Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2177 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8571-2016 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEVERE

21, presso lo studio dell’avvocato MAZZA DONATELLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19314/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Considerato che:

Con sentenza nr 19314/2015 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti di C.F. avverso la sentenza del Giudice di pace nr 49813 del 2012 con cui era stata ritenuto non dovuto il canone Consap per l’assenza delle condizioni che a norma di legge ne legittimano la pretesa.

Rilevava il giudice di appello, alla luce della documentazione prodotta, che non era stata fornita la prova dall’ente comunale che il fabbricato nelle componenti pertinenziali fosse stato costruito sulla superficie appartenente alla sede stradale pubblica o fosse stata costituita una servitù di uso pubblico.

Avverso tale sentenza Roma Capitale propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso C.F.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l’art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente muovendo dal dato normativo sostiene che il Comune può, con Regolamento, prevedere l’occupazione di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio e patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto in base a tariffa.

In questa prospettiva richiama la decisione della cassazione nr 18037/2009 affermando la debenza del canone sia nell’ipotesi dell’area pubblica sia nel caso di spazi privati ma gravati da servitù pubblica a prescindere dall’esistenza del titolo di concessione che eventualmente richiesto o rilasciato che rende legittimo il godimento.

Il ricorso è infondato.

Al riguardo giova ricordare che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, si configura come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talchè esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass. Sez. U. 19/08/2003, n. 12167);

Di conseguenza, è stato affermato che “il presupposto applicativo del COSAP” è, per l’appunto, “costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico”, tanto bastando a giustificare la pretesa di pagamento allorchè – come avvenuto nel caso che ha originato il citato arresto (e anche in quello presente) – non risulti, dall’impugnata sentenza, “che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico” (Cass. Sez. 1, ord. 1435 del 2018; 10733/2018;2019 nr 26290)

Nella medesima prospettiva si pone l’art. 16 del Regolamento del Comune di Roma, approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 339 del 1998 (richiamato dall’impugnata sentenza), laddove dispone che “il canone è dovuto dal titolare della concessione”, per tale dovendo intendersi anche colui che utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico, o adibito all’uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente (Cass. Sez. U. n. 12167/2003; Cass. 06/08/2009, n. 18037);

Poste tali premesse in linea di diritto osserva la Corte che il motivo dedotto non si rapporta alla ratio della decisione laddove ha escluso, sulla base delle risultanze di causa che fosse provata la natura pubblica dell’area o l’esistenza di una servitù di uso pubblico che giustificasse la debenza del tributo.

Tale valutazione non è stata in alcun modo scalfita dal motivo del ricorso che si risolve in una mera enunciazione astratta dei presupposti normativi della Consop senza replicare alla valutazione espressa sul punto dal giudice di appello in merito all’effettiva natura dell’area su cui insistono le griglie e le intercapedini.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 646,00 oltre ad accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA