Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21771 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21771 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 10811-2010 proposto da:
TURI ERALDO elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
MARIO CIANCIO con studio in NAPOLI VIA STENDHAL 23
(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;
– ricorrente –

2014
2540

contro
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che 1o rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 15/10/2014

- controrícorrente nonchè contro
COMUNE DI FORIO SETTORE RAGIONERIA & TRIBUTI;

intimato

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per

il controricorrente l’Avvocato DI MATTEO

che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 05/03/2009;

R.G.N.

Svolgimento del processo

10811/2010

Il dott. Eraldo Turi impugnò l’avviso di accertamento 1C1, notificato il
21.3.2005, con il quale il Comune di Forio (NA), successivamente
all’attribuzione della rendita catastale operata dall’Ufficio UTE di Napoli,
asseritamente in data 16.3.1999, rettificò l’imposta ICI dovuta per l’anno

Via San Calcedonio, recuperando le differenze d’imposta dovute rispetto a
quelle versate a titolo d’acconto e saldo.
Il ricorso fu respinto dalla CTP di Napoli, la cui decisione fu impugnata dal
contribuente.
La CTR della Campania, con sentenza n. 61/45/09 depositata il 5 marzo 2009,
rigettò l’appello, ritenendo che le eccezioni formulate dal ricorrente in prime
cure e reiterate in appello fossero rimaste semplici asserzioni di parte prive di
riscontro probatorio.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il contribuente, affidando il
gravame a quattro motivi.
L’Agenzia del Territorio resiste con controricorso.
Il Comune di Fori° non ha svolto difese.
Il contribuente ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2697 2°
comma c.c., applicabile anche al processo tributario, in relazione al n. 3
dell’art. 360 c.p.c.”, non avendo le amministrazioni resistenti, nel doppio
grado di merito, provato che l’attribuzione all’immobile in oggetto da parte
dell’UTE di Napoli di diversa categoria catastale (A17 in luogo di A/2) e
consistenza (vani otto in luogo di cinque) rispetto a quanto indicato nella
3

2000 per la quota del 50% da lui posseduta dell’immobile sito in Forio alla

dichiarazione di rendita presunta presentata dal contribuente fosse avvenuta
effettivamente in data 16.3.1999, tale circostanza non potendo essere desunta,
come invece ritenuto dalla CTR della Campania, dalla visura catastale
depositata in atti, non potendo acquisire le risultanze catastali alcun valore
probatorio verso i terzi, ma mero valore indicativo sull’intestazione.
2. Con il secondo motivo il contribuente censura la sentenza impugnata per
“violazione dell’art. 11 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dell’art. 74 1° comma
legge 21.11.2000 n. 342 in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per non
avere la CTR rilevato l’avvenuta decadenza triennale dalla pretesa impositiva
al tempo di notifica dell’avviso di accertamento ed avere invece applicato
retroattivamente la maggiore rendita ai fini del calcolo dell’ICI dalla pretesa
data di attribuzione, anziché dalla notifica del solo avviso di accertamento
della maggiore ICI ritenuta dovuta.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “omessa motivazione circa un
fatto decisivo della controversia (impugnazione dell’avviso di accertamento
anche sotto il profilo della contestazione della consistenza e dell’illegittimo
atto di classamento con cui sarebbe stata attribuita la rendita definitiva) in
relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.”, rilevando l’assoluta carenza di
motivazione riguardo alle due specifiche circostanze che il contribuente aveva
dedotto per contestare la diversa classe e consistenza dell’immobile, atteso
che dall’originaria dichiarazione non si era verificata nessuna modificazione
nella consistenza dell’immobile, essendo i vani dell’immobile in oggetto
rimasti sempre quelli della dichiarazione iniziale (cinque e mezzo) e non otto
come attribuiti dall’UTE.
4. Infine, con il quarto motivo, il contribuente deduce la “violazione dell’art.
74 20 comma L 342/2000, dell’art. 6 R.D. n. 383 del 30.3.1934 e degli
4

e

articoli 12,13, 15 del R.D.L. 13.4.1939 n. 652 convertito in legge 11.8.1939 n.
1249 e modificato dal D. Lgs. 8.4.1948 n. 514, degli artt. 65-85 del D.P.R.
1.12.1949 n. 1142, dell’art. 6 del D.P.R. 29.9.1973 n. 604, dell’art. 10 della
L. 1.0.1969 n. 679, dei paragrafi 1, 2, 3, 4 d.m. 20.7.1970, del paragrafo 29
bis del d.m. 13.12.1951, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. e comunque

al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per avere erroneamente la CTR ritenuto
giuridicamente valida l’attribuzione della maggiore rendita catastale ante
31.12.1999, senza che fosse stata comprovata l’affissione del relativo
provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Forio.
5. Va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso.
Esso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Premesso che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI) l’art. 74 30
comma della L. 21 novembre 2000 n. 342, va interpretato nel senso che
qualora, come nella fattispecie in esame, la rendita catastale sia stata attribuita
entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce sia stato
notificato successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
342/2000 (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente
acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31
dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la
conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è
legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del
tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (cfr. Cass.
civ. sez. V ord. 5 marzo 2009, n. 5373; Cass. eiv. sez. V 10 febbraio 2010, n.
2952; Cass. civ. sez. V 5 maggio 2010, n. 10801), il motivo è fondato laddove
il contribuente lamenta la violazione dell’art. 11 2° comma del D. Lgs. n.
5

violazione della legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente) in relazione

504/1992 quale vigente al tempo della notifica (21.3.2005) dell’avviso di
accertamento.
Per effetto di tale disposizione il potere impositivo dell’Ente locale era
soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in
esame, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato

secondo l’importo dovuto dal contribuente sulla base della rendita catastale
presunta).
La sentenza della CTR ha invece ritenuto applicabile nella fattispecie il
termine quinquennale di decadenza, essendo avvenuta la notifica dell’atto
impositivo entro il 31.12.2005, giustificando l’applicazione di tale maggior
termine in forza di disposizioni regolamentari dell’Ente locale (gli artt. 15 3°
comma e 23 1° comma del regolamento comunale del Comune di Forio,
adottato a norma dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, approvato con delibera
commissariale n. 2 del 31.3.1999).
Sennonché, anche a prescindere dalla contestazione circa il mancato deposito
in atti da parte del Comune di Forio di detto regolamento, è sufficiente
osservare che la fonte regolamentare locale, di grado secondario, non avrebbe
mai potuto derogare alla norma primaria di riferimento allora applicabile, che
prevedeva il termine triennale di decadenza per la notifica dell’avviso di
accertamento in rettifica rispetto all’imposta versata dal contribuente.
Né, con riferimento all’epoca dell’avvenuta notifica dell’avviso di
accertamento, poteva risultare applicabile il più ampio termine quinquennale
di decadenza previsto dall’art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006, entrata
in vigore solo dal primo gennaio 2006, ostandovi il disposto dell’art. 3 della
legge n. 212/2000.
6

eseguito il versamento d’imposta, pacificamente avvenuto per l’anno 2000

5.1. Consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
risultando dall’accoglimento del motivo assorbiti gli altri addotti dal
ricorrente, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del
ricorso del contribuente, essendo ormai il Comune di Fori° decaduto, al
tempo della notifica dell’avviso di accertamento impugnato (21.3.2005), dalla

6. In relazione all’andamento globale del giudizio trova giustificazione la
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del doppio grado di
merito, restando disciplinate secondo soccombenza come da dispositivo le
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel
merito, accoglie il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento
impugnato n. 10164 ICI 2000.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e
condanna le Amministrazioni intimate alla rifusione in solido delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compenso, oltre
rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 lugli 2014
Il Consigli re estensore

pretesa impositiva.

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