Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21766 del 27/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27365-2015 proposto da:

B.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMILIANO RITA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento n. 197/2015 del GIUDICE DI PACE di UDINE

dell’11/06/2015, depositato il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Udine ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.A.M., di nazionalità marocchina, avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto di quella città con decreto del 10 aprile 2015 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b).

Il giudice ha escluso, in particolare, la sussistenza di ragioni di salute ostative all’espulsione, considerato che il ricorrente era affetto da patologie, quali diabete mellito tipo 2, attualmente in compenso metabolico, e cardioptatia ipertensiva controllata farmacologicamente, che possono essere curate anche nel paese di origine dell’espulso mediante apposite cure il cui differimento non compone pericolo di vita o danno alla salute della persona.

Il sig. B.A. ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’autorità intimata.

2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 34, 35 e 36 cit., nonchè della circolare del Ministero della Salute n. 5/2000, si ripropone la tesi del carattere pericoloso, e dunque ostativo all’espulsione, delle patologie di cui soffre il ricorrente, insistendo per la qualificazione come essenziali delle cure necessarie.

2.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero, che si trovi comunque nel territorio nazionale, impedisce l’espulsione di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita (Cass. Sez. Un. 14500/2013).

Il giudice di merito ha escluso appunto la sussistenza di un pregiudizio per la salute del ricorrente, le cui patologie ben possono essere curate anche nel suo paese di origine e il differimento della cura delle quali, connesso all’espulsione, non comporta rischi di conseguenze irreparabili per la vita o la salute;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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