Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21769 del 27/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BANCA DEL FUCINO S.P.A., in persona del presidente p.t.

P.M.A.F., elettivamente domiciliata in Roma, alla via U. de

Carolis n. 101, presso l’avv. FULVIO FRANCUCCI, unitamente all’avv.

GIUSEPPE ERAMO del foro di Cassino. dal quale è rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SEPE S.R.L., S.O. e F.M.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone, depositata il 26

maggio 2015, nel giudizio civile iscritto al n. 3424/2014 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 maggio 2015 dal Consigliere doti. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, il quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, con la dichiarazione di

competenza del Tribunale di Frosinone.

Fatto

1. – La Banca del Fucino ha convenuto in giudizio la Sepe S.r.l., già intestataria di un conto corrente, nonchè S.O. e F.M.C., in qualità di fideiussori della predetta società, per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 110.265,27, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente, e per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti per notaio F.M.C. del (OMISSIS), con cui la F. ed il S. hanno costituito i propri beni immobili in fondo patrimoniale.

Si sono costituiti i convenuti, ed hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adito e l’inammissibilità della domanda, chiedendone anche il rigetto nel merito.

2. Con ordinanza del 26 maggio 2015, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato la propria incompetenza.

Premesso che, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza per territorio è rilevabile anche d’ufficio alla prima udienza di trattazione, il Tribunale ha ritenuto fondato quanto dedotto dai convenuti in ordine alla competenza del Tribunale di Latina, quale foro del luogo dove risiedono i fideiussori ed ha sede la società convenuta, osservando, quanto alle allegazioni dell’attrice riguardanti il foro del luogo dov’è sorta l’obbligazione, che l’atto impugnato risulta stipulato nell’ambito territoriale di competenza del medesimo Tribunale.

3. Avverso la predetta ordinanza la Banca ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1.- Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia l’erroneità, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che dall’ordinanza impugnata non si evince con chiarezza se l’incompetenza sia stata dichiarata ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., ovvero d’ufficio, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3 e art. 28 c.p.c., in quanto convenzionalmente derogati a favore del Tribunale di Latina.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 702-bis c.p.c., commi 3 e 4, affermando che, ove l’incompetenza debba ritenersi dichiarata ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., la relativa eccezione avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva, in quanto sollevata nella comparsa di costituzione depositata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 702-bis c.p.c., comma 3, e comunque inefficace, in quanto non recante alcun riferimento ai fori alternativi previsti dall’art. 20 c.p.c.. Avendo il giudizio ad oggetto il pagamento del saldo debitore del conto corrente e l’inefficacia degli atti costitutivi del fondo patrimoniale. il Tribunale di Frosinone risulta infatti competente in ordine alla prima questione quale forum contractus e forum destinatue solutionis, ed in ordine alla seconda in quanto, essendo l’azione revocatoria strumentale alla tutela di un credito. il Giudice competente dev’essere individuato in base ai criteri stabiliti dagli arti. 18 e 20 c.p.c..

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.c., osservando che, qualora l’incompetenza debba ritenersi dichiarata d’ufficio ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, la relativa questione non avrebbe potuto essere rilevata, non avendo le parti dedotto l’esistenza di un accordo derogatorio della competenza territoriale e non risultando la stessa neppure dalla documentazione prodotta. In ogni caso. l’art. 26 del contratto di conto corrente individua come giudice competente per le relative controversie il Tribunale di Roma, senza neppure indicarlo come foro esclusivo.

4. Il ricorso è fondato.

E’ opportuno premettere che in sede di regolamento di competenza il vizio di motivazione del provvedimento impugnato non assume un autonomo rilievo, restando automaticamente superato per effetto dei poteri spettanti a questa Corte, la quale, avendo il compito d’individuare il giudice competente indipendentemente dalle prospettazioni delle parti e dalla motivazione adottata dal giudice di merito, può sopperire ad omissioni o contraddizioni in cui quest’ultimo sia eventualmente incorso. statuendo autonomamente sulla competenza anche in base all’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale della questione, e provvedendo direttamente alla motivazione, che si sostituisce a quella della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. 3, 20 ottobre 2006, n. 22526; Cass., Sez. 1, 28 ottobre 2005, n. 21080; Cass., Sez. 2, 23 luglio 2004, n. 13910).

Ciò posto, si rileva che nella specie la domanda proposta dalla Banca ha ad oggetto da un lato la condanna della società convenuta, in qualità di debitrice principale, e del S. e della F., in qualità di fideiussori, al pagamento del saldo debitore del conto corrente intestato alla prima, e dall’altro la revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., degli atti di costituzione del fondo patrimoniale posti in essere dai fideiussori. In quanto strumentale alla soddisfazione di un credito, da tutelare attraverso la dichiarazione d’inefficacia di un atto di disposizione fraudolentemente posto in essere dal debitore, l’azione revocatoria è soggetta, per quanto riguarda la competenza territoriale, agli stessi criteri di collegamento previsti per la domanda di pagamento dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., vale a dire al foro generale del convenuto ed a quelli previsti in via alternativa per le cause relative a diritti di obbligazione (cfr. Cass., Sez. 3, 4 novembre 2002, n. 15441; 6 luglio 1993, n. 7377: 5 marzo 1988, n. 2307). La derogabilità dei predetti criteri comporta l’applicabilità dell’art. 38 c.p.c., comma 1, (nel testo, applicabile ragione temporis alla fattispecie in esame, da ultimo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 2), il quale dispone da un lato che, al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, l’incompetenza per territorio non è rilevabile d’ufficio. ma dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, dall’altro che l’eccezione d’incompetenza si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Nella specie, ai fini della valutazione in ordine all’osservanza della prima disposizione, occorre tener conto della disciplina dettata dall’art. 702-bis c.p.c., ai sensi del quale è stata proposta la domanda. ed in particolare del termine previsto dal terzo comma della predetta disposizione, secondo cui il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice: sebbene la costituzione dei convenuti abbia avuto luogo nella stessa data dell’udienza fissata per la comparizione (19 febbraio 2015), l’eccezione d’incompetenza. sollevata nella comparsa costituzione, deve considerarsi tempestiva, in quanto, come risulta dagli atti, il Presidente del Tribunale, su richiesta del giudice istruttore, rinviò l’udienza al 5 marzo 2015, e quindi oltre il decimo giorno successivo alla predetta data. In proposito, occorre infatti ricordare che, a differenza del rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4 quello previsto dal quinto comma della medesima disposizione comporta la riapertura dei termini per il deposito della comparsa, in quanto l’art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla proprio il rispetto della data fissata dal giudice istruttore quale comportamento utile ad escludere la decadenza, in alternativa all’osservanza del termine indicato nell’atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sez. 3, 22 gennaio 2015, n. 1127; Cass., Sez. 2, 20 dicembre 2013, n. 28571; 24 gennaio 2011, n. 1567).

Ancorchè tempestivamente sollevata, l’eccezione d’incompetenza deve tuttavia ritenersi inefficace, non essendo accompagnata dall’indicazione di tutti i fori alternativamente competenti, come richiesto dal secondo periodo dell’art. 38 c.p.c., comma 1: nell’affermare la competenza per territorio del Tribunale di Latina, i convenuti si sono infatti limitati ad invocare il formi rei, dichiarando che la società convenuta ha sede in (OMISSIS), dove risiedono anche i fideiussori, senza indicare il forum contractus ed il forum destinatae solutionis, individuabili entrambi nel Tribunale di Frosinone, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta, il contratto di conto corrente, stipulato presso la Filiale di (OMISSIS) della Banca attrice, dev’essere adempiuto nella medesima località, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3, trattandosi di obbligazione esigibile e determinata nell’ammontare. Nessun rilievo può assumere, in proposito, il riferimento dell’ordinanza impugnata a! foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione, in quanto. anche a volerlo individuare nel Tribunale di Latina, in considerazione del luogo in cui sono stati stipulati gli atti assoggettati a revocatoria ((OMISSIS)), la relativa indicazione non avrebbe potuto essere tenuta in conto ai fini della decisione sulla competenza, provenendo non già dai convenuti, ma dalla stessa attrice. La mancanza di qualsiasi riferimento ai fori di cui all’art. 20 c.p.c. comporta il rigetto dell’eccezione d’incompetenza, conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle cause relative a diritti di obbligazione la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4 agosto 2011, n. 17020; 18 febbraio 2011, n. 3989; Cass., Sez. 3, 9 giugno 2005, n. 12121).

Alla stregua di tali principi, non possono condividersi nè l’affermazione della ordinanza impugnata, secondo cui l’incompetenza per territorio è rilevabile d’ufficio alla prima udienza di trattazione, nè il richiamo della stessa alle deduzioni svolte dai convenuti in ordine alla competenza del Tribunale di Latina: la derogabilità dei criteri di collegamento applicabili in relazione all’oggetto delle domande proposte esclude infatti la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza, la cui declaratoria risulta per altro verso impedita dall’inefficacia dell’eccezione sollevata dai convenuti, in quanto non corredata dall’indicazione di tutti i fori astrattamente competenti. Ininfluenti sono invece le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla deroga convenzionale della competenza, non rinvenendosi nell’ordinanza impugnata alcun riferimento ad un foro convenzionale, la cui intervenuta pattuizione deve costituire anch’essa oggetto di una tempestiva eccezione di parte, nella specie mai proposta (cfr. Cass., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16404; Cass., Sez. 3, 28 marzo 1995, n. 3665; Cass., Sez. 1, 18 ottobre 1994, n. 8492).

5. – L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, in accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Frosinone, al quale la causa va rimessa anche per il regolamento delle spese relative alla presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone, al quale rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA