Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21768 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 29/07/2021), n.21768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25399-2020 proposto da:

PARCO DELL’ANIENE S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO FRANCARIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROMANO VACCARELLA ed ALBA TORRESE;

– ricorrente –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA – MUTUA ASSICURATRICE ROMANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende; ACEA ATO 2 – GRUPPO ACEA

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo

studio dell’avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO PIAZZA;

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso

gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO GAROFOLI;

CONSORZIO TOR CERVARA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo

rappresenta e difende;

QUEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL

CERTIFICATO N. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO USAI; GENERALI ITALIA S.P.A., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonché contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. a R.L., UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

41403/2019 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2021 dal Consigliere VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CARDINO ALBERTO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia

dichiarare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2019, Parco dell’Aniene, s.c. a r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Roma Capitale ed Acea ATO 2 s.p.a. – rispettivamente nella qualità di Amministrazione Pubblica proprietaria e di gestore del servizio pubblico idrico integrato, comprensivo della rete fognaria chiedendo condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni “derivati dal mancato realizzo e/o dalla mancata riparazione del sistema fognario preesistente alle realizzazioni edilizie effettuate dall’attrice”, quantificati in Euro 105.152.261,44. Costituitisi in giudizio, i convenuti evocavano in garanzia gli Assicuratori Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato (OMISSIS), Generali Italia s.p.a., Società Cattolica di Assicurazioni Coop a r.l., Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice romana, Unipol SAI Assicurazioni s.p.a., nonché il Consorzio Tor Cervara, che si costituivano tutti in giudizio.

1.1. Sia Roma Capitale che Acea ATO 2 s.p.a. eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito, ed a tale eccezione aderivano alcune delle società assicuratrici chiamate in garanzia.

Ad avviso dei convenuti, la società attrice sarebbe titolare, per vero, non di una situazione di diritto soggettivo, bensì di una situazione di interesse legittimo, essendo la problematica oggetto di causa rimessa alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, chiamata a scegliere la soluzione più idonea alla cura degli interessi pubblici dei quali è attributaria. Di talché l’illecito dedotto sarebbe stato commesso a causa del “mancato esercizio del potere amministrativo riguardante “provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm..

1.2. In ogni caso, quand’anche si volesse ipotizzare un’incidenza del comportamento omissivo su di un diritto soggettivo di Parco dell’Aniene (diritto di proprietà, ex art. 832 c.c., diritto di impresa, ex art. 41 Cost., diritti derivanti dalla Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Roma in data 29 aprile 2009), la carenza di giurisdizione del giudice ordinario deriverebbe comunque dall’essere la domanda giudiziale diretta a far valere l’inadempimento di obblighi scaturenti da detta convenzione, avente ad oggetto l’urbanizzazione relativa alle aree edificabili attribuite alla cooperativa Parco dell’Aniene dall’ente pubblico, nonché la costruzione e la vendita dei comparti edilizi privati. Ed invero, la controversia sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. a), n. 2, che attribuisce a tale giudice le controversie – anche estese ai diritti – in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni”.

1.3. Qualora, invece, la pretesa azionata da Parco dell’Aniene fosse da intendersi come finalizzata a far valere l’inerzia dell’Amministrazione nel risolvere la questione relativa all’allaccio in rete della fogna utilizzata a servizio del comparto privato, il difetto di giurisdizione del giudice adito deriverebbe dal disposto dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. a), n. 3), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “silenzio di cui all’art. 31, commi 1, 2, e 3” dello stesso codice. Del pari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dello stesso giudice, a norma dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. a), n. 1, le controversie relative alla violazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 2-bis.

1.4. Ulteriore profilo che radicherebbe la giurisdizione del giudice amministrativo sarebbe, infine, rappresentato – ad avviso dei convenuti – dall’essere la controversia relativa ad atti e provvedimenti della P.A. in materia urbanistica ed edilizia, per i quali la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è prevista dall’art. 133, comma 1, lett. f), ovvero in materia di concessioni o di pubblici servizi, per i quali la medesima giurisdizione è prevista dall’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. b) e c).

1.5. In ogni caso – si osservava da parte dei convenuti – la giurisdizione del giudice amministrativo, sia per la lesione di interessi legittimi che per la lesione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva, si estende anche al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm., comma 2.

2. Con ordinanza dell’8 ottobre 2020, il giudice unico del Tribunale di Roma, sciogliendo la riserva assunta il giorno precedente, rilevava che l’eccezione di giurisdizione era idonea a definire il giudizio, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., e rinviava, pertanto, la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 30 giugno 2021.

3. Con ricorso notificato l’8 ottobre 2020, Parco dell’Aniene s.c. a r.l. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo che queste Sezioni Unite affermino la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Roma, iscritta a ruolo al n. 41403/2019. La pretesa azionata in giudizio dalla società consortile non censurerebbe, invero, atti o provvedimenti amministrativi, né l’esercizio – anche negativo – della discrezionalità amministrativa da parte della P.A. convenuta e del gestore del servizio pubblico idrico, ma avrebbe ad oggetto esclusivamente l’incidenza che la condotta omissiva di tali soggetti – concretatasi nel mancato realizzo e/o nella mancata riparazione del sistema fognario preesistente alle realizzazioni edilizie effettuate – avrebbe avuto su diritti soggettivi di Parco dell’Aniene (diritto di proprietà, diritto di iniziativa economica). Sarebbe stata, sotto tale profilo, dedotta in giudizio una responsabilità dei convenuti per un “comportamento materiale” omissivo, lesivo dei principi di correttezza e di buona fede che incombono anche sulle amministrazioni pubbliche.

4. Si sono costituiti con controricorso i resistenti Roma Capitale, Acea ATO 2 s.p.a., gli Assicuratori Lloyd’s che hanno assunto il rischio del certificato (OMISSIS), la Generali Italia s.p.a., la Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice romana, il Consorzio Tor Cervara, i quali tutti hanno chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito da parco Aniene Coop. a r.l., essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. La società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. e la Unipol SAI Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. Dall’esame dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma allegato agli atti e costituente il documento essenziale sul quale il ricorso ex art. 41 c.p.c., si fonda, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., – si evince che la società consortile attrice – che provvede in nome proprio, ma nell’interesse dei consorziati, al compimento di tutte le fasi della realizzazione e della vendita di un comparto edilizio sito nel Comune di Roma, nel quadro del programma di riqualificazione dell’area di Tor Cervara- Parco dell’Aniene- ha convenuto in giudizio Roma Capitale, quale proprietaria dell’impianto fognario, e Acea ATO 2 s.p.a., quale gestore del servizio pubblico idrico integrato, comprensivo della rete fognaria. La società attrice ha proposto le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità di Acea ATO 2 s.p.a. e/o di Roma Capitale, in solido tra loro, o ciascuno per quanto di sua rispettiva spettanza, per i fatti illeciti derivati dal mancato realizzo e/o dalla mancata riparazione del sistema fognario preesistente alle realizzazioni edilizie effettuate dall’attrice, con condanna al risarcimento dei danni causati al Consorzio attore (…)”.

1.1. La pretesa azionata trova fondamento nella deduzione, contenuta nell’atto di citazione, della sussistenza di “gravi omissioni operative” che avrebbero evidenziato, non “inadempienze riferite al quadro negoziale delineato in sede di Convenzione bensì (…) una più generale incapacità ad operare del Comune di Roma (oggi Roma Capitale) proprietaria della rete e dei collettori e/o del gestore della rete fognaria Acea ATO 2 s.p.a.” (p. 14).

In che cosa tali “omissioni operative” produttive di danni si sarebbero concretate, la deducente società consortile lo chiarisce nelle pagine precedenti dell’atto introduttivo del giudizio (pp. 6-12), nelle quali la medesima descrive l’iter procedimentale che dovrebbe evidenziare la “generale incapacità ad operare” dell’ente comunale. A partire dall’individuazione delle prime alternative alla distruzione della fognatura comunale, mediante “collegamento con il collettore per lo sbocco in fogna utilizzato per l’insediamento abitativo adiacente”, proseguendo con le diverse riunioni con il proprietario ed il gestore del servizio, e con le proposte provenienti dalla stessa attrice, condensate in un progetto delle opere fognarie necessarie, fatto proprio dalla Giunta Comunale, con provvedimento n. 117 del 5 aprile 2013.

A tali attività procedimentali facevano seguito successivi interventi di Roma Capitale che rimettevano in discussione il progetto, per le perplessità espresse da Agea ATO, la predisposizione da parte di Parco dell’Aniene di nuovi elaborati progettuali, tardivamente approvati dal gestore dei servizi, il successivo rilascio delle concessioni edilizie, l’indizione di una conferenza di servizi da parte di Roma Capitale, che si esprimeva in senso negativo sull’ipotesi progettuale approvata a causa del dissenso dell’Autorità di bacino dell’Appennino, e poi dava il suo consenso al progetto impartendo, tuttavia, specifiche prescrizioni. Seguiva, ancora, la rielaborazione di un nuovo progetto da parte di Parco dell’Aniene, che teneva conto delle prescrizioni dei vari enti, l’avvenuta edificazione dei lotti, tuttavia mancanti del certificato di abitabilità, per il mancato allaccio fognario, e perciò incommerciabili.

1.2. Ad onta della compiuta disamina dei fatti – di natura squisitamente procedimentale- che avevano determinato i pregiudizi da omissione e da ritardo lamentati da Parco dell’Aniene, la società consortile deduce, nell’atto di citazione, che si tratterebbe di “condotte materiali, in particolari omissive o comunque inconcludenti”, che non si sarebbero tradotte in “specifiche violazioni di previsioni contrattuali in riferimento alla Convenzione intervenuta con il Comune di Roma”, bensì nella mancata soluzione del “problema dell’allaccio della fogna pubblica” (p. 21).

Sarebbero in discussione, cioè, non atti amministrativi della P.A., bensì meri “comportamenti materiali omissivi” violativi dei diritti (di proprietà e di impresa) dei quali Parco dell’Aniene è titolare che, nondimeno, la stessa attrice non può esimersi dal qualificare come omissioni “di doverose iniziative per assicurare e preservare un servizio pubblico per la vivibilità di un’area urbanizzata: la possibilità di scaricare in fogna in condizioni di sicurezza, certezza e salubrità”. Il problema della realizzazione della fogna non sarebbe stato, peraltro, in alcun modo risolto dall’Amministrazione competente, né dal gestore del servizio idrico.

2. Premesso quanto precede, va osservato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il cd. “petitum sostanziale”, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 25/06/2010, n. 15323; Cass. Sez. U., 11/10/2011, n. 20902; Cass. Sez. U., 15/09/2017, n. 21522; Cass. Sez. U., 26/10/2017, n. 25456; Cass. Sez. U., 31/07/2018, n. 20350; Cass. Sez. U. 19/11/2019, n. 30009).

2.1. Nel caso di specie, da quanto suesposto risulta evidente che la causa petendi dell’azione risarcitoria proposta in giudizio da Parco dell’Aniene si fonda, non sulla Convenzione urbanistica stipulata con Roma Capitale o su profili relativi all’esercizio di un pubblico servizio o dell’uso del territorio, bensì su di un preteso comportamento omissivo della P.A. e del gestore del servizio riconducibile – come condivisibilmente rilevato dal P.G. – all’esercizio del potere amministrativo, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm..

2.2. Il danno dedotto in giudizio, invero, men che derivare da un mero comportamento materiale omissivo, del tutto svincolato dall’esercizio di un pubblico potere, è – ben al contrario – riconducibile, in via diretta ed immediata, proprio al preteso illegittimo svolgimento – anche per il mancato rispetto di un termine ragionevole – del potere di realizzazione di un’opera pubblica, come la condotta fognaria, in relazione alla quale l’Amministrazione è dotata di poteri discrezionali. E’ indubitabile, infatti, che la medesima abbia un potere di scelta in relazione al modo di curare gli interessi pubblici dei quali è attributaria in materia, per volontà di legge (art. 97 Cost.), come ha evidenziato chiaramente lo stesso iter provvedimentale descritto dalla società attrice. Ne discende che la posizione soggettiva vantata dal privato non può che rivestire la natura di un interesse legittimo pretensivo, non di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione in materia, anche in relazione all’azione risarcitoria proposta per la violazione i detto interesse, appartiene al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm., comma 4 e art. 30 cod. proc. amm., comma 2.

2.3. Rientra, invero, nella giurisdizione del giudice ordinario esclusivamente la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dal privato che deduca la lesione del legittimo affidamento ingenerato da un comportamento inerte della P.A., che non sia riconducibile – neppure mediatamente all’esercizio di un pubblico potere. Per contro, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale si faccia questione dell’esercizio, o del mancato esercizio, del potere autoritativo discrezionale della P.A. (Cass. Sez. U., 13/05/2019, n. 12640; Cass. Sez. U., 17/07/2019, n. 19231; Cass. Sez. U., 21/09/2017, n. 21975; Cass. Sez. U., 02/07/2015, n. 13568).

2.4. Non giova, pertanto, al ricorrente fare riferimento – peraltro solo nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione – alla violazione dei principi di correttezza e di buona fede, e richiamare in proposito – la giurisprudenza di questa Corte in materia di legittimo affidamento del privato (Cass. Sez. U., nn. 6594, 6595 e 6596/2011, Cass. sez. U., n. 82366/2020).

2.3.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, invero, la controversia relativa ai danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su di un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, legittimamente annullato in via di autotutela, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto la lesione non già di un interesse legittimo pretensivo, bensì di un diritto soggettivo; diritto generalmente qualificato come “diritto alla conservazione dell’integrità del patrimonio”, leso dalle scelte compiute confidando nella legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato (Cass. Sez. U., 23/03/2011, nn. 6594, 6595 e 6596; Cass. Sez. U., 04/09/2015, n. 17586; Cass. Sez. U., 22/05/2017, n. 12799; Cass. Sez. U., 22/06/2017, n. 15640; Cass. Sez. U., 23/01/2018, n. 654; Cass. Sez. U., 02/03/2018, n. 4996; Cass. Sez. U., 13/12/2018, n. 32365/2018; Cass. Sez. U., 08/03/2019, n. 6885; Cass. Sez. U., 13/05/2019, n. 12635). Nella specie, nessun provvedimento ampliativo della sfera del destinatario risulta, peraltro, emesso, dolendosi la ricorrente proprio del contrario.

2.3.2. E’ ben vero che l’orientamento suesposto è stato successivamente esteso, essendo stato applicato anche con riferimento al caso in cui l’Amministrazione, ledendo la legittima aspettativa del privato non emetta provvedimento alcuno.

2.3.2.1. Si è – per vero – affermato, al riguardo, che spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c.. E ciò, non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione (Cass. Sez. U., 28/04/2020, n. 8236).

2.3.2.2. E tuttavia, va rilevato che l’oggetto della domanda proposta nel giudizio, al quale si riferisce l’arresto nomofilattico succitato, era costituito dal risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto dell’affidamento ingenerato dai provvedimenti favorevoli e dalle rassicurazioni fornite dall’Amministrazione municipale, con vari mezzi e sotto diversi profili, circa la prossima emanazione del provvedimento richiesto.

2.3.2.3. Siffatta impostazione è stata, peraltro, ulteriormente chiarita in una successiva decisione di queste Sezioni Unite, nella quale si è affermato che la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo, a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in quanto concernente diritti soggettivi, ben può essere compromessa mediante arbitrato rituale. E tuttavia, è pur sempre necessario che sia identificabile un comportamento della Pubblica Amministrazione, diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell’interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell’emanazione del provvedimento non più adottato (Cass. Sez. U., 11/05/2021, n. 12428).

2.3.3. Nulla di tutto questo è ravvisabile nel caso concreto, nel quale – ben al contrario – la domanda proposta da Parco dell’Aniene non contiene riferimento alcuno a pretese rassicurazioni, o comunque a comportamenti diversi dalla mera inerzia procedimentale o dalla mera sequenza di atti formali, idonei a fondare il legittimo affidamento della società consortile, radicandosi, per converso, la pretesa risarcitoria di quest’ultima proprio nell’omesso compimento dell’attività provvedimentale necessaria per la realizzazione dell’opera pubblica che avrebbe impedito l’insorgenza del pregiudizio sofferto.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, rigettato e dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma da Parco dell’Aniene s.c. a r.l. nei confronti di Roma Capitale.

4. Il giudice amministrativo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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