Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21770 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 21/06/2017, dep. 07/09/2018), n.21770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5759-2011 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PITRE’

13, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO GAGLIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO IMPERATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2010 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A. ricorre con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ne ha rigettato il ricorso introduttivo avverso il silenzio riufiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza di rimborso dell’IRPEF, riferita al periodo d’imposta 2001, calcolata sulla quota integrativa di TFR pari a Lire 441.000.000, da considerare quale indennità di incentivo all’esodo volontario e perciò assoggettata a tassazione separata ridotta al 50% di quella operata dal sostituto d’imposta Sud Leasing spa in esecuzione del verbale di conciliazione raggiunta il 6 febbraio 2001 davanti al Tribunale di Bari Giudice del lavoro, che recepiva l’intesa raggiunta tra le parti “per porre fine anticipatamente al rapporto di lavoro in data 31 gennaio 2001”.

Secondo il giudice d’appello, infatti, dal verbale di conciliazione risultava la disponibilità del lavoratore “alla risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro con la Sud Leasing spa, e l’accettazione della somma di Lire 441.000.000 che gli veniva versata “ad integrazione del TFR” nell’anno d’imposta 2001 a tale scopo. Il lavoratore dichiarava sottoscrivendo, tra l’altro, che “la presente conciliazione spiegava efficacia di novazione”, senza apporre alcuna condizione. Da tale univoco comportamento delle parti nasceva l’obbligo del contribuente di sottoporre il detto importo a tassazione separata a titolo di TFR, come convenuto con il verbale di conciliazione, e come effettuato correttamente e legittimamente dal sostituto d’imposta e quindi dall’amministrazione finanziaria con il silenzio rifiuto all’illegittima richiesta di rimborso avanzata dal contribuente.

La sentenza di primo grado era quindi risultata errata nell’individuazione e nella qualificazione tributaria dell’operazione di corresponsione della detta quota integrativa di TFR.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, articolato in due profili, il contribuente lamenta per un verso la violazione dell’art. 1362 C.C., comma 1, per avere la Commissione regionale accolto l’appello dell’ufficio con un unico motivo e cioè che l’integrazione una tantum del TFR non è uguale o simile o equivalente all’incentivo all’esodo, perchè il motivo della dazione della somma di denaro “non era incentivare, ma integrare il TFR”: l’appello dell’ufficio avrebbe dunque dovuto essere rigettato, perchè il giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare l’equivalenza dei termini letterali scritti nel negozio; e per altro verso lamenta la violazione del medesimo art. 1362 c.c., comma 2 per non aver valutato il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, vale a dire la busta paga di febbraio 2001 ed il prospetto di calcolo del datore di lavoro relativo alla tassazione IRPEF dell’incentivo.

Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 17 (poi modificato in 19), comma 4 bis tuir per avere il giudice d’appello ritenuto applicabile la norma che regola la tassazione del trattamento di fine rapporto e non la norma che regola la tassazione delle altre indennità diverse dal trattamento di fine rapporto.

Questa Corte ha affermato che “per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 24539 del 2009).

Si è in particolare precisato che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 28319 del 2017).

E’ appena il caso di ricordare che “con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 2017).

Si osserva ancora che nel processo tributario, “ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato” (Cass. n. 21197 del 2017).

Va quindi ribadito che in tema di rimborsi Irpef per la erogazione di somme di denaro da parte del datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, è onere del lavoratore-contribuente dimostrare che l’attribuzione patrimoniale gli è stata erogata a tale titolo, documentando la relativa affermazione; ed è dovere del giudice di merito quello di verificare la sufficienza della documentazione prodotta a sostegno delle ragioni creditorie (da rimborso) allegate dal contribuente, con un giudizio di merito che, se congruamente e logicamente motivato – come nella specie – è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 23696 del 2007, in motivazione).

Il giudice d’appello ha infatti rilevato come emergesse “in modo inequivocabile l’infondatezza della pretesa del contribuente, il quale, al fine di ottenere il riconoscimento del rimborso dell’IRPEF… ha affermato, senza esibire alcuna attendibile prova a suo favore, che la somma corrispostagli… era stata erogata a titolo di indennità di incentivo all’esodo volontario dal lavoro dipendente”. Si era invece trattato di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come documentato dal verbale di conciliazione, e la somma in discorso era stata versata “ad integrazione del TFR” nell’anno 2001. Il contribuente aveva dichiarato e sottoscritto che “la presente conciliazione spiega efficacia di novazione” senza apporre ivi alcuna condizione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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