Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21770 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 05/06/2017, dep.20/09/2017),  n. 21770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9251/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE – c.f. (OMISSIS) – in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/46/09 dei 27.1/25.2.2009 della Commissione

Tributaria Regionale di Napoli;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta C.S. impugnava l’atto di contestazione con cui gli erano state irrogate sanzioni pecuniarie in dipendenza dell’asserita sua veste di amministratore di fatto della “Cooperativa Vittoria” a r.l., cooperativa nei cui confronti, relativamente all’anno d’imposta 2001, erano stati accertati maggiori redditi.

Deduceva che nessun elemento di prova valeva a suffragare la pretesa sua qualità di amministratore di fatto della cooperativa.

Resisteva l’ufficio territoriale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 89/02/2007 l’adita commissione tributaria accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’ufficio territoriale di Caserta.

Resisteva C.S..

Con sentenza n. 63/46/09 dei 27.1/25.2.2009 la commissione tributaria regionale di Napoli rigettava l’appello e compensava le spese.

Evidenziava la c.t.r. che dalla documentazione relativa alle indagini e alle verifiche compiute dall’amministrazione finanziaria e dalla polizia tributaria un unico elemento era dato evincere siccome idoneo ad accreditare la veste di amministratore di fatto dell’appellato ovvero la dichiarazione resa da P.S., amministratore di diritto della cooperativa “Vittoria”, alla Guardia di Finanza; che tuttavia la valenza di tale dichiarazione era stata smentita dagli stessi verbalizzanti, che non avevano reputato verosimile quanto riferito dal Pagano in assenza di precisi riscontri.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

C.S. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente e illogica motivazione su punto decisivo della controversia.

Il motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Questa Corte spiega che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; che, di conseguenza, risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Cass. (ord.) 28.3.2012, n. 5024; Cass. (ord.) 7.1.2014, n. 91).

Su tale scorta si rappresenta che l’Agenzia delle Entrate prospetta che la qualità dell’intimato di amministratore di fatto della cooperativa “Vittoria” è altresì desumibile dalla circostanza per cui il medesimo C.S. ha dato ordine all’amministratore di diritto di sottoscrivere gli atti notarili di compravendita di taluni terreni in (OMISSIS) nonchè di attendere a determinate movimentazioni del conto corrente della società.

Nondimeno è ben evidente che con siffatta deduzione la ricorrente ambisce a che questa Corte riveda il ragionamento decisorio della commissione regionale mediante un novello esame delle risultanze degli atti di causa.

C.S. non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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