Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21769 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 09/10/2020), n.21769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10020-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO RUCCIA;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COLONNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANSERAFINO PINTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2084/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 28/9/2017, la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da Equitalia sud S.p.A. contro la sentenza di primo grado che aveva, su ricorso di G.G., annullato l’intimazione di pagamento relativa ad una cartella avente ad oggetto contributi previdenziali non versati all’Inps; ad avviso della Corte territoriale, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, i crediti previdenziali portati nella cartella oggetto del intimazione di pagamento, dunque dell’opposizione, erano prescritti essendo decorsi cinque anni tra la notifica della cartella (avvenuta il 7/6/2001) e la data di compimento del primo atto interruttivo (costituito dall’iscrizione ipotecaria avvenuta in data 14/8/2008);

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale ente pubblico economico subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di Equitalia servizi di riscossione S.p.A., affidato ad un unico motivo; il G. ha resistito con controricorso e ha spiegato ricorso incidentale “(in via gradata)”;

l’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificata nonchè del controricorso, contenente il ricorso incidentale;

è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo di ricorso, la Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte territoriale applicato il termine di prescrizione ordinario decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate, evidenziandosi come l’applicabilità del predetto termine ordinario ai crediti di cui alle cartelle di pagamento non opposte deriverebbe non dall’art. 2953 c.c. ma dal fatto che l’Agente di Riscossione avrebbe azionato un credito diverso dall’originario, novato dal punto di vista soggettivo a seguito della formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento e divenuto “irretrattabile” a seguito della mancata opposizione nei termini della cartella di pagamento; tale diritto si prescriverebbe nell’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

tale conclusione discenderebbe dall’intero sistema e sarebbe confermato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, a norma dei quali, successivamente al discarico dell’agente della riscossione per l’accertata inesigibilità del credito iscritto a ruolo, l’ente creditore ha la possibilità di riaffidare le somme in riscossione, comunicando all’agente nuovi beni da sottoporre all’esecuzione, il tutto alla “condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”; con il controricorso, il G. ha spiegato ricorso incidentale chiedendo che sia dichiarata, in caso di mancata applicazione della prescrizione quinquennale, l’estinzione del credito per il decorso della prescrizione decennale, non avendo Equitalia sud S.p.A. depositato tempestivamente in giudizio un valido atto di interruzione della prescrizione anche decennale;

il ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in modo conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 secondo cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare e efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”;

le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della citata sentenza n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (da ultimo Cass. 27/9/2018, n. 23418; da ultimo, Cass. 1088/2019, Cass. n. 6888/2019);

l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973), comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell’esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018, in motivazione) e non certo una novazione soggettiva dell’originaria obbligazione come pure sostenuto nel motivo;

a questa tesi neppure giova il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (in tal senso da ultimo, Cass. 8/3/2019, n. 6888);

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

conseguentemente, va dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale, evidentemente condizionato all’accoglimento del ricorso principale (Cass. ord. 12/06/2018, n. 15220: “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale”);

le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della controversia e si distraggono in favore del suo procuratore per la dichiarazione resa ex art. 93 c.p.c.;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato nei confronti dell’Inps, che non ha svolto sostanziale attività difensiva, essendosi limitato al deposito della procura;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se è dovuto.

non sussistono, invece, i presupposti per il versamento del predetto importo a carico del controricorrente incidentale, considerata la declaratoria di inefficacia dell’impugnazione (“In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334 c.p.c., comma 2, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”: Cass. ord. 18/1/2019, n. 1343; Cass. 25/7/2017, n. 18348).

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore del suo procuratore, avvocato Gian Serafino Pinto. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se è dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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