Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21766 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 28/08/2019), n.21766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30272/2017 proposto da:

S.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente la

potestà sul minore S.A.F., G.G.,

S.A.A.A., S.P.A. tutti in proprio

e nella qualità di eredi di S.G.L.A.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CONSOLI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI

88, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.S.G., SE.FO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1747/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2005, i congiunti di S.G.L.A. convennero in giudizio la Fondiaria Sai S.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nonchè R.S.G. e Se.Fo., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, a seguito del sinistro mortale in cui era stato coinvolto lo S., allorquando, alla guida della propria moto, aveva urtato violentemente il veicolo di proprietà della R.S., guidato dalla figlia Se. e privo di copertura assicurativa.

Si costituì Fondiaria Sai, nella qualità di impresa designata, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’esclusiva responsabilità della condotta di guida dello S. o comunque una sua responsabilità concorrente, seppur prevalente, sulla base delle violazioni del C.d.S. dallo stesso poste in essere; in via subordinata, chiese il riconoscimento del diritto di regresso nei confronti delle responsabili del sinistro. Rimasero contumaci R.S.G. e Se.Fo..

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 683/2011, condannò le convenute, in solido tra loro, a risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che la Se. fosse responsabile, nella misura del 70%, della causazione del sinistro.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 1747/2016, depositata il 22 novembre 2016.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che, dalle risultanze in atti, risultava accertato che lo S. conduceva, privo del prescritto casco di protezione, un motoveicolo per il quale non aveva l’abilitazione alla guida, percorrendo la strada teatro del sinistro ad una velocità non inferiore a 150 km/h, pari ad oltre il triplo della velocità massima consentita, in una strada ad alta densità di traffico e con presenza di svariati attraversamenti pedonali, quando aveva urtato violentemente il veicolo condotto dalla Se., la quale stava effettuando una imprudente manovra di spostamento del veicolo, ipotizzata dalla polizia municipale come inversione a U, senza accertarsi prima di iniziare la manovra dell’eventuale sopraggiungere di altri veicoli sulla propria corsia di marcia.

Il perito del Tribunale dei minorenni, in base a tali fatti, aveva precisato che l’esito dell’impatto e delle conseguenti lesioni era stato dovuto alla velocità tenuta dal motociclista, il quale avrebbe potuto evitare l’ostacolo costituito dalla vettura in movimento, peraltro velocità ridottissima, pari a circa 5 km/h, se avesse rispettato i prescritti limiti di velocità.

Pertanto, secondo il giudice dell’appello, sebbene la Se., con la manovra effettuata, avesse effettivamente contribuito causalmente al sinistro, lo S., con la sua condotta altamente imprudente ed in evidente contrasto con le regole del C.d.S., aveva concorso all’accadimento in misura preponderante.

La Corte di Catania ha quindi ribaltato le rispettive percentuali di responsabilità, attribuendole per il 30% a carico di Se.Fo. e per il 70% a carico della vittima, con conseguenza rideterminazione delle somme attribuibili a titolo risarcitorio, alla luce del differente grado di concorso di colpa applicato.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, i signori S.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore S.A.F., G.G., S.A.A. e S.P.A..

3.1. Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2054 c.c., art. 2043 c.c., art. 1227 c.c. e art. 154 C.d.S., per avere la Corte erroneamente ritenuto, contrariamente al Giudice di prime cure, che sinistro oggetto dei fatti di causa fosse da ascriversi in misura preponderante, pari al 70%, alla condotta di guida negligente del deceduto centauro S.G.L.A., mentre la condotta di intralcio alla circolazione, tenuta dalla conducente della Toyota Yaris, dovesse valutarsi nella misura del 30%”.

La Corte d’appello, in tal modo, avrebbe obliterato di considerare che le norme del C.d.s. violate dallo S. sarebbero idonee solo a prevenire una serie di effetti letali e non il verificarsi del sinistro, come risulterebbe dalla sentenza del tribunale, dai verbali, dalla relazione di servizio degli agenti, nonchè dalla perizia redatta nell’ambito del procedimento penale.

Dalla dinamica del sinistro infatti emergerebbe che la responsabilità dello stesso sarebbe esclusivamente riconducibile all’operato della Se., all’epoca minorenne e quindi priva di patente di guida, la quale, in violazione dell’art. 154 C.d.S., che prescrive di segnalare con sufficiente anticipo l’intenzione di effettuare la manovra, percorrendo di altissima velocità la strada, effettuava in un tratto di strada non consentito per la presenza della linea bianca di mezzeria un’inversione del senso di marcia, travolgendo la moto dello S..

Sarebbe stata quindi determinante per la verificazione del sinistro la condotta della Se., sebbene lo S. con la sua condotta negligente vi avesse concorso incidendo sia sull’an del sinistro sia sulle conseguenze dello stesso.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, i ricorrenti – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – non riportano il contenuto dei documenti citati, dai quali emergerebbe la prova della predominante responsabilità della Se. nella causazione del sinistro.

In ogni caso, il motivo risulta inammissibile pure perchè si risolve nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo esame del merito.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, 30 giugno 2015, n. 13421, nonchè l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).

Nella specie la Corte d’appello, con motivazione priva di vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura del 70% a carico del dante causa dei ricorrenti.

La sentenza impugnata infatti, premessa una ricostruzione dei fatti non contestata nel ricorso, ha richiamato la perizia redatta in sede penale, la quale, alla luce dei suddetti fatti, riconduce la causa del sinistro principalmente, anche se non esclusivamente, alla elevata velocità tenuta dal motociclista, il quale, diversamente, avrebbe potuto evitare l’ostacolo costituito dalla vettura della Se..

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 40-41 c.p., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Corte non avrebbe riconosciuto l’evento mortale quale conseguenza immediata e diretta della condotta negligente della Se..

Tale evento non si sarebbe realizzato se, a monte, la stessa non avesse violato l’art. 154 C.d.S..

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la Corte d’appello ha riconosciuto che la conducente, con la manovra effettuata, aveva contribuito causalmente al sinistro, pur ritenendo efficacia eziologica preponderante alla condotta gravemente colposa dello S..

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, in quanto la Corte avrebbe basato la propria decisione circa la maggiore responsabilità dello S. nella causazione del sinistro sulla consulenza tecnica redatta in sede penale, non tenendo conto del contenuto del rapporto di intervento della polizia municipale, del fascicolo fotografico, dei verbali, della relazione di servizio dell’1.8.2004, dell’informativa di reato della procura della Repubblica, della perizia tecnica inerente il sinistro redatta dal prof. V. nell’ambito del procedimento penale a carico della Se., nonchè della sentenza del Tribunale dei Minorenni di Catania, la quale, anche se gravata in appello, costituirebbe documento da cui il giudice può trarre elementi di giudizio.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè l’ricorrenti omettono di trascrivere i documenti asseritamente trascurati dalla Corte d’appello, senza nemmeno indicare la sede in cui gli stessi sarebbero stati prodotti.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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