Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21763 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1221/2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIPOLI n. 89,

presso lo Studio Legale VACCARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO ROMANO;

– ricorrente –

contro

SOGET S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1335/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1335/1/2016, depositata il primo giugno 2016, non validamente notificata (cfr. Cass. sez. 6-5 ord. 12 settembre 2016, n. 17941) ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la CTR della Calabria rigettò l’appello proposto dalla signora B.E., limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite, nei confronti di SO.GE.T. S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Cosenza che, pur accogliendo il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2006, 2007 e 2008, aveva compensato interamente le spese del giudizio tra le parti.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado quanto alla disposta compensazione delle spese del giudizio tra le parti, sebbene quest’ultima avesse fatto riferimento, ai fini della giustificazione di detta pronuncia, alla sussistenza di “giusti motivi”.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Al tempo del deposito della sentenza di primo grado, in data primo aprile 2015, come è dato leggere dalla pronuncia della CTR, era, infatti, in vigore il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella formulazione che rimandava, quanto al potere di compensazione delle spese di lite, al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, quale allora modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, per cui il potere di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite era subordinato, oltre che all’ipotesi di ricorrenza della soccombenza reciproca, alla concorrenza di “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

1.2. La sentenza di primo grado, che aveva giustificato la disposta compensazione delle spese di lite sul presupposto della sola sussistenza di “giusti motivi”, si poneva, dunque, in contrasto con la norma allora vigente ratione temporis, che, nei contenuti si rivela peraltro sostanzialmente sovrapponibile all’attuale formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, quale modificato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 9, comma 1, lett. f), ed alla formulazione dello stesso art. 92 c.p.c., comma 2, quale oggi risultante a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale di detta norma, quale da ultimo modificata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014, ad opera di Corte Cost. 9 aprile 2018, n. 77, nella parte in cui non prevede che il giudice, oltre che nel caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possa compensare le spese, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

1.3. La sentenza impugnata, che ha condiviso, in parte qua, la decisione di primo grado sulla base dell’erroneo riferimento normativo alla sussistenza di “giusti motivi”, quale condizione idonea a legittimare il potere di compensazione delle spese di lite, va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, perchè valuti se gli elementi indicati dalla CTR nella sentenza in questa sede impugnata (applicazione di una norma di recente introduzione e di sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta all’instaurarsi del contenzioso tra le parti), o eventuali ulteriori elementi, integrino l’ipotesi della concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, che richiedono espressa motivazione, al fine della corretta giustificazione del potere di compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 4 aprile 2018, n. 8190; Cass. sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 11056; Cass. sez. 2, 29 novembre 2016, n. 24324; Cass. sez. 6-1, ord. 11 luglio 2014, 16037),

2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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