Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2177 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14486-2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MARIA CARDILLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.T.C., COMPAGNIA Di ASSICURAZIONI UNIPOL SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 475/2014 del 13/05/2014 della CORTE D’APPELLO

DI MESSINA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione seguente:

“Il C. propone ricorso per cassazione avverso sentenza 13 maggio-17 giugno 2017 della Corte d’Appello di Messina che ne ha rigettato l’appello avverso sentenza n. 1457/2005 del Tribunale di Messina, la quale, previa dichiarazione della responsabilità concorsuale presunta al 50% dell’attuale ricorrente e del L.T. in ordine a sinistro stradale dell'(OMISSIS), aveva condannato L.T. e la sua compagnia assicuratrice a risarcire per il 50% i danni subiti dal C..

Nessuno degli intimati si è costituito.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il ricorso presenta quattro motivi.

Il primo motivo denuncia errata valutazione delle prove, erroneità e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il suo effettivo contenuto è peraltro una censura direttamente fattuale alla valutazione del giudice di merito sulle dinamiche dell’incidente stradale. Si tratta quindi di un motivo inammissibile.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè erroneità e contraddittorietà della motivazione: anch’esso presenta, in realtà, una valutazione alternativa di alcuni esiti probatori, giungendo così alla inammissibilità.

Il terzo motivo denuncia, in subordine ai precedenti motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, nonchè carenza assoluta di motivazione.

Sostiene il ricorrente che “apoditticamente e contro ogni evidenza processuale” il giudice d’appello avrebbe applicato la presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2, mentre avrebbe dovuto “motivare adeguatamente circa la graduazione delle percentuali di responsabilità imputabili a ciascun conducente”, avendo l’odierno ricorrente “ottemperato non solo alle norme di condotta dettate dal codice della strada, ma anche alle norme di comune prudenza imposte dalla situazione concreta, dalle condizioni della strada oltre che di visibilità evitando di costituire fonte di pericolo di danno per altri”. Anche questo motivo, quindi, presenta una reale natura fattuale, in quanto, a tacer d’altro, presuppone l’accertamento di tale perfetta condotta di guida dell’attuale ricorrente. La conseguenza è la inammissibilità.

Infine, il quarto motivo, per errore materiale rubricato come terzo, denuncia erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, così evidentemente – a parte ogni ulteriore considerazione – violando il principio della tassatività dei motivi evincibile dall’art. 360 c.p.c., in quanto invoca il dettato previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pervenendo così anch’esso alla inammissibilità.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”

ritenuto che detta relazione è condivisibile e che la memoria successivamente depositata del ricorrente non ha apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo in sostanza le argomentazioni già confutate dalla relazione;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la presente motivazione semplificata, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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