Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21769 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28869/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.B. s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 169/17/12, depositata il 13 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2017

dal Cons. dott. Lucio Luciotti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

udito l’Avv. Pietro Garofali, per l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 169 del 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della sentenza di primo grado che, decidendo sul ricorso proposto dalla S.B. s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, aveva annullato l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione delle dogane aveva provveduto a recuperare l’IVA all’importazione e ad infliggere alla predetta società le sanzioni per l’indebito utilizzo del deposito fiscale gestito dalla Amerital Trasporti in modo virtuale, cioè senza procedere alla materiale introduzione delle merci nello stesso, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane dichiarando la legittimità della pretesa tributaria limitatamente alle autofatturazioni effettuate in data antecedente alle corrispondenti importazioni.

1.1. Sostenevano i giudici di appello che dal sopralluogo effettuato dalla G.d.F. unitamente a funzionari dell’Agenzia delle dogane presso il deposito fiscale gestito dalla Amerital Trasporti, fatte salve le incongruenze rilevate in alcune fatture riportanti data antecedente alle importazioni delle merci in esse descritte, era emersa la regolarità della gestione del deposito in quanto situato in una struttura idonea alla ricezione e allo stoccaggio delle partite di merce importate, peraltro di scarse dimensioni, trasportate da piccoli furgoni; che l’affermazione della società, di aver introdotto i beni nel predetto deposito fiscale, non era stata contraddetta dall’amministrazione finanziaria che non aveva neanche provato il contrario o che i mezzi di trasporto non avrebbero potuto essere introdotti nei locali del deposito; che, pertanto, la pretesa fiscale si risolveva in una doppia imposizione avendo la società contribuente provveduto al versamento dell’IVA all’importazione con il meccanismo dell’autofatturazione.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane sulla base di otto motivi. Non vi è replica dell’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di censura viene dedotta, sotto un primo profilo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per falsa applicazione del principio di non contestazione e, sotto un secondo profilo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3 e art. 115 c.p.c., per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse contestato l’affermazione della società contribuente di avere introdotto i beni nel deposito fiscale.

2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello, laddove hanno affermato che “l’Ufficio delle Dogane non ha fornito prova che le merci non sono state introdotte nel magazzino, nè che i mezzi di trasporto non avrebbero potuto essere introdotti nei locali”, hanno erroneamente invertito l’onere probatorio in tema di agevolazione fiscale, ponendolo, anzichè sulla società contribuente, a carico dell’amministrazione doganale, che in tal modo avrebbe dovuto dare la prova di un fatto negativo.

3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di una serie di circostanze addotte dall’ufficio finanziario idonee a costituire valida prova presuntiva della pretesa fiscale, ovvero della mancata introduzione fisica della merce nel deposito fiscale.

4. Con il quarto motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere i giudici di appello dato adeguata spiegazione nè delle ragioni per le quali l’accertata capacità del deposito fiscale a contenere le partite di merce importate dalla società contribuente sia idonea a dimostrare l’effettiva introduzione nello stesso della predetta merce, nè delle ragioni che li avrebbero indotti a privilegiare tale dato rispetto ai diversi elementi presuntivi di segno diverso addotti dall’amministrazione doganale.

5. Con il quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione per avere la CTR, dapprima affermato in motivazione di confermare la sentenza di primo grado di annullamento dell’atto impositivo “salvo che per quelle auto fatturazioni la cui data risulta anteriore alle importazioni” e poi, nel dispositivo, respinto integralmente l’appello.

6. La medesima questione posta nel precedente mezzo di impugnazione la ricorrente la deduce anche nel sesto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la rilevata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo integri violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

7. Con il settimo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993 e art. 2697 c.c., nonchè del principio del divieto di abuso del diritto, sostenendo che la CTR ha errato nel trascurare la sussistenza nell’ordinamento di un principio generale antielusivo che impone alla società contribuente di dimostrare che il deposito infragiornaliero con le modalità indicate dall’amministrazione doganale e comprovate dai numerosi elementi presuntivi addotti, risponda a ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa del beneficio fiscale previsto dal citato art. 50 bis.

8. Con l’ottavo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17,67-70, in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993 e art. 2697 c.c.. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano errato nel ritenere la completa assimilazione dell’IVA all’importazione con l’IVA interna dovuta all’atto dell’estrazione della merce dal deposito fiscale.

9. Così sunteggiati i motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle dogane, ritiene il Collegio di dover esaminare con priorità l’ottavo motivo, perchè avente carattere assorbente rispetto a tutti gli altri, non senza aver previamente precisato che l’ordinanza di questa Corte n. 9278/2016, che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in tema di diritto al contraddittorio procedimentale in materia doganale, non rileva ai fini del presente giudizio, sia perchè tale pronuncia è interlocutoria, sia perchè in quel giudizio la questione che viene qui in rilievo non attiene al thema decidendum.

10. Il motivo è infondato a va respinto.

11. Invero, con numerose recenti decisioni le cui considerazioni questo Collegio condivide (cfr. Cass. n. 26499 e n. 16459 del 2016, n. 17815, n. 17814, n. 16109 e n. 15988 del 2015, tra cui quella n. 25700 del 2015 emessa tra le medesime parti ed avente ad oggetto analoga fattispecie, essendo impugnata in quella circostanza la sentenza n. 168/17/2012 emessa dalla medesima CTR, pronunciata e depositata alle medesime date di quella qui in esame), questa Corte ha affermato che in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C272/13 Equoland.

11.1. Orbene, a tale principio si è attenuto il giudice di appello che, pur muovendo dall’erroneo presupposto che la merce sia stata regolarmente introdotta nel deposito fiscale gestito dalla Amerital Trasporti, ha comunque ritenuto l’idoneità di tale adempimento ad elidere la pretesa fiscale relativa all’IVA all’importazione.

11.2. Il rilievo che “anche in caso di irregolare immissione della merce in deposito IVA l’importatore che assolve il tributo all’atto dell’estrazione della merce irregolarmente immessa nel medesimo non è tenuto al versamento ulteriore del tributo” (così in Cass. n. 25700/15 cit.) rende la decisione impugnata immune dal denunciato vizio e priva di interesse la ricorrente dalla pronuncia sulle restanti censure, che restano pertanto assorbite.

12. Conseguentemente il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimata spiegato difese.

13. Risultando soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara infondato l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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