Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2177 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2177 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 28798-2012 proposto da:
FERRONI SRL IN LIQUIDAZIONE 01368570444, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
• ROMA, VIA DEL PAVONE 36, presso lo studio dell’avvocato
VERDI MATTEO VANNI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COCILOVO MARCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VALLE ESINA SPA, in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI
FRANCESCO, rappresentata e difesa k dall’avvocato CARMENATI
ENRICO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2014

avverso il provvedimento n. R.G. 312/12 V.G. della CORTE
D’APPELLO di ANCONA DEL 16/10/2012, depositata il
26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 28798 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 28798/12 proposto dalla
Ferroni srl nei confronti della Valle Esina spa , il consigliere
relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione

“Il relatore Cons. Ragonesi

, letti gli atti depositati,

osserva quanto segue.

La Ferroni srl ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di due motivi avverso la sentenza della Corte
d’appello di Ancona, depositata il 26.10.12, con cui
veniva accolto il reclamo proposto dalla Valle Esina
spa avverso il provvedimento del Tribunale di Fermo del
27.4.12 con cui veniva respinta l’istanza di fallimento nei
confronti della Ferroni srl e rimessi gli atti al Tribunale
di Fermo; fallimento della G & C srl di cui era
amministratore unico.
La Valle Esina spa ha resistito con controricorso.
Il ricorso appare inammissibile alla luce della

che segue.

giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente
affermato che Avverso il decreto di rigetto dell’istanza di
fallimento, che non ha attitudine al giudicato ed è quindi

non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, Cost. Ne consegue che
anche il provvedimento della Corte d’appello che, in sede
di reclamo, lo confermi o lo revochi, avendo valore ed
effetti non diversi dal decreto che surroga, non è
impugnabile in sede di legittimità.( Cass 26181/06i sez
un. ass 25818/10).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di
consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 10.10.12
Il Cons.relatore”

privo dei caratteri della decisorietà e della definitività,

Considerato che non emergono elementi che possano portare a
diverse conclusioni ^quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del

dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Qk ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio / liquidate in euro 1500,00 oltre
c4) tt4 FAVoW
O cc ereeuro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

frR»t coeaunt,

ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da

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