Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21768 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12173/2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Via VITO GIUSEPPE

GALATI n. 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9284/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9284/4/2016, depositata il 24 ottobre 2016, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. B.R. avverso la sentenza della CTP di Avellino, che aveva invece accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2008, era accertata una plusvalenza pari ad Euro 31.539,00, omessa nella dichiarazione dei redditi, in relazione alla compravendita di un terreno per il prezzo dichiarato di Euro 50.000,00, avendo l’Ufficio a tal fine utilizzato il valore emerso ai fini dell’imposta di registro all’esito di adesione, pari ad Euro 59.000,00.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 58,68,85 e 86 T.U.I.R., D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5,5 bis, 6 e 7.

Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto corretta la tassazione della plusvalenza sulla base del solo valore accertato e definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato, con riferimento alla denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata, che ha pronunciato nel vigore della norma di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha seguito l’orientamento anteriormente prevalente, ritenendo che l’accertamento della realizzazione di plusvalenza tassabile in relazione alla compravendita di terreno per cui è causa potesse essere fondato sulla sola presunzione del maggior valore del terreno in forza di rettifica ed adesione al valore del terreno stimato ai fini dell’imposta di registro, giudicando inadeguati gli elementi di prova offerti dalla contribuente, volti a superare detta presunzione.

1.2. Tuttavia, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, ha stabilito che “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

1.3. Come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6135; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14664; Cass. sez. 65, ord. 29 novembre 2016, n. 24367; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2016, n. 25241) detta norma, avendo natura di norma d’interpretazione autentica, della L. n. 212 del 2000, ex art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.

Ciò fa sì che l’accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF non possa legittimamente presumersi in forza del solo valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.

1.4. Nella fattispecie in esame in realtà l’accertamento è stato ritenuto legittimo dalla CTR sulla sola base di detta presunzione, sul presupposto che gli elementi di prova addotti dal contribuente, in particolare il deposito di perizia di parte che individuava il valore dell’immobile in Euro 49.868,00, non fossero idonei a superarla.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbiti gli altri.

1.5. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con raccoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

2. Avuto riguardo all’andamento del giudizio ed alla sopravvenienza, a giudizio pendente, del D.Lgs. n. 147 del 2015, citato art. 5, comma 3, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della controricorrente Amministrazione finanziaria, secondo soccombenza, con attribuzione in favore del difensore del ricorrente, per dichiarato anticipo fattone.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore del ricorrente per dichiarato anticipo fattone.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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