Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21767 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

REAL. KNITTING D.0.0., in persona del legale rappresentante p.t.

M.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle

Quattro Fontane n. 15, presso l’avv. CLAUDIA SCAPICCHIO, dalla quale

è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine

del ricorso, unitamente all’avv. ALBERTO CAMUSSO del foro di Torino,

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, ed all’avv. GIUSEPPE AMATO del foro di Brescia,

dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale

del (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

GILFIN S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

G.N., e GOLDEN LADY COMPANY, in persona del legale rappresentante

p.t. G.N., elettivamente domiciliate in Roma, alla via

delle Quattro Fontane n. 20, presso l’avv. GIUSEPPE CERULLI IRELLI,

dal quale, unitamente agli avv. LUCA TREVISAN e GABRIELE CUONZO,

sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce

alla memoria di costituzione;

– resistenti –

e

BRUE’ S.P.A., B.A. e B.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, depositata il 5

febbraio 2015, nel giudizio civile iscritto al n. 22062/2013 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 maggio 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, il

quale ha chiesto il rigetto del ricorso, con la dichiarazione di

competenza del Tribunale di Brescia.

Fatto

1. – La Gilfin S.p.a. e la Golden Lady Company S.p.a. hanno convenuto in giudizio la Real Knitting D.O.O. e la Bruè S.p.a., per sentir dichiarare a) la decadenza di quest’ultima dal marchio denominativo “(OMISSIS)”, depositato il (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS), per non uso, b) la nullità del medesimo marchio e di quello di cui alla dichiarazione n. (OMISSIS), per deposito in mala fede, c) la nullità del negozio di cessione del marchio stipulato nel (OMISSIS) tra le convenute, nonchè della registrazione internazionale n. (OMISSIS) e della registrazione comunitaria n. (OMISSIS), con d) la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.

Si sono costituite le convenute, nonchè A. e B.G., ed hanno eccepitIO l’incompetenza del giudice adito, affermando che la Real Knitting la competenza del Tribunale di Torino e le altre parti quella del Tribunale di Milano.

2. – Con ordinanza del 5 febbraio 2015, il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia d’impresa, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza, disponendo la prosecuzione del giudizio.

Ha premesso il Tribunale che mentre l’attrice, dopo aver giustificato l’individuazione del Giudice adito con l’elezione di domicilio della Bruè in (OMISSIS), ha successivamente precisato che è stata la Real Knitting ad eleggere domicilio in quella città, presso lo studio Jacobacci e & Partners, a mezzo del proprio mandatario C.G., la convenuta ha affermato che l’unica elezione di domicilio ad essa ascrivibile è quella contenuta nell’atto di cessione e nella lettera d’incarico al mandatario allegati alla relativa domanda di trascrizione, depositata il (OMISSIS), nonchè quella contenuta nell’annotazione dell’iscrizione del mandatario, depositata il (OMISSIS), in cui si indica come domicilio lo studio Jacobacci di (OMISSIS), in sostituzione dello studio Fumero di (OMISSIS). Ciò posto, ha affermato che l’unica elezione di domicilio rilevante è quella contenuta in quest’ultimo documento, cronologicamente successivo alla trascrizione della cessione, nel quale è indicato lo studio Jacobacci & Partners di Brescia, precisando che l’indicazione contenuta nell’atto di conferimento dell’incarico costituisce non già un’ulteriore elezione di domicilio, ma una mera individuazione della sede del mandatario, ed osservando comunque che la lettera di mandato costituisce un atto meramente interno, giustificativo dei poteri rappresentativi del mandatario, al quale spetta l’indicazione del domicilio brevettuale.

3. Avverso la predetta ordinanza la Real Knitting ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La Gilfin e la Golden Lady Company hanno resistito con memorie. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

1. Preliminarmente, deve escludersi che, come sostiene la difesa delle resistenti, l’avvenuta proposizione del regolamento di competenza da parte di uno solo dei convenuti comporti l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto, vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata contestazione della decisione sulla competenza da parte di alcuni dei litisconsorti vale a radicare, con effetto definitivo, la competenza del Giudice adìto in ordine all’intera controversia.

Tale eccezione trova giustificazione nell’orientamento, già dominante nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alle ipotesi di competenza territoriale derogabile, secondo cui, ove tra i convenuti fosse configurabile un litisconsorzio necessario, la mancata proposizione dell’eccezione d’incompetenza da parte di uno di essi rendeva incontestabile la competenza del giudice adito non solo nei suoi confronti. ma anche nei confronti di coloro che avessero sollevato l’eccezione d’incompetenza, la quale restava pertanto priva di effetti, in virtù della sua natura dispositiva e dell’inscindibilità delle cause (cfr. Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2004, n. 19802; Cass., Sez. 1, 22 luglio 2004, n. 13796). Tale orientamento risulta peraltro superato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2006, con cui è stata dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consentivano di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti: premesso infatti che alla nozione di giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, si è osservato che il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l’eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge, e quello che, viceversa, non si oppone alla prosecuzione del giudizio dinanzi ad un giudice diverso, va necessariamente risolto con l’attrazione dell’intero giudizio presso il foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, determinandosi altrimenti una violazione del precetto stabilito dall’art. 25 Cost., comma 1.

Alla stregua di tale principio, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. C:ass., Sez. 3, 27 maggio 2009, n. 12272; 5 settembre 2006, n. 19055), deve pertanto escludersi che la mancata impugnazione dell’ordinanza del Tribunale, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione d’incompetenza proposta dalla società Bruè e da A. e B.G., abbia potuto rendere incontestabile la competenza del Giudice adito anche nei confronti della Real Knitting, in tal modo precludendole la proposizione del regolamento di competenza.

2. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 120, comma 3, dell’art. 47 c.c. e dell’art. 30 c.p.c., affermando che, nel subordinare l’operatività dell’elezione di domicilio contenuta nella lettera d’incarico all’annotazione nei registri dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. l’art. 120, comma 3, cit. non consente di ritenere che tale formalità, volta a conferire rilievo anche processuale alla manifestazione di volontà negoziale del titolare del diritto, possa sostituirsi alla stessa o integrarla. In quanto preordinata a consentire un più corretto e pieno esercizio del diritto di difesa, la modificazione degli ordinari criteri di competenza, disposta dall’art. 120, comma terzo, cit. attraverso l’introduzione di un foro elettivo esclusivo, postula infatti una forma di pubblicità che mira a garantire ai terzi la piena conoscibilità della manifestazione di volontà del titolare del diritto, fermo restando che il domicilio eletto è quello indicato nella lettera d’incarico al professionista cui è demandata la cura del procedimento dinanzi all’UIBM. Tanto premesso, e ribadito che ogni modifica del domicilio eletto deve risultare da un atto proveniente dal titolare del diritto, la ricorrente sostiene di avere, al momento del conferimento dell’incarico, esplicitamente eletto domicilio presso lo studio Jacobacci di (OMISSIS), senza conferire ai mandatari il potere di eleggere un diverso o ulteriore domicilio, e senza mai richiedere successivamente l’annotazione di un’ulteriore manifestazione di volontà in tal senso. Nell’attribuire una rilevanza meramente interna alla lettera d’incarico, l’ordinanza impugnata non ha considerato da un lato che per effetto del deposito presso l’Ufficio Brevetti essa diviene parte integrante della documentazione depositata, e quindi pienamente conoscibile da parte dei terzi, dall’altro che l’esclusione della rilevanza esterna priva il mandatario del potere di eleggere un domicilio diverso. Premesso infine che l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato presso lo studio Jacobacci di (OMISSIS), la ricorrente sostiene che tale circostanza, idonea ad escludere la nullità della notifica, non comporta la sanatoria del difetto di competenza territoriale del Giudice adito, riscontrabile anche nei confronti della società Bruè, la quale non ha mai conferito alcun incarico allo studio Jacobacci & Partners di (OMISSIS), essendo rappresentata dallo studio Fumero di (OMISSIS).

2.1. – Le censure sono infondate.

La questione sottoposta all’esame di questa Corte trae origine dalla divergenza delle indicazioni contenute da un lato nell’atto di cessione parziale del marchio “(OMISSIS)” stipulato tra la Real Knitting e la Bruè e nella lettera di conferimento dell’incarico al mandatario, allegati alla domanda di trascrizione della cessione depositata presso l’UIBM il (OMISSIS), e dall’altro nella domanda di annotazione del mandatario depositata il (OMISSIS), alla quale erano allegati i medesimi documenti. riportando quest’ultima l’elezione di domicilio presso lo studio Jacobacci & Partners di (OMISSIS), nominato in sostituzione dello studio Fumero di (OMISSIS), ed i primi quella presso lo studio Jacobacci di (OMISSIS), dove, tra l’altro, ha avuto luogo anche la notificazione dell’atto di citazione.

Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui l’annotazione nei registri dell’UIBM, pur rispondendo alla finalità di rendere efficace nei confronti dei terzi, anche a fini processuali, l’elezione di domicilio effettuata dal titolare del marchio, non può sostituirsi ad essa o integrarla, e pertanto, in caso di divergenza, non può determinare l’attribuzione della competenza al giudice del luogo corrispondente al domicilio risultante dall’annotazione. Il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 147 nel disciplinare il deposito delle domande presso l’UIBM, impone espressamente al richiedente di indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni, rinviando all’art. 201 per l’ipotesi in cui il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario; l’art. 201 si limita peraltro a prevedere che la nomina del mandatario possa farsi, oltre che nella domanda o con separato atto, autentico o autenticato, anche con apposita lettera d’incarico, senza nulla precisare in ordine alle modalità dell’elezione di domicilio; utili indicazioni possono tuttavia desumersi, al riguardo, dall’art. 197, comma 1, il quale stabilisce che in ciascuna domanda il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve eleggere domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni, prevedendo che tale disposizione si applica anche in caso di cambiamento di nome o indirizzo del mandatario. L’espressa attribuzione al mandatario della facoltà di eleggere domicilio conferma che, come sostenuto nell’ordinanza impugnata, tale atto, quando sia stato nominato un mandatario, rientra nei poteri conferiti a quest’ultimo con la lettera d’incarico, le cui eventuali indicazioni in ordine al luogo in cui eleggere domicilio sono quindi destinate ad assumere rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra il mandante ed il mandatario, quali istruzioni impartite a quest’ultimo per il corretto espletamento dell’incarico, mentre nei confronti dell’UIBM e dei terzi vengono in considerazione, rispettivamente, le dichiarazioni rese dal mandatario e le annotazioni compiute dall’Ufficio sulla base delle stesse. In tal senso depongono anche le esigenze di ordine sostanziale e processuale cui risponde l’indicazione o l’elezione di domicilio, prescritta a pena di irricevibilità dall’art. 147 cit. per tutte le domande finalizzate all’adempimento delle formalità inerenti all’acquisto ed al mantenimento dei diritti di proprietà industriale: in quanto volta ad assicurare la raggiungibilità del destinatario, ai fini dell’effettuazione di tutte le comunicazioni e le notificazioni prescritte nell’ambito dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i predetti diritti, nonchè l’identificazione del giudice competente per le relative controversie, l’individuazione del domicilio del titolare deve rispondere a criteri di certezza, cui è preordinato anche il sistema pubblicitario all’uopo predisposto, la cui efficacia risulterebbe inevitabilmente pregiudicata ove si ammettesse la possibilità di contestare il domicilio risultante dall’annotazione, in base alle diverse indicazioni emergenti da altri atti o documenti. non immediatamente riscontrabili da parte dell’Ufficio o dei terzi.

Non merita pertanto censura l’ordinanza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione del Giudice competente, ha conferito rilevanza esclusiva al domicilio eletto dal mandatario della ricorrente, come risultante dall’annotazione effettuata nei registri dell’UIBM, negando qualsiasi incidenza a quello riportato nella lettera d’incarico, nel quale il Tribunale ha ravvisato un mero riferimento alla sede del mandatario. Ininfluente è altresì la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che a quest’ultimo non sia stato espressamente conferito il potere di eleggere un domicilio diverso da quello risultante dalla predetta lettera, trattandosi di una facoltà intrinsecamente connaturata all’incarico ricevuto, e quindi esercitabile indipendentemente da una specifica attribuzione ad opera del mandante, fermo restando, nei rapporti interni, l’obbligo di attenersi alle istruzioni eventualmente impartite da quest’ultimo. Quanto infine all’avvenuta notificazione dell’atto di citazione nel luogo indicato dalla lettera d’incarico, la stessa, pur apparendo astrattamente idonea a rivelare la consapevolezza da parte delle attrici del luogo in cui la convenuta aveva inteso eleggere domicilio, non può spiegare alcun effetto ai fini della identificazione del Giudice territorialmente competente, individuato dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 120, comma 3, con esclusivo riferimento all’annotazione contenuta nei registri dall’UIBM. La mancata proposizione del regolamento di competenza da parte dell’altra società convenuta, precludendo l’esame dell’eccezione d’incompetenza dalla stessa sollevata, esclude infine la possibilità di tener conto, ai fini della decisione, dell’elezione di domicilio in Milano, da essa compiuta nella domanda di trascrizione dell’atto di cessione del marchio.

2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia d’impresa, al quale la causa va rimessa anche per il regolamento delle spese relative alla presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia d’impresa, al quale rinvia, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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