Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21765 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.20/09/2017),  n. 21765

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6400/2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

MANITALIDEA, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso l’avv. Claudio

Lucisano che la rappres. e difende unitamente agli avv.ti Umberto

Giardini e Natale Mangano, con procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/32/2009 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 25/2/2009;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 22 maggio 2017.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Manitalidea s.p.a. impugnò un avviso d’accertamento per il periodo 1.7.2003 – 30.6.2004, in cui rilevata l’insussistenza di una perdita dichiarata per la suddetta annualità, il reddito imponibile fu aumentato dell’importo corrispondente alla stessa perdita.

La Ctp di Torino respinse il ricorso.

La società propose appello, osservando che: tenuto conto della pendenza del giudizio per il 2002, il recupero della perdita non appariva certo o definitivo, non essendo intervenuto il giudicato sulla controversia; pertanto, la Ctp avrebbe dovuto sospendere il giudizio, essendo pregiudiziale l’accertamento per il 2003.

La Ctr accolse l’appello con sentenza in cui, premesso che avendo la stessa Ctr, in altro giudizio, annullato l’avviso d’accertamento per il 2002, ritenne legittimo il riporto della suddetta perdita, correggendo il reddito imponibile dichiarato per il 2003.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Resiste la società con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, è stata denunziato il vizio di ultrapetizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Ctr accolto l’appello della società per un motivo diverso da quelli formulati, ossia l’accoglimento dell’altro appello proposto avverso la sentenza che aveva confermato la legittimità dell’accertamento pregiudiziale.

Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Ctr non aveva sospeso il giudizio in considerazione del carattere pregiudiziale del giudizio pendente sull’avviso d’accertamento relativo al periodo d’imposta precedente.

IL primo motivo è infondato, in quanto la Ctr ha deciso sulla base del motivo formulato, come riportato in ricorso, che afferiva alla pendenza del giudizio relativo all’anno 2002 circa il recupero della perdita.

Invero, la Ctr ha fatto riferimento alla sentenza che, nelle more, decise la causa pendente per l’anno precedente, su cui era fondato l’appello, per cui non sussiste alcun vizio di ultrapetizione.

Il secondo motivo è fondato.

Occorre richiamare il costante orientamento della Corte secondo cui la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati (Nella specie, a seguito di rettifica delle perdite dichiarate da una società, era stato intrapreso un giudizio avente ad oggetto l’avviso di recupero dell’imposta patrimoniale, accertamento dalla S.C. ritenuto consequenziale al successivo giudizio vertente sulle somme dovute a titolo di Irpeg e Ilor; Cass., n. 21396/12).

Nel caso concreto, ricorre una fattispecie pressochè identica a quella esaminata nella citata sentenza n. 21396, in quanto la Ctr ha deciso la causa relativa all’avviso d’accertamento avente ad oggetto il recupero del maggior reddito, nella pendenza della causa afferente alla rettifica delle perdite, per l’anno 2002, da ritenere pregiudicante, in quanto la relativa decisione costituiva il presupposto logico-giuridico dell’altro giudizio.

Pertanto, la Ctr ha errato nel non aver disposto la sospensione del giudizio, nella pendenza del giudizio relativo alla rettifica delle perdite per il 2002.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Ctr, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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