Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21772 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 21/06/2017, dep. 07/09/2018), n.21772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12097-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ne ha rigettato l’appello nel giudizio introdotto da D.C.M. con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 2003, con il quale veniva contestata la plusvalenza realizzata con la cessione di un terreno edificabile avvenuta con atto registrato il 30 gennaio 2001, in relazione al quale era stato determinato, con accertamento ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo per mancata impugnazione, un valore di Lire 1.071.500.000, sulla cui base era stato poi determinato il prezzo di cessione (Lire 1.071.500.000) ai fini della determinazione della plusvalenza.

Il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, con riduzione a Euro 90.010 dell’effettiva base imponibile ai fini della plusvalenza.

Rilevava infatti la CTR che i principi che riguardano la determinazione di un bene oggetto di trasferimento si differenziano a seconda dell’imposta da applicare, sicchè ove si tratti di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato, mentre quando si discute di una plusvalenza va accertata la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione. Ciò comporta che la definizione di un accertamento ai fini dell’imposta di registro non ha automatica efficacia ai fini delle imposte dirette.

Nella specie, sulla base delle prove offerte dal contribuente, era stata determinata la base imponibile ai fini IRPEF della plusvalenza realizzata dal contribuente, che non era altro che la differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, di Euro 90.010, come dettato dall’art. 82 (nuovo testo) tuir.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione si duole della insufficiente motivazione sulla corrispondenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il valore dello stesso accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro, in ragione della mancata offerta, da parte del contribuente, di prova contraria in ordine alla corrispondenza stessa.

Col secondo motivo, formulato in subordine, denunciando violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), nel testo vigente ratione temporis in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c., l’amministrazione assume essere onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro.

I due motivi si rivelano infondati, alla luce del principio, costituente ius superveniens, secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito – come nella specie -, ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all’imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l’IRPEF (corrispettivo)” (Cass. n. 19227 del 2017, n. 12265 del 2017).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti, in considerazione dell’applicazione dello ius superveniens.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA