Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21767 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 20/10/2011), n.21767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7620-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta ope legis;

– ricorrenti –

contro

LABORATORIES DEBAT SA subentrata per fusione SOCIETA’ LABORATOIRES

FOURNIER S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE 3 presso lo studio

dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS) Ufficio IVA di Roma respingeva un’istanza di rimborso proposta dalla Laboratoires Debat s.a., il 7 ottobre 1996 (secondo il ricorso) o il 28 giugno 1996 (secondo il controricorso) dell’IVA pagata relativamente a due fatture pari rispettivamente a L. 314.355.000 e 81.909.000 di imposta (il cui totale viene peraltro indicato nel ricorso in L. 396.264.000.

L’istanza venne respinta perchè proposta oltre i termini perentori previsti dall’art. 7, comma2, della direttiva Cee n. 1072/79.

La Laboratoires Debat s.a. propose impugnazione davanti alla Commissione tributaria provinciale. L’ufficio si costituì ribadendo la tardi vita dell’istanza e – secondo quanto si legge nel ricorso qui in esame – sostenendo anche la non detraibilità dell’IVA in questione. La Commissione tributaria provinciale accolse l’opposizione affermando che l’istanza di rimborso non poteva essere considerata tardiva in quanto la stessa non avrebbe potuto essere proposta prima della definizione della controversia che vi era stata al riguardo.

L’Agenzia delle entrate propose appello in cui dopo aver dichiarato che lo stesso era limitato alle spese (che erano state peraltro compensate dalla Commissione tributaria provinciale) deduceva l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e l’indetraibilità – e quindi la non rimborsabilità – dell’IVA in questione.

La sentenza impugnata respinse l’appello dell’ufficio con la seguente motivazione: “Invero, l’appello è proposto dall’Ufficio limitatamente alle spese di giudizio. – Nel merito fa presente che il rimborso ex art. 38 compete solo se l’IVA sulla fattura è detraibile, nel caso in specie l’IVA chiesta a rimborso riguarda indennità risarcitoria, e pertanto doveva essere applicata del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 5 e la sua restituzione deve essere chiesta in sede di giudizio civile quale azione ripetitoria. – Tale motivo deve essere rigettato, in quanto dedotto per la prima volta in questo grado di giudizio, senza che nel grado precedente fosse stata indicata prova dell’assunto”.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso tale pronunzia è inammissibile a causa dell’inammissibilità di tutti i motivi con esso prospettati.

Il ricorso deduce che la dichiarazione di limitazione dell’appello alle sole spese rappresentava un mero errore materiale e che la stessa sentenza impugnata lo aveva riconosciuto come tale, dato che aveva affrontato il merito. Deve peraltro essere osservato che la qualificazione della formulazione suddetta come mero errore materiale non è posta a fondamento di un motivo e l’Agenzia delle entrate non appare aver ritenuto che la sentenza impugnata abbia basato su ciò il rigetto dell’appello. Tale interpretazione della sentenza impugnata al riguardo appare ragionevole e quindi condivisibile.

La sentenza impugnata rileva inoltre che l’amministrazione finanziaria aveva dedotto in appello che l’Iva in questione non era detraibile e quindi non era rimborsabile. Al riguardo la Commissione tributaria regionale rileva che si trattava di una deduzione nuova e come tale inammissibile in appello.

Il ricorso deduce che tale questione era stata già proposta con la comparsa di costituzione in primo grado, ma sul punto il ricorso stesso è privo di autosufficienza oltre che comunque impostato in modo erroneo. Se l’agenzia avesse effettivamente e tempestivamente proposto tale eccezione, il mancato esame di essa avrebbe dovuto essere censurato come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e non come vizio di motivazione: quest’ultimo vizio è infatti predicabile soltanto per denunziare la carente motivazione di un accertamento relativo ad una circostanza di fatto e non per denunziare la violazione di una legge sostanziale o di una norma processuale.

Il motivo è quindi inammissibile ed è pertanto irrilevante la circostanza che il diniego di rimborso fosse stato motivato in sede amministrativa solo sulla base della decadenza e non anche della non detraibilità. E’così superfluo esaminare la questione relativa alla possibilità per l’amministrazione finanziaria di aggiungere altri motivi a quelli posti a base del provvedimento amministrativo di rigetto dell’istanza di rimborso.

Il ricorso accenna anche a risollevare la questione della decadenza del diritto al rimborso. Ma tale eccezione è stata respinta dalla Commissione tributaria provinciale e sul punto non vi è stato appello da parte dell’amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000 oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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