Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21771 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 21/06/2017, dep. 07/09/2018), n.21771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9943-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FOREL SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 10/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srL FOREL, produttore di apparecchi elettrici, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2003, con il quale veniva accertato un maggior reddito d’impresa di Euro 107.149, contro la perdita dichiarata di Euro 8.826, ha confermato l’annullamento dell’atto.

Secondo il giudice d’appello, infatti, “l’accertamento del reddito della società era fondato soltanto su indici statistici (ROS, ROE etc.) che da soli non sono sufficienti a disattendere la contabilità di un’azienda della quale, solo perchè la redditività dichiarata ha un indice del 3% e non del 5%, deve presumersi l’esistenza di indizi di occultamento dei ricavi. Molti sono i motivi per cui un’azienda ha indici di produttività diversi da quelli parametrici, ma, in presenza di accertamenti fiscali, l’ufficio deve fornire ulteriori prove affinchè l’organo giudicante possa confermare l’esistenza di ricavi occulti. L’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2 è ininfluente al fine di accertare un maggior reddito perchè gli indici applicati dall’ufficio dovevano essere supportati da altri elementi di prova che nella fattispecie mancano”.

La CTR ha quindi “ritenuto di poter accogliere le ragioni del contribuente dedotte nelle sue repliche all’atto di appello per “indeterminatezza della motivazione” dell’avviso fiscale. La verifica dell’incidenza della motivazione dell’atto di accertamento sulla qualificazione dei redditi in base agli indici di bilancio è stata affrontata da una recente giurisprudenza della Cassazione che è prevalente nel considerare gli studi parametrici basati su presunzioni semplici. Tuttavia, stante l’unicità della ratio della motivazione in materia di accertamento, la qualificazione degli studi parametrici quali presunzioni semplici o legali relative che sicuramente ha una notevole influenza sul profilo probatorio, non condiziona invece il distinto piano della motivazione quanto alla sua obbligatorietà e al suo contenuto minimo essenziale – che nella prospettiva della natura degli studi quali presunzioni semplici, deve estendersi agli elementi acquisiti in sede istruttoria. L’utilizzo di uno strumento presuntivo ai fini della determinazione di un maggior reddito, a prescindere dalla tipologia e dai requisiti, non esenta l’amministrazione dall’obbligo di fornire in sede procedimentale, nel corpus dell’atto, gli elementi che sono alla base dell’inferenza logica sottesa al disconoscimento dei valori dichiarati dalla contribuente. Ciò premesso, la motivazione non può in alcun modo essere superflua nelle ipotesi in cui l’ufficio ricorra a strumenti presuntivi di determinazione del reddito anche nel caso in cui questi si qualifichino come presunzioni legali”. L’adesione alla tesi della presunzione legale relativa infatti prevede soltanto un esonero dall’onere della prova per l’ufficio ma non comporta anche un esonero dall’obbligo di motivazione che, nella fattispecie risulta omessa rendendo l’atto fiscale annullabile. Se non si ritenesse necessario l’obbligo di motivazione anche in questa ipotesi, perderebbe altresì di ogni rilevanza la previsione di un contraddittorio preventivo obbligatorio da effettuarsi prima della rettifica del reddito”.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’amministrazione ricorrente si duole che l’appello di esso ufficio sia stato rigettato, e dichiarato l’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, quando nel ricorso introduttivo tale eccezione non era stata proposta dalla parte, sicchè la relativa domanda sarebbe stata nuova.

Il motivo è fondato, come si evince dal ricorso introduttivo della contribuente, trascritto pressochè integralmente nel motivo, e dalla sentenza impugnata, ove si legge (pagina 3) che “questa Commissione ritiene di poter accogliere le ragioni del contribuente dedotte nelle sue repliche all’atto di appello per “indeterminatezza della motivazione” dell’avviso fiscale”.

Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15 e art. 39, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2, e art. 2697 c.c., censura la decisione per aver erroneamente ritenuto che la determinazione induttiva dei maggiori ricavi fosse giustificata unicamente dall’analisi dell’indice di bilancio relativo alla redditività delle vendite (ROS), e per aver ritenuto che avrebbe dovuto svolgersi il contraddittorio prima dell’emanazione dell’avviso, laddove non si trattava di un accertamento da studio di settore.

Il motivo è fondato, in quanto, oltre al pregio del rilievo sulla non previsione del contraddittorio per la specie di accertamento in esame, va rilevato che non erano state prese in considerazione della CTR, al fine di giustificare l’accertamento, le irregolarità contabili riscontrate riguardo l’omessa indicazione nel libro degli inventari degli elementi richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, l’erronea indicazione delle rimanenze nel libro degli inventari con l’unica aggiunta del dettaglio delle rimanenze di fine esercizio, e l’omessa indicazione in nota integrativa del criterio di valutazione delle rimanenze. E ancora non era stata considerata l’antieconomicità della gestione complessivamente riscontrata nello svolgimento dell’attività – a fronte di ricavi per Euro 1.351.295 la società aveva dichiarato una perdita di esercizio di Euro 8.826, nonostante la presenza di utile della gestione straordinaria -, segnalata anche dagli indici di bilancio. E ciò considerando che, secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento cd. analitico induttivo, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.

Col terzo motivo lamenta l’omessa motivazione degli elementi addotti dall’ufficio a sostegno della pretesa tributaria quali l’antieconomicità della gestione, l’omessa indicazione nel libro degli inventari degli elementi richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, le irregolarità riscontrate nell’indicazione delle rimanenze nel libro degli inventari, l’omessa indicazione nella nota integrativa del criterio di valutazione delle rimanenze, la non attendibilità dei dati riguardanti indici di bilancio caratterizzanti l’attività esercitata.

Il motivo è fondato sulla base delle considerazioni svolte in relazione al precedente motivo.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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