Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21765 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 28/08/2019), n.21765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27761/2017 proposto da:

AUTOCARROZZERIA D. SNC DI D.G. E I., in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO LUISO;

– ricorrente –

contro

ITAS MUTUA SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio

dell’avvocato MAURO COLANTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA GIRARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 737/2017 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata

il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2015, la D. S.n.c. di G. e I.D. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trento, la Itas Mutua, esponendo che: in data 15 marzo 2010 il veicolo di proprietà di B.P., assicurato con la convenuta, aveva subito un danno per esclusiva responsabilità del conducente di altro veicolo; in data (OMISSIS) il B. aveva ceduto alla società attrice, esercente l’attività di autocarrozzeria, il diritto di credito vantato nei confronti della propria compagnia assicuratrice, a titolo di pagamento per le prestazioni svolte; Itas Mutua aveva provveduto a pagare la somma corrispondente ai danni materiali subiti dalla autovettura, ma aveva rifiutato di pagare il corrispettivo per l’auto sostitutiva che l’autocarrozzeria aveva fornito al proprio cliente.

Si costituì la Itas Mutua, contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria. Eccepì in particolare la nullità del contratto di cessione del credito, per avere la D. posto in essere un’attività di finanziamento in assenza di requisiti di legge.

Il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 138/2016, emanata secondo equità, rigettò la domanda, rilevando l’illiceità del credito de quo, in quanto derivante dall’esercizio di un’attività intermediazione/finanziamento in assenza dei requisiti di legge, ovvero da un’illegittima attività sistematica di autonoleggio, con richiesta non del pagamento del servizio, ma della cessione del credito da parte di danneggiati da sinistri stradali.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Trento con la sentenza n. 737/2017, depositata il 7 luglio 2017.

Il Tribunale ha rilevato che, dalle risultanze in atti, emerge che la D. esercita, in modo sistematico e organizzato nei confronti della clientela, un’attività di intermediazione finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, in quanto connessa ad operazioni di acquisto di credito ai sensi del D.M. n. 29 del 2009, art. 3.

E’ poi irrilevante, al fine di qualificare l’operazione in esame come finanziamento, il fatto che la cessione del credito sia avvenuta senza pagamento di una somma di denaro, venendo comunque in rilievo un’utilità finanziaria per il cedente, corrispondente al risparmio di spesa connesso al mancato esborso del corrispettivo alla autocarrozzeria che ha effettuato il noleggio del mezzo sostitutivo.

Pertanto, secondo la Corte d’appello, poichè l’attività di concessione finanziamento è stata posta in essere da soggetto non autorizzato, in violazione della riserva di cui all’art. 106 T.U.B l’accordo di cessione è nullo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la D. S.n.c. di D.G. e I..

3.1. Resiste con controricorso la Itas Mutua.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. La ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dei principi regolatori materia di cessione del credito ed attività di finanziamento ex art. 106 TUB in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che il rapporto tra l’autocarrozzeria ed il cliente integrasse un’ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, come tale riservata agli intermediari finanziari autorizzati.

Come risulterebbe confermato sia dai D.M. attuativi dell’art. 106 TUB, sia dall’esame della giurisprudenza disponibile, con il finanziamento, il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione dei finanziato una disponibilità di denaro.

Nel caso di specie, la società ricorrente non avrebbe finanziato alcunchè, in quanto non avrebbe acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del B. una somma di denaro o comunque una disponibilità finanziaria. Al contrario, essa avrebbe effettuato una prestazione a favore del B., il quale avrebbe pagato cedendo il proprio credito risarcitorio.

Il trasferimento della titolarità del credito, come di quella di qualsiasi diritto, può avere come titolo anche una cessione finalizzata al pagamento di un debito.

Che sia del tutto lecita la cessione da parte del danneggiato in un sinistro stradale del credito risarcitorio vantato verso il danneggiante e la sua assicurazione, a titolo di pagamento del debito esistente nei confronti di chi ha effettuato le riparazioni, sarebbe poi confermato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 bis, che prevede in tali casi il versamento previa presentazione della fattura emessa dall’impresa abilitata ai sensi della L. n. 122 del 1992, che ha eseguito le riparazioni.

Il motivo è fondato.

Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).

Nell’affermare che la cessione del credito implica attività finanziaria soggetta ad autorizzazione D.Lgs. n. 385 del 1992, ex art. 106, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio.

Come evidenziato in una precedente pronuncia relativa ad un caso del tutto analogo, la cessione in esame costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito, odierna ricorrente (Cass. civ. Sez. III, 14-02-2019, n. 4300).

5. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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