Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21769 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/10/2011), n.21769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24012-2006 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FANI 3 7

presso lo studio dell’avvocato CAUDULLO RAFFAELE, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAUDULLO RAFFAELE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale. A tal fine il ricorrente deduce di non aver ricevuto l’avviso dell’udienza di trattazione e di non aver quindi partecipato a quest’ultima. Suppone che ciò sia avvenuto a causa della sua presunta tardiva costituzione che invece non era tale in quanto i termini di costituzione erano sospesi. Chiede quindi che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata L’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione determina la nullità degli atti seguenti e della sentenza, salvo che la nullità sia stata sanata per il raggiungimento dello scopo. La comunicazione deve essere fatta anche alla parte costituita tardivamente. A norma dell’art. 156, commi 1 e 2, la conseguente nullità della sentenza non è rilevabile d’ufficio e può essere fatta valere solo dalla parte alla quale non è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza (cass. 7776 del 2006).

Tale nullità non può essere dichiarata ove non siano provate le circostanze di fatto che la determinano, salvo che le stesse non risultino dagli atti del processo, ai quali la Corte ha accesso diretto. Ove invece la nullità “processuale” fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 dipenda da una circostanza di fatto extra- processuale (come ad esempio la mancanza delle qualità legittimanti nella persona alla quale è stato consegnato il plico notificato) tale circostanza deve essere dedotta e provata da chi vi ha interesse (art. 372 c.p.c., comma 1; non è invece applicabile alla fattispecie il nuovo testo dell’art. 369 c.p.c., n. 4 che pone il problema se sia necessario per il ricorrente depositare insieme al ricorso anche gli atti processuali che dimostrano la nullità della sentenza impugnata, pur se la cassazione ha la possibilità di esaminarli direttamente).

Nella specie, dal fascicolo d’ufficio del giudizio davanti alla Commissione tributaria regionale risulta che la comunicazione della fissazione dell’udienza al contribuente è stata disposta e inviata (il relativo documento indirizzato al B. è fascicolato al n. 1) e nell’indice del fascicolo risulta annotato che tale avviso, fatto il 18 aprile 2005, è stato consegnato ai contribuente il 23 aprile 2005. Dal documento in atti, non risulta peraltro la relazione di consegna della raccomandata contenente la comunicazione dell’avviso: sul retro di essa appare annotato che il 22 aprile 2005 il destinatario ragioniere C., procuratore e domiciliatario della parte era assente e che il giorno successivo lo stesso era stato “avvisato”. Analoga annotazione è presente sulla copia dell’avviso (doc. 1 del fascicolo d’ufficio) ove è apposto un timbro con la dicitura “avvisato mod. 26”. L’annotazione da parte della segreteria della Commissione nell’indice del fascicolo d’ufficio lascia presumere che l’avviso mod. 26 sia andato a buon fine, e tale presunzione può ritenersi corroborata dal fatto che la Commissione tributaria regionale – che pure aveva disposto che la comunicazione dell’avviso di fissazione fosse effettuata anche al B. (il che toglie valore indiziano alla illazione del ricorrente che tale avviso non fosse stato a lui comunicato in ragione della sua tardiva costituzione) – non abbia rilevato irregolarità. A fronte di tale situazione fattuale e documentale, la mancanza di deduzioni specifiche da parte del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare di non aver ricevuto l’avviso senza prendere precisa posizione in ordine all’annotazione di avvenuta consegna sull’indice del fascicolo d’ufficio e sull’avviso mod. 26, rende inammissibile l’eccezione per mancanza di specificità e autosufficienza.

Deve comunque essere osservato che anche al processo tributario, ed in particolare alla questione dell’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione di cui al cit. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 deve ritenersi applicabile il principio giurisprudenziale, desumibile e desunto dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, secondo cui “l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo”.

Pertanto, con riferimento alle diverse fattispecie via via esaminate, la Corte di Cassazione ha affermato che la denunzia del vizio, pur potenzialmente produttivo di nullità della sentenza, non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca in modo specifico il pregiudizio concreto che è stato arrecato al esercizio del suo diritto di difesa, mediante specifica indicazione, ad esempio, delle nuove eccezioni di merito o di rito o nuove difese o nuove istanze oppure dei nuovi profili argomentativi ovvero dei nuovi mezzi istruttori che in tal modo gli è stato precluso di far valere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5837 del 30/06/1997; Sez. 1, Sentenza n. 12643 del 29/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10194 del 03/08/2000; Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 16630 del 27/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 2948 dei 10/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 14040 del 28/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 21/02/2008; Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 28/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 18618 del 05/12/2003 (pronunzia riguardante l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ai sensi dell’art. 352 c.p.c.) Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 28/08/2002. La esplicita e specifica deduzione del pregiudizio subito dalla affermata violazione della norma processuale non è invece necessaria soltanto nel caso in cui il pregiudizio stesso possa essere immediatamente colto dai termini concreti della vicenda processuale.

Nella specie il ricorrente si è limitato a dedurre che l’avviso di trattazione non era stato inviato senza dedurre e specificare se e quale pregiudizio avesse ricevuto in concreto il suo diritto di difesa.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia carenza e contraddittorietà della motivazione. La censura non si riferisce ad un accertamento di fatto ma lamenta che una interpretazione giuridica non sia stata argomentata. E’ quindi inammissibile.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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