Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21765 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 27/10/2016), n.21765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4780-2015 proposto da:

EXCELSIOR 1881 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MASSIMO PACINI, LUCA SPAZIANI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, GRAFICHE CESINA DI S. &

R.C. SNC, N.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 46/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

27/11/2014, depositata l’08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Massimo Pacini difensore della ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Milano, nel respingere il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza 19 giugno 2014 dichiarativa del suo fallimento, ha affermato:

– la sussistenza del credito della creditrice istante Grafiche C. s.n.c., basato su fatture mai contestate, appostato nel bilancio della debitrice senza alcuna confutazione, posto a base di una transazione che prevedeva il pagamento della somma di Euro 200.000,00 e contestato soltanto in termini “macroscopicamente generici (quando non esplicitamente ammesso…)”; credito al quale veniva opposto in compensazione un controcredito risarcitorio a base del quale era posto esclusivamente un atto di citazione relativo a una pretesa del tutto indimostrata, che nella migliore delle ipotesi non era di facile e pronta liquidazione ai sensi dell’art. 1243 c.c.;

– la sussistenza dello stato d’insolvenza, contestato dalla reclamante evocando la sistematicità di interventi finanziari da parte di un socio, la cui erogazione però non era affatto garantita;

– la susistenza del credito della seconda creditrice istante, sig.ra N.C., ex dipendente, dell’importo di Euro, 29.000,00, che la società non era stata in grado di saldare entro la scadenza promessa del 20 giugno 2014.

La Excelsior 1881 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., artt. 5 e 6, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, si contesta la sussistenza dello stato d’insolvenza, sostenendo che la società non aveva pagato il credito vantato dalla Grafiche Cesina s.n.c., non basato su titolo giudiziale, perchè ne contestava il fondamento e addirittura vantava un controcredito di Euro 626.254,00, la cui fondatezza era confermata dal fatto che la curatela aveva deciso di coltivare la causa introdotta dalla società in bonis.

2.1. – Il motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello accertato invece la sussistenza del credito della Grafiche Cesina e l’insussistenza del controcredito della reclamante, privo di qualsiasi dimostrazione.

3. – Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo, si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto delle difese della reclamante, che aveva osservato come l’appostazione di un debito in contabilità non comporti accettazione del medesimo, essendo sempre possibile stornarlo con nota di credito, e come l’atto ricognitivo del debito fosse stato sottoscritto obtorto collo in occasione di precedente istanza di fallimento proposto dalla Grafiche Cesina, al fine di ottenere la desistenza dalla medesima.

3.1. – Il motivo è inammissibile, essendo dedotte circostanze generiche e non decisive.

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 1243 c.c., si osserva che pure in presenza di un controcredito non liquido, opposto in compensazione, il giudice può sospendere la condanna per il credito liquido sino all’accertamento del controcredito stesso.

4.1. – Il motivo è inammissibile non essendo in discussione la condanna al pagamento del credito, bensì l’accertamento dello stato d’insolvenza e la legittimazione del creditore istante, ai fini delle quali non è necessario che il credito si basi su titolo giudiziale.

5. – Con il quarto motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 15, u.c., si fa presente che, una volta escluso il credito della Grafiche Cesina, la sola pretesa della sig.ra N., che si collocava sotto la soglia dei 30.000 Euro, era insufficiente a giustificare la dichiarazione del fallimento.

5.1. – Il motivo è inammissibile, basandosi su un’ipotesi (l’insussistenza del credito della Grafiche Cesina) non realizzata dato l’esito delle precedenti censure;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato del ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate da quelle svolte nella memoria di parte ricorrente;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che in mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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