Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21764 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 27/10/2016), n.21764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12333-2014 proposto da:

SOC. COOPERATIVA EDITALIA A RL, in persona del suo Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNTO

BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato ROMINA SCARANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIRO GAGLIARDI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso il decreto N. 2354/2011 R.G.A.C. del TRIBUNALE di SANTA MARIA

CAPUA VETERE del 6/11/2013, depositata l’8/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l’opposizione proposta dalla Soc. Cooperativa Editalia a r.l. allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dal quale era stato escluso il credito della opponente di Euro 200.650,00 a titolo di corrispettivo di subappalto.

Il Tribunale ha osservato che le fatture prodotte dalla ricorrente non avevano data certa anteriore al fallimento e, in quanto atti unilaterali di provenienza della stessa creditrice, non erano idonee a provare il credito, tenuto anche conto che, ai sensi dell’art. 6 del contratto di subappalto, i corrispettivi maturati dalla subappaltatrice dovevano essere accertati in base al computo metrico e al certificato di stato di avanzamento dei lavori sottoscritto da entrambe le parti.

La Soc. Coop. Editalia ha proposto ricorso per cassazione adducendo tre motivi, cui la curatela fallimentare intimata non ha resistito.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2730 c.c., si osserva che la (OMISSIS) s.p.a. aveva inviato alla ricorrente tre comunicazioni: con la prima, in data 3 ottobre 2008, faceva presente di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, dichiarava l’importo di cui era debitrice e “invitava la ricorrente ad esprimere parere”; con la seconda, in data 28 ottobre 2008, “esprimeva proposta concordataria indicando l’importo di cui era debitrice”; con la terza, in data 5 dicembre 2008, “la debitrice avvertiva la creditrice dell’udienza fissata alla data del 12.12.2008 in seno a cui poteva esprimersi il voto di eventuale adesione al concordato, ed anche in questa missiva indicava l’importo della debitoria”. La ricorrente sostiene che tali comunicazioni avevano natura di confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2730 c.c., cit.

2.1. – Il motivo è infondato.

Le dichiarazioni indicate dalla ricorrente, insistendo non su un fatto, bensì sull’esistenza, semmai, di un diritto di credito in capo alla destinataria, non hanno natura di confessione, vertendo questa appunto su un fatto (sfavorevole al dichiarante). Esse contenevano, stando a quanto riferito dalla ricorrente, delle ricognizioni di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.; sennonchè nel ricorso non si invoca tale istituto, nè questa Corte può d’ufficio sollevare la relativa questione.

3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2710 c.c., si lamenta che il Tribunale abbia trascurato che l’opponente aveva prodotto “copie autentiche delle scritture contabili della creditrice con annotazione di regolare tenuta dalle quali si evincevano l’iscrizione nel registro delle fatture di vendita di tutte le fatture emesse illo tempore a favore della debitrice per gli importi richiesti”.

3.1. – Il motivo è inammissibile per genericità. La ricorrente, infatti, non precisa in cosa consistessero le “scritture” cui fa riferimento: in particolare, ove si trattasse di libri contabili (come sembrerebbe di dover dedurre dal richiamo dell’art. 2710 c.c.), non specifica chiaramente quali libri fossero, se fossero stati prodotti integralmente o per estratto, ecc.

4. – Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 2702, si lamenta che il Tribunale abbia trascurato di considerare che l’opponente aveva prodotto “il computo metrico” in cui era contenuto l’esatto computo delle opere eseguite, la correlazione con il cantiere di esecuzione, la data in cui era stata effettuata la verifica, la sottoscrizione delle parti e l’autorizzazione ad emettere fattura per il correlativo importo”.

4.1. – Il motivo, ancorchè rubricato come falsa applicazione di norma di diritto, integra nella sostanza la deduzione di omesso esame di una fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, e, così qualificato, va accolto.

Il Tribunale, infatti, ha trascurato del tutto di considerare che le speciali modalità di accertamento del credito del corrispettivo maturato dalla subappaltatrice potevano essere integrate dall’accordo delle parti documentato appunto dal “computo metrico”, sottoscritto da entrambe, prodotto dalla opponente”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente, in cui si fa presente che le scritture contabili richiamate nel secondo motivo di ricorso consistevano nel registro delle fatture di vendita;

che, infatti, l’opponibilità delle scritture contabili del creditore, ai sensi dell’art. 2710 c.c., è comunque da escludere poichè, in sede di opposizione allo stato passivo, il curatore agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, bensì nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo e non può, in tale veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa (Cass. Sez. Un. 4213/2013).

che pertanto il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in esame il computo metrico di cui sopra e provvederà anche sulle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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