Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21770 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 20/10/2011), n.21770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

EDILSCAVI srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, in

Viale Bruno Buozzi n. 99, presso l’avv. CRISCUOLO Fabrizio che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 84/06/05, depositata il 21 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13

aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l’avv. Claudio Lucisano per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Alessandro De Stefano per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Edilscavi in liquidazione propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento ai fini dell’IVA per l’anno 1998.

Il giudice d’appello rilevava infatti, in ordine alla dedotta irregolarità della verifica fiscale alla base dell’accertamento, che essa era iniziata il 18 febbraio 2000 alla presenza di P. M., amministratore e legale rappresentante; della società, il quale aveva delegato a rappresentarlo nelle operazioni di verifica la figlia Ma. ed un dipendente della società. Successivamente era intervenuto il fallimento personale del M., circostanza della quale i verificatori erano stati edotti solo il 18 ottobre, quando si concludevano le operazioni di verifica, il cui pubblico verbale di constatazione veniva notificato ad un socio e, il giorno seguente, al liquidatore della società, medio tempore posta in liquidazione.

Riteneva pertanto valide le operazioni di verifica, perchè proseguite con la presenza continua del rappresentante della società, la cui delega non era mai venuta meno, non essendo stata mai revocata, dovendosi considerare conferita dalla società, e non dal soggetto individuale dichiarato fallito dopo il conferimento della delega stessa.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.

Va anzitutto dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per non essere questo stato parte nel giudizio di appello.

Con il primo motivo del ricorso principale la società contribuente, lamentando la violazione del disposto dell’art. 1722 cod. civ., che regola l’estinzione del mandato per incapacità sopravvenuta del mandante, della L. Fall., art. 78, relativo allo scioglimento del mandato per il fallimento di una delle parti, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, assume che il mandato conferito per le operazioni di verifica si sarebbe estinto con il fallimento del legale rappresentante di essa società, e si duole che sia stata ritenuta valida la notificazione del verbale di constatazione a soggetti privi di potere rappresentativo.

Con il secondo motivo, censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione, per essere stato dapprima affermato che la delega ad assistere alle operazioni di verifica era stata conferita dall’allora amministratore della società ricorrente, e successivamente che la delega in discorso era stata conferita “dalla società e non dal soggetto individuale dichiarato fallito”, concludendo così per la irrilevanza sull’efficacia della delega dell’intervenuto fallimento personale dell’amministratore.

Con il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, l’amministrazione si duole non sia stata dichiarata inammissibile, da entrambi i giudici di merito, la questione della pretesa assenza di rappresentanza della società e di contraddittorio della verifica, rimasta unico oggetto dell’appello e, della relativa sentenza, perchè non proposta con il ricorso di primo grado, ma solo con memoria aggiuntiva del 10 marzo 2003, e quindi tardivamente, corre eccepito già in primo grado.

Il ricorso principale, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, è infondato.

In materia di IVA, infatti, di ogni accesso dei dipendenti dell’amministrazione nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche e professionali, deve essere redatto, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6, “processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute”: ispezioni, rilevazioni e richieste indicate ai precedenti commi. Tale processo verbale “deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta – i quali hanno diritto di averne copia – avvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione”.

Nella specie, avviata la verifica fiscale nei confronti della srl Edilscavi, D.P.M., che ne era amministratore e legale rappresentante, designava a rappresentare la società nel corso delle operazioni la figlia Ma. ed un dipendente.

L’amministratore della società a responsabilità limitata che, come nella specie, ne sia legale rappresentante, può, a norma degli artt. 2487 e 2384 cod. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, “compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo”. La designazione del rappresentante, come del resto una procura ad litem o un mandato, se proveniente, come nel caso in esame, dall’organo della società abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all’ente finchè non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell’organo che l’ha rilasciata, ivi comprese le vicende concernenti la persona che pro tempore ricopriva l’organo, trattandosi di atto dell’ente e non della persona fisica che lo rappresentava (cfr. Cass. n. 11847 del 2007).

Una volte posta in liquidazione la società, il 27 settembre 2000, il liquidatore, soggetto cui è conferita la legale rappresentanza della società, ai sensi degli artt. 2452 e 2310 cod. civ. (si vedano Cass. n. 8118 del 2001 e n. 7161 del 2007), in data 19 ottobre 2000 ha in tale qualità legittimamente sottoscritto il processo verbale di constatazione, peraltro già sottoscritto il giorno prima dal dipendente originariamente designato dal precedente legale rappresentante della società (sugli atti del procedimento amministrativo diretto all’accertamento tributario formati prima del fallimento del contribuente, intervenuto nel corso del procedimento stesso, cfr. Cass. n. 11784 del 2010).

La sentenza impugnata, che a questi principi si è attenuta, è quindi immune dalle censure ad essa rivolte.

Il ricorso principale va pertanto rigettato, assorbito l’esame del ricorso incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, riuniti il ricorso principale e quello incidentale, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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