Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21766 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1554/2017 proposto da:

ABACO S.P.A., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI n. 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. BONGHI

n. 32/D, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE di LADISPOLI – UFFICIO TRIBUTI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI n. 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3131/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 3131/38/2016, depositata il 19 maggio 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dal sig. P.B. nei confronti di Abaco S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Ladispoli, nonchè nei confronti del Comune medesimo avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso del contribuente avverso ingiunzione di pagamento per ICI relativa all’anno 2004.

Avverso la sentenza della CTR Abaco S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

Il Comune di Ladispoli a sua volta ha affidato la propria difesa a controricorso e ricorso incidentale, basato su quattro motivi.

La società concessionaria ha altresì depositato memoria con relativa documentazione allegata in replica all’eccezione del contribuente d’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

1. In via preliminare deve essere rigettata detta eccezione.

Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente P., la procura rilasciata al difensore dalla Dott.ssa F.E. quale consigliere delegato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2016, risponde al requisito della specialità, recando l’espressa menzione della sentenza della CTR per la cui impugnazione è stata rilasciata e, secondo quanto previsto dall’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, 31 luglio 2015, n. 16274), è stata depositata, in uno alla memoria notificata alla controparte con elenco della documentazione allegata, visura camerale recante l’espressa menzione dei poteri conferiti alla suddetta Dott.ssa F., cui spetta la rappresentanza in giudizio della società ed il potere di nominare difensori in giudizio.

2. Sempre preliminarmente deve essere esaminato in ordine logico il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Comune di Ladispoli, con il quale l’ente locale denuncia nullità della sentenza per omessa comunicazione al Comune dell’avviso di trattazione della controversia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 31, comma 1, lamentando quindi violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Il motivo è manifestamente fondato, non avendo il Comune ricevuto regolare avviso di trattazione, perchè spedito con posta elettronica certificata ad indirizzo non rispondente a quello istituzionale dell’ente, essendo privo, nel contesto dell’indirizzo medesimo, della prima “i” nel nome proprio del Comune di Ladispoli.

2.2. Va pertanto ribadito al riguardo il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27496; Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 1786).

2.3. Quanto sopra comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso incidentale.

3. Ugualmente risulta manifestamente fondato il ricorso principale, in relazione al primo motivo, con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente.

3.1. In effetti la motivazione della sentenza è compendiata nella sola affermazione dell’inesistenza giuridica della notifica dei prodromici avvisi di accertamento recapitati al domicilio del destinatario a mezzo di unica raccomandata con avviso di accertamento.

3.2. In proposito, fermo che la motivazione deve rispondere al c.d. minimo costituzionale, convertendosi altrimenti il vizio di motivazione in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232), va ricordato come questa Corte abbia avuto modo in particolare di affermare che “La sentenza motivata per relationem, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (cfr. Cass. sez. 3, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. sez. 5, 14 ottobre 2015, n. 20648).

3.3. Ciò è quanto dato verificare nella fattispecie in esame, dove l’accoglimento dell’appello è effettivamente basato sulla mera adesione acritica all’atto d’appello stesso, senza che siano espresse le ragioni di condivisione a fronte dell’avversa tesi sostenuta da controparte.

Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale.

4. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, nonchè il ricorso incidentale in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai rispettivi motivi di ricorso accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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