Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21763 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 28/08/2019), n.21763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25683/2017 proposto da:

CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso

lo studio dell’avvocato SABRINA MORELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA in persona del Direttore

Generale e procuratore Dott. G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA;

– intimata –

nonchè da:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, in persona del procuratore speciale del

Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA, CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4779/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

assorbito ricorso incidentale LLOYD’S;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIO MILITERNI per delega;

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 9 e 11 ottobre 2007 il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (di seguito Conaf), premesso di aver stipulato con i Lloyd’s di Londra una polizza per la responsabilità professionale dei suoi membri e con la DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (di seguito DAS), un’altra polizza per il rimborso delle spese legali sostenute dai consiglieri, convenne davanti al Tribunale di Roma entrambe le compagnie per sentirle condannare al rimborso della somma di Euro 44.446,38, corrisposta a titolo di spese legali sostenute dall’associato C. per difendersi in un processo penale per fatti relativi alla sua qualità di segretario del Conaf, dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto.

Il Conaf espose di aver inoltrato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione – avvenuta in data (OMISSIS) – una denuncia di sinistro alle compagnie tramite il proprio broker Assicover srl (di seguito Assicover). Nel contraddittorio con entrambe le compagnie il Tribunale di Roma accolse la domanda condannando le convenute in solido, ciascuna nei limiti del massimale, e pagare la somma di Euro 44.446,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè le spese del giudizio.

La Corte d’Appello di Roma, adita in via principale dai Lloyds ed in via incidentale dalla DAS, nel contraddittorio con il Conaf, in accoglimento sia dell’appello principale sia dell’incidentale, ha rigettato la domanda avanzata dal Conaf ed ha condannato il medesimo a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza appellata oltre che a pagare le spese sostenute dalle appellanti nei due gradi del giudizio di merito. Per quel che ancora qui di interesse, il giudice d’appello, pur confermando che le polizze si erano susseguite senza soluzione di continuità, che il momento di insorgenza del sinistro doveva identificarsi con la data del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, che la Loyd’s aveva legittimazione passiva, ha accolto l’appello di quest’ultima ed ha affermato che il sinistro denunciato non era indennizzabile, in quanto la polizza non rientrava tra quelle di copertura della responsabilità civile perchè ai sensi dell’art. 1917 c.c., la medesima si connotava per tenere indenne l’assicurato di quanto dal medesimo dovuto ad un terzo, non essendo sufficiente la sola ricorrenza di un pregiudizio patrimoniale subito quale conseguenza di un fatto attribuito all’assicurato. Non trattandosi di un contratto di assicurazione per la tutela legale dell’assicurato sarebbe stato necessario che il Conaf dimostrasse di aver dovuto sostenere delle spese o delle uscite patrimoniali per tacitare le pretese di “un terzo” estraneo al Consiglio. Dove, al contrario, il contratto assicurativo per la R.C. fosse invocata dall’assicurato non per tacitare un terzo ma per recuperare una spesa legata ad altra motivazione non si versa nelle ipotesi contemplate dalla polizza assicurativa.

Quanto all’appello incidentale di DAS, volto a far valere la prescrizione del diritto dell’assicurato, la Corte d’Appello lo ha accolto ritenendo maturata la prescrizione annuale, non potendo valere quale atto interruttivo una lettera inviata dal Conaf al broker. Sul punto la Corte d’Appello ha precisato che l’atto interruttivo della prescrizione non può contenere un atto di generica riserva di tutela del diritto ma deve contenere la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la inequivocabile manifestazione della volontà del creditore di far valere le proprie ragioni in relazione ad un credito sufficientemente individuato anche se non esattamente quantificato. Quanto alla posizione del broker la sentenza ha precisato che lo stesso, avuto notizia delle pretese dell’assicurato, avrebbe dovuto formulare idonea richiesta anche all’appellante incidentale nell’interesse del cliente intermediato.

Avverso la sentenza Conaf propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli Assicuratori dei Lloyd’s, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrati da memoria, nonchè la DAS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè dell’art. 1882 c.c., in relazione all’errata interpretazione del senso generale del contratto di assicurazione stipulato con Lloyd’s (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

In sostanza, assume il ricorrente, la sentenza avrebbe errato nell’interpretare le clausole del contratto di assicurazioni stipulato con Lloyd’s e nel ritenere che la polizza riguardava la sola ipotesi di responsabilità civile verso terzi e non anche la copertura delle spese legali sostenute dall’ente in conseguenza di giudizi civili e penali anche dei propri associati. Assume che, mentre la lettera A dell’allegato alla polizza indica come garanzia base la responsabilità civile, l’art. 13 fa riferimento alla gestione delle vertenze da sinistro e la lettera B9, contenuta tra le estensioni della garanzia, prevede che l’assicurazione sia estesa alle perdite patrimoniale dell’Ente di appartenenza considerato terzo, anche nell’ipotesi di colpa grave dell’assicurato.

Premesso che il motivo appare autosufficiente perchè il ricorso riporta il contenuto delle clausole e che la Corte d’Appello, ricostruendo il contenuto delle medesime si incentra esclusivamente sulla clausola della garanzia base della responsabilità civile e su quella relativa alle spese legali senza nulla dire in ordine alla terza clausola che prevede l’estensione della garanzia alle perdite patrimoniali provocate all’Ente di appartenenza considerato Terzo, il motivo, non scevro da profili di inammissibilità, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ma afferisce alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., n. 20346 del 2015), è comunque infondato.

Pur applicando i criteri legali dell’interpretazione letterale e sistematica invocati dal ricorrente non si arriverebbe al risultato dal medesimo propugnato, restando plausibile la tesi della Corte d’Appello che ha ritenuto la polizza quale di responsabilità civile, non applicabile al rimborso delle spese legali verso terzi e non essendo neppure rilevante la clausola B9 che sostanzialmente conferma l’ipotesi della responsabilità civile, tutelando anche le perdite patrimoniali provocate all’Ente di appartenenza come terzo Ente che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non può identificarsi con il Conaf essendo, nella logica della clausola, l’Ente di appartenenza ben distinto dall’Assicurato.

Rigettato il primo motivo di ricorso che riguarda unicamente la posizione dei Loyds, restano assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato dai medesimi formulati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1219,1334,2943 e 2952 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., ed omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5). Assume che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non idoneo ad interrompere la prescrizione un atto inviato al broker. Ad avviso del ricorrente anche in base al principio dell’apparenza e della prassi secondo la quale Conaf era solito intrattenere i rapporti con il broker Assicover per la tutela legale dei suoi consiglieri, la Corte d’Appello avrebbe dovuto concludere per l’idoneità dell’atto inviato al broker in data 29/7/2005 ad interrompere la prescrizione dell’assicurato nei confronti della polizza DAS.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, secondo la quale la Corte di merito ha escluso la rilevanza, ai fini degli effetti interruttivi della prescrizione, della lettera inviata al broker in data 2005 non già per difetto di potere rappresentativo del broker ma per la ragione che quell’atto interruttivo si riferiva non alla polizza DAS ma a quella stipulata con i Loyd’s.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso.

3. Il ricorso principale deve essere rigettato, assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato di Lloyd’s, il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, ed al cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato di Lloy’s, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in Euro 5.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15% Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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