Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21768 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Tribunale di

Enna, con ordinanza dell’1giugno 2015, nel procedimento civile

iscritto al n. 43/2014 del Registro delle istanze di fallimento,

promosso da;

WILLAX GMBH BEKLEIDUNGSWERK;

nei confronti di:

ITALSECUR INTERNATIONAL S.R.L. in liquidazione;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 maggio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DE RENZIS Luisa, la quale ha

chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Patti.

Fatto

1. Con sentenza del 23 ottobre 2014, il Tribunale di Patti dichiarò la propria incompetenza per territorio in ordine all’istanza di fallimento proposta dalla Willax Gmbh Bekleidungswerk nei confronti della Italsecur International S.r.l. in liquidazione, ritenendo che la sede effettiva della società debitrice fosse situata nel circondario del Tribunale di Enna.

2. La Willax ripropose pertanto l’istanza dinanzi a quest’ultimo Tribunale, il quale, con ordinanza del 1 giugno 2015, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza.

Premesso che la Italsecur International è stata posta in liquidazione con atto per notaio D.G. del (OMISSIS), nel quale si indicava la sede principale della società in (OMISSIS), e si nominava liquidatore Ci.Sa., residente in (OMISSIS), il Tribunale ha osservato che, anche a voler tenere conto della residenza del liquidatore, il giudice territorialmente competente dovrebbe essere individuato nel Tribunale di Patti, nel cui circondario sono comprese entrambe le predette località. Precisato che da un’informativa della Guardia di Finanza risulta che la società debitrice opera in (OMISSIS), dove ha un’unità locale, ha ritenuto probabile che da tale atto il Tribunale di Patti abbia tratto il proprio convincimento: ha rilevato peraltro che esso non spiega il percorso logico seguito per giungere ad affermare che la sede di (OMISSIS) costituisce un mero recapito, limitandosi a richiamare le informazioni assunte sul posto dai militari, insufficienti a far ritenere che l’indicata unità locale costituisca la sede effettiva della società. Ha ritenuto pertanto che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, debba tenersi ferma l’indicazione della sede legale risultante dall’atto notarile citato.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. In tema di fallimento, questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui la competenza territoriale per la relativa dichiarazione spetta al tribunale del luogo in cui, alla data di presentazione dell’istanza, si trova la sede principale dell’impresa, il quale si identifica con il luogo in cui si svolge effettivamente l’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale della impresa. salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove (cfr. Cass., Sez. Un., 25 giugno 2013. n. 15872; Cass., Sez. 6, 6 novembre 2014. n. 23719; 7 maggio 2012, n. 6886).

Nella specie, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale è stata ritenuta superabile dal Tribunale di Patti in virtù delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, le quali hanno condotto all’accertamento dell’esistenza di una sede in Nicosia, dalla cui disponibilità, posta in relazione con non meglio precisate informazioni assunte sul posto, dapprima i militari ed in seguito il Tribunale hanno tratto la convinzione dell’avvenuto trasferimento della sede principale dell’impresa nella predetta località. In assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, dai quali possa desumersi che il centro effettivo dell’attività di direzione ed organizzazione dell’impresa, nonchè il fulcro di quella di coordinamento dei fattori produttivi, è stato trasferito nell’unità locale situata in (OMISSIS). non può tuttavia condividersi l’affermazione secondo cui la sede legale della società. fissata in (OMISSIS) all’atto della deliberazione con cui la stessa è stata posta in liquidazione, costituisce non già la sede effettiva, ma, come ritenuto dal Tribunale di Patti, un mero recapito. Nessun rilievo possono assumere, a tal fine, le generiche informazioni richiamate dal predetto Tribunale, il cui contenuto non è stato in alcun modo indicato, nè le visure camerali attestanti l’esistenza dell’indicata unità unità locale, la cui titolarità non è, in linea di principio, incompatibile con la conservazione della sede legale in (OMISSIS), potendo trattarsi anche di una sede secondaria o comunque di un immobile a disposizione della società, nel quale non si svolge alcuna attività di direzione.

Non può dunque ritenersi superata la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale, la cui collocazione in (OMISSIS), situata nel circondario del Tribunale di Patti, comporta l’attribuzione a quest’ultimo della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento della società, con la conseguente esclusione della competenza del Tribunale di Enna.

2. In conclusione, dev’essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Patti, la cui sentenza va conseguentemente cassata, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Patti e dichiara la competenza del Tribunale di Patti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 1, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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