Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21770 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1412-2015 proposto da:

V.G. AUTOTRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

RUSSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO

TASCA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto N. 9904/2013 R.G. del TRIBUNALE di PADOVA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 1412/2015 proposto da V.G. Autotrasporti nei confronti del Fallimento BFC Autotrasporti Spa in liquidazione il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

V.G. Autotrasporti ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo avverso il decreto reso dal Tribunale di Padova che aveva rigettato la sua richiesta dei ammissione al passivo del fallimento di BFC autotrasporti Spa in liquidazione.

In particolare il V. chiedeva il riconoscimento della somma di euro 911,000 in ragione dell’attività di trasporto da lui svolta per conto di terzi nell’interesse di BFC Spa.

Il Tribunale aveva respinto tale richiesta non riconoscendone alcun ausilio probatorio.

Il ricorrente intende evidenziare che la mancata prova dell’incarico conferito da parte di BFC deriva dal fatto che non era mai stato stipulato per iscritto un contratto quadro che regolasse i singoli incarichi commissionati, pur non essendo il contratto di trasporto un negozio per cui vi sia la necessità della forma scritta ad substantiam.

Secondo il ricorrente il collegio non ha tenuto in considerazione come nella corrispondenza prodotta agli atti non vi sia alcuna contestazione circa l’effettiva realizzazione, l’entità, la misura e il valore unitario al chilometro dei trasporti.

Il motivo appare inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (Cass. 2966/11).

Nel caso di specie nessun riferimento di tal fatta si rinviene nel ricorso ad eccezione di un asserito riconoscimento di debito che peraltro risulta del tutto genericamente richiamato senza che ne sia riportato il testo rilevante.

Quanto poi alla mancata adozione dei provvedimenti istruttori richiesti ex art. 210 c.p.c. questa Corte ha già chiarito che l’emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa. (Cass. 24188/13). Ricorrono in conclusione i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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