Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21769 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 21/06/2017, dep. 07/09/2018), n.21769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 805-2011 proposto da:

EDILDOMUS DI D.F.G. & F.LLI SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO CATTARULLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CONCETTA

GAMBINO, FABRIZIO GRANATA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 352/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA CAMPANIA

SEZ. DIST. DI SALERNO depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La snc Edildomus di D.F.G. e Fratelli, nonchè i soci D.F.G. e De.Fr.Ge.Ga. propongono ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ne ha accolto solo parzialmente l’appello nel giudizio introdotto con l’impugnazione degli avvisi di accertamento, ai fini del reddito d’impresa, dell’IRAP e dell’IVA, e, conseguentemente per ciascuno dei due soci, dell’IRPEF ai fini del reddito di partecipazione per l’anno 2003.

L’ufficio, “sulla scorta delle risultanze emerse dal controllo di tutta la documentazione esibita dalla società per quel periodo d’imposta”, ne “considerava la contabilità… solo formalmente corretta; pertanto, utilizzando dei prezzi medi di vendita normalmente praticati sul mercato immobiliare, ricostruiva analiticamente i ricavi (delle vendite immobiliari relative ad otto atti pubblici di compravendita) complessivamente conseguiti e, per differenza da quelli dichiarati, perveniva alla determinazione dei ricavi omessi, di modo che accertava, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. c), maggiori ricavi pari ad Euro 239.959.

I contribuenti avevano impugnato l’avviso “contestando… i valori utilizzati dall’ufficio – “valore normale” anzichè “corrispettivo” – e gli errori in cui era incorso quando aveva considerato come ricavi conseguiti e quali immobili venduti alcuni di essi che invece erano del tutto inesistenti, e quando, ai fini del calcolo dei ricavi non dichiarati, aveva assegnato agli immobili venduti una consistenza quantitativa maggiore di quella effettiva (ed in proposito depositavano copiosa documentazione).

La CTP accoglieva solo in parte il ricorso, riducendo l’importo dei ricavi non dichiarati da Euro 239.959 a Euro 98.130.

I contribuenti impugnavano tale decisione ritenendola oltre che “manchevole nella parte motiva”, “errata e confusa nella parte relativa alla determinazione dei ricavi non dichiarati”, dolendosi in particolare dell’improprio utilizzo del “valore normale del bene” al posto del “corrispettivo” effettivamente pattuito e pagato, e “dell’errato utilizzo, ai fini del calcolo per la quantificazione dei ricavi, di immobili di natura e consistenza diverse da quelle effettive, così come rilevabili dalle relative schede elaborate con la procedura DOCFA e presentate all’Agenzia del territorio (mod. INB-parte 2^) per l’accatastamento. Si dolgono, ancora, infine, della sproporzione esistente tra i prezzi unitari assegnati ai balconi, ai garage ed ai sottotetti rispetto a quelli assegnati agli appartamenti”.

Il giudice d’appello ha ritenuto, come detto, parzialmente fondate le doglianze.

Premesso infatti che “ai fini della determinazione dei ricavi devono essere considerati i corrispettivi effettivamente pattuiti e pagati”, ha affermato che “si atterrà a quei prezzi che, per esperienza diretta, sono quelli effettivamente praticati per immobili similari, siti nella medesima zona e compravenduti nelle stesse epoche”, e che “i prezzi unitari suddetti saranno applicati alle consistenze immobiliari effettivamente compravendute, così come risultanti dai modd. INB-parte 2^ presentati, ai fini dell’accatastamento, all’Agenzia del territorio ufficio provinciale di Avellino (esistenti agli atti in fotocopie non contestate dall’Ufficio)”, e che, infine, “terrà conto della proporzione esistente tra i costi di costruzione degli appartamenti e quelli delle pertinenze (balconi, garage, sottotetti e giardini).

Su tali basi ha determinato analiticamente, relativamente ad ognuna delle otto compravendite, “l’eventuale maggior ricavo non dichiarato come in appresso”.

All’esito della esposizione della determinazione analitica, per le otto unità immobiliari, degli eventuali maggiori ricavi non dichiarati, la CTR ha rilevato che “i maggiori ricavi non dichiarati nell’anno 2003…. ammontano complessivamente ad Euro 51.050”.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e difetto di motivazione per omissione o insufficiente o carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, i ricorrenti assumono che il solo scostamento fra il valore venale di un bene immobile, determinato in via indiziaria dall’Agenzia, e il corrispettivo dichiarato dal contribuente non possa consentire all’amministrazione, come nella specie, la rettifica analitica ai sensi della disposizione in rubrica; si duole quindi, sotto il profilo del vizio di motivazione, che nella sentenza non risulti nè discussa nè accennata la questione relativa all’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza di elementi probatori idonei a provare la rettifica come richiesto dall’art. 39 cit.

Il motivo è infondato, in quanto, come si evince anche dall’avviso di accertamento trascritto nel ricorso per cassazione, alla contribuente, sottoposta a verifica per l’annualità chiusa il 31 dicembre 2003, era stato notificato il questionario col quale si chiedeva l’esibizione di atti e documenti relativi al bilancio chiuso in quell’esercizio. Dall’analisi di tale produzione ed in particolar modo dall’analisi dei contratti di vendita degli immobili siti nel Comune di Mercogliano, in zona altamente commerciale, erano immediatamente risaltate vistose e generalizzate incongruenze tra il prezzo di vendita a metro quadro e le conoscenze attribuibili all’uomo medio in materia di immobili. Inoltre, e tra l’altro, le giacenze iniziali e le rimanenze finali erano state esposte in maniera sommaria ed in violazione dell’art. 59 tuir; i corrispettivi fatturati divergevano dai corrispettivi indicati sugli atti di cessione degli immobili registrati nel 2003.

Col secondo motivo, si duole dell’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e art 118 disp. att. c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 assumendo che la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di indicare le ragioni nonchè gli elementi di prova posti a fondamento del proprio convincimento nella rideterminazione dei ricavi.

Col terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, 54 (vecchio testo) tuir nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 13 e 14, per avere la sentenza impugnata determinato i ricavi facendo riferimento al valore venale del bene e non al corrispettivo, al prezzo percepito.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè dell’art. 97 delle disp. att. c.p.c., nonchè dei principi in tema di onere della prova, per non avere il giudice fondato la propria decisione su elementi di prova risultanti dalla attività istruttoria e di non utilizzare nozioni e valutazioni personali fra le quali rientra anche la determinazione di una percentuale di abbattimento alla percentuale media indicata dall’ufficio.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati.

Il giudice d’appello ha infatti in parte accolto la doglianza della contribuente circa l’errato utilizzo, ai fini del calcolo per la quantificazione dei ricavi, di immobili di natura e consistenza diverse da quelle effettive, così come rilevabili dalle relative schede elaborate con la procedura DOCFA e presentate all’Agenzia del territorio (mod. INB-parte 2^) per l’accatastamento, nonchè la doglianza relativa alla sproporzione esistente tra i prezzi unitari assegnati ai balconi, ai garage ed ai sottotetti rispetto a quelli assegnati agli appartamenti.

E così, dopo aver premesso che “ai fini della determinazione dei ricavi devono essere considerati i corrispettivi effettivamente pattuiti e pagati”, ha affermato che si sarebbe attenuto “a quei prezzi che, per esperienza diretta, sono quelli effettivamente praticati per immobili similari, siti nella medesima zona e compravenduti nelle stesse epoche”, e che “i prezzi unitari suddetti saranno applicati alle consistenze immobiliari effettivamente compravendute, così come risultanti dai modelli 1NB-parte II presentati, ai fini dell’accatastamento, all’Agenzia del territorio ufficio provinciale di Avellino (esistenti agli atti in fotocopie non contestate dall’Ufficio)”, e che, infine, “terrà conto della proporzione esistente tra i costi di costruzione degli appartamenti e quelli delle pertinenze (balconi, garages, sottotetti e giardini).

Su tali basi ha determinato analiticamente, relativamente ad ognuna delle otto compravendite, “l’eventuale maggior ricavo non dichiarato come in appresso”.

Il richiamo all’esperienza diretta in ordine ai prezzi effettivamente praticati per immobili similari, siti nella medesima zona e compravenduti nelle stesse epoche, non deve quindi essere inteso come ricorso al notorio, in quanto “l’esperienza diretta” del giudice vale qui come richiamo ad un rigoroso criterio di valutazione della documentazione acquisita e nelle precedenti fasi malamente apprezzata, a cominciare dai modelli presentati per l’accatastamento degli immobili, “esistenti agli atti in fotocopie non contestate dall’ufficio”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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