quando i tributi riscossi non rilevano per l’ordinamento comunitario” (L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 3).

Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario dispone la L. n. 428 del 1990 cit., art. 29, comma 2: “I diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.

4.6. Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco per il pagamento dell’accisa ovvero della relativa addizionale. Egli può ribaltarne l’onere rivalendosi nei confronti dell’utente secondo la caratterizzazione tipologica delle accise, il che postula, per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’erario, la concentrazione del controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti (Sez. 5, 6 agosto 2014, n. 17627). Per costoro, in sostanza, l’accisa è un costo sostenuto prima della cessione del bene, tale da farlo rientrare, ad esempio, nella base imponibile dell’IVA (Sez. 5, 3 ottobre 2018, n. 24015).

Per altro verso, “la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d’imposta e, per conseguenza, l’autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale” (in termini, Sez. 5, n. 9567/2013, cit.).

Tali conclusioni trovano conferma nella giurisprudenza di questa Corte: sia pure con riferimento al gas metano, è stato, infatti, affermato che “il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge solo tra l’amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente consumatore” (Sez. U, 25 maggio 2009, n. 11987), sicchè “il solo soggetto obbligato verso l’amministrazione finanziaria è l’ente comunale che immette in consumo il gas e riscuote l’accisa inglobata nel prezzo (è una peculiarità che non incide sulla natura del tributo che resta distinto dal prezzo del gas) (…)” (Sez. U, 19 marzo 2009, n. 6589).

4.7. Uno schema del tutto analogo è seguito per il versamento delle imposte addizionali ai sensi del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, ex art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis), secondo cui dette imposte sono dovute, dai soggetti obbligati di cui all’art. 53 T.U.A. (società fornitrici), al momento della fornitura dell’energia elettrica ai consumatori finali e che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”.

In buona sostanza, l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l’onere corrispondente all’imposta è su di lui traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico; ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge soltanto tra l’amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l’utente consumatore.

Come è stato efficacemente rilevato, “i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico” (cfr. Sez. 5, n. 9567/2013 cit., ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

4.8. E’ stato ancora precisato, sia pure con riferimento all’IVA di rivalsa (Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23288), che dal compimento dell’operazione imponibile scaturiscono tre rapporti (cfr. Sez. U, 20 luglio 2017, n. 26437): il primo, tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; il secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; il terzo, tra l’amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa.

Si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell’amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Sez. 5, 6 luglio 2011, n. 14933; Sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17169).

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE, 27 aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purchè i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (in termini, CGUE, 15 marzo 2007, in causa C35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37).

Peraltro, un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all’acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (CGUE, 15 marzo 2007, in causa C-35/05, cit., punti 38-39 e giurisprudenza ivi citata).

4.9. E’, dunque, compito degli Stati membri prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività. Sicchè soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: CGUE, 27 aprile 2017, in causa C564/15, cit.; conf. CGUE, 31 maggio 2018, in cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66).

Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (si v., in tema di IVA, CGUE, 15 dicembre 2011, in causa C427/10, Banca Popolare Antoniana Veneta, punto 42; in tema di accise, CGUE, 20 ottobre 2011, in causa C-94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell’erario, ove venga dedotta in relazione all’azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività.

4.10. Sotto quest’ultimo profilo, nella memoria ex art. 378 c.p.c. Italcementi introduce l’argomento secondo cui il presupposto normativo che consentirebbe al consumatore di chiedere al fornitore la restituzione di parte del prezzo corrispondente alle accise indebitamente versate è l’applicazione nei rapporti tra privati della dir. n. 2008/118/CE, quale presupposto per la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionali sulle accise per contrasto con il diritto unionale e per l’emersione dell’indebito oggettivo.

La disapplicazione conseguirebbe alla cd. efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE; efficacia orizzontale che tuttavia – osserva Italcementi – viene esclusa dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punti 42-45 e 49).

Pertanto, il consumatore finale non potrebbe invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, posta a fondamento giuridico del diritto alla ripetizione di indebito nei suoi confronti della quota parte di prezzo corrispondente alla rivalsa dell’imposta versata dal fornitore all’erario; la richiesta del consumatore di rimborso nei confronti del fornitore risulterebbe impossibile per ragioni di mero diritto, con conseguente legittimazione straordinaria dell’acquirente dell’energia elettrica all’esercizio dell’azione diretta per il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

4.11. L’argomento non può essere condiviso.

Diversamente da quanto sostiene la contribuente, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà del rimborso, di cui al precedente punto 4.9, non sono di per sè ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale.

Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si v. CGUE, 21 marzo 2018, in causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda) oppure quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si v., in particolare, CGUE, 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR E’pitèsi Kft., punto 42, nonchè CGUE, 27 aprile 2017, in causa C-564/15, cit.).

D’altronde, la stessa Corte di Giustizia ha promosso la fissazione di termini diversi, là dove ha dichiarato che il principio di effettività è rispettato nel caso di un termine nazionale di prescrizione asseritamente più favorevole all’amministrazione finanziaria rispetto al termine di prescrizione in vigore per i privati, purchè il soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione (CGUE, 8 settembre 2011, in cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert, punto 42; CGUE, 15 dicembre 2011, in causa C-427/10, cit., punto 26).

In questo contesto, Italcementi non ha allegato, nè tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951; Sez. 3, 27 giugno 2018, n. 16904).

E’ appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poichè può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso.

4.12. Alla luce di tali premesse, questa Corte ritiene che, nonostante la formulazione ellittica dell’art. 14 T.U.A., comma 2, (“l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”), non contenente alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati, la disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l’imposta poichè ciò, da un lato, si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore) e, dall’altro, lo stesso art. 14 T.U.A., comma 2, ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l’illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore.

La disposizione prevede infatti che, una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l’azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest’ultimo ad avere novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, attribuendosi, quindi, espressamente l’azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l’imposta sul consumatore all’esito dell’azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti.

Nè può considerarsi dirimente il fatto che la traslazione dell’imposta dal fornitore al consumatore sterilizzerebbe le richieste di rimborso da parte del fornitore, in quanto la prova della traslazione rientra nell’onere, gravante sull’amministrazione finanziaria (per effetto di Corte Cost., 9 luglio 2002, n. 332), di evitare un ingiustificato arricchimento in favore del fornitore (Sez. 5, 1 ottobre 2015, n. 19618; Sez. 5, 16 maggio 2007, n. 11224; Sez. 5, 24 maggio 2005, n. 10939); tanto che l’art. 14 T.U.A., comma 2, considera l’azione di rimborso, in questo caso, come un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dal consumatore definitivamente inciso dal peso economico dell’imposta.

Tale orientamento non è nemmeno in contrastato con le pronunce che hanno affermato la giurisdizione tributaria, ma senza entrare nel merito della questione della legittimazione del consumatore finale, in materia di azione di rimborso proposta dal consumatore finale nei confronti dell’erario (Sez. U, n. 33687/2018 cit.; Sez. U., n. 6589/2009 cit.).

4.13. Può quindi affermarsi, con specifico riferimento alla materia delle accise e delle addizionali, che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell’amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; 4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; 6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore).

5. Vanno, dunque, enunciati i seguenti principi di diritto:

“le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, è il fornitore”;

“il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.

6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione della dir. n. 2008/118/CE, art. 1 e del D.L. n. 511 del 1988, come novellato ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5.

7. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della medesima direttiva, art. 1, par. 2.

8. In buona sostanza, con entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti due aspetti della medesima questione, si contesta: a) che le addizionali provinciali previste dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, siano in contrasto con il diritto unionale; b) che la dir. n. 2008/118/CE sia self-executing.

I motivi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo mezzo.

9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso di Italcementi.

La novità e complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da Italcementi s.p.a. compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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