Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2177 del 30/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2177 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 12397-2011 proposto da:
GENCHI

GIOACCHINO GNCGCH60M220067N,

domiciliato in ROMA,

VIA

elettivamente

STATILIO OTTATO 8, presso lo

studio dell’avvocato SEDDIO DANIELA MARIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BALDACCHINO
ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2012

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI;

7142

intimato

avverso l’ordinanza R.G. 239/08 del TRIBUNALE di LOCRI
de11 1 8.2.2011, depositata il 09/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 30/01/2013

consiglio del 24/10/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto e diritto
Il pubblico Ministero presso il tribunale di Locri nell’ambito del
procedimento penale n. 1276/07 rgnr e n. 239/08 rcc liquidava
circa 17.700 per spese ed onorari in favore del dr Genchi, quale
compenso per l’attività svolta come consulente tecnico.

chiedendo la liquidazione integrale delle spese documentate e un
maggior compenso.
Il tribunale di Locri, con provvedimento 8 febbraio 2011,
comunicato a mezzo fax il 26 aprile 2011, rideterminava la somma
complessiva spettante al consulente.
Questi, insoddisfatto, ha proposto ricorso per cassazione con
unico complesso motivo.
Il ricorso è stato notificato il 28 aprile 2011 al solo Pubblico
Ministero procedente, rimasto intimato.
Ti giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
La relazione depositata ex art. 380 bis cpc, che è condivisa dal
Collegio, ha rilevato che il procedimento risulta viziato nella
formazione del contraddittorio.
Essa ha osservato che dall’art. 170 T.0 spese di giustizia

“si

evince che nel giudizio di opposizione avverso 11 decreto di
pagamento emesso

a favore dell’ausiliario del

magistrato sono

legittimati all’opposizione – e sono dunque parti necessarie del

n. 12397-11

D’Ascola rei

3

iL

Il consulente proponeva opposizione ex art. 170 d.lgs n. 115/02

procedimento – il beneficiario e le parti processuali, compreso il
pubblico ministero.
Nella specie non risulta che in sede di opposizione siano stati
citati gli imputati, ove individuati, sebbene si legga in ricorso
che il procedimento riguardava intercettazioni telefoniche

In ogni caso la materia ha trovato sistemazione con la recente
sentenza n. 8516/12 delle Sezioni Unite, a mente della quale parte
necessaria del procedimenti suddetti deve considerarsi ogni
titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a
liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di
restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato
nel Ministero della Giustizia, e’ parte necessaria.
Poiché nel giudizio penale le spese di consulenza disposta dal
ove non siano poste a carico dell’eventuale condannato in
via definitiva, restano a carico dell’erario, il Ministero
predetto doveva essere necessariamente citato.
Le conclusioni raggiunte in precedenza portano a cassare il
provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di
contraddittorio con la parte necessaria, Ministero della
Giustizia’

ed eventualmente con chi sia stato imputato nel

procedimento penale.
Il Collegio,

a

conferma dl quanto osservato nella relazione

preliminare, rileva che secondo la giurisprudenza di questa Corte:
“Nel procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio
n. 12397 1 1

D’Ascola rei

;

IVW

4

connesse ad indagine per omicidio.

2002, n. 115, alla liquidazione dei compensi al perito nominato in
un giudizio penale, l’avviso della udienza camerale deve essere
notificato anche all’imputato, parte del processo al quale
l’attività’ dell’ausiliario e’ riferita, ed al suo difensore. Ne
consegue che, in difetto di tale adempimento, il provvedimento

violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio
anche in cassazione” (Cass. 4739/11; v. anche Cass. 24786/10).
Pertanto il giudice di merito, al quale va rinviata la
controversia, deve valutare se sussistano imputati individuati, ai
quali sia possibile, nel rispetto delle altre norme applicabili,
tra le quali quelle relative all’ostensibliità degli atti di
indagine, notificare gli atti del procedimento.
In ogni caso, poiché il contraddittorio è stato instaurato almeno
con il pubblico ministero, il giudizio risulta idoneamente
incardinato e va disposta l’integrazione del contraddittorio con
Il Ministero della Giustizia.
In proposito non hanno pregio le considerazioni riduttive
contenute nella memoria depositata in vista dell’udienza, secondo
le quali la sentenza delle Sezioni Unite riguarderebbe solo il
provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato
in sede di gratuito patrocinio.
Le Sezioni Unite, contrariamente

a

quanto ritiene il ricorrente,

hanno espressamente disatteso la tesi, ripetuta in memoria, della
esclusiva legittimazione del pubblico ministero e hanno affrontato
la materia con la massima visuale argomentativa, riferendosi
n. 12397-11

D’Ascola rei

5

emesso in camera di consiglio e’ affetto da nullità, per

generalmente ai procedimenti relativi all’opposizione alle spese
di giustizia in cui sia parte lo Stato, pervenendo alle
conclusioni anzidette circa la legittimazione del Ministero.
Quelle considerazioni, che la Sezione deve far proprie senza
necessità di ripeterle qui pedissequamente, portano a cassare il
provvedimento impugnato,

contraddittorio quantomeno con una parte necessaria, il Ministero
della Giustizia.
Non v’è luogo per statuizioni sulle spese, in difetto di
costituzione dell’intimato.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della sesta sezione
civile tenuta il 24 ottobre 2012
Il Presidente

in quanto emesso in assenza di

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