Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21762 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 20/10/2011), n.21762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28521-2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASTROVILLARI 4, presso lo studio dell’avvocato DE VITIS LUIGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROV. DI ROMA in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 472/38/2003 in data 9.6.2003 la CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da C.A. avverso l’avviso di rettifica di rendita catastale emesso dall’Ufficio Provinciale di Roma dell’Agenzia del Territorio ed avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS).

La sentenza veniva gravata da appello con il quale il C. deduceva omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione e decadenza del potere accertativo della PA; omessa pronuncia in ordine alla istanza di rinvio richiesta per il deposto di documenti; carenza di motivazione dell’atto di rettifica, eccessività della rendita rettificata.

L’appello era rigettato con sentenza della CTR di Roma in data 19.7.2005 n. 107.

La sentenza dopo avere succintamente elencato i motivi di appello proposti dal C., dava atto che l’appellante aveva presentato una perizia estimativa nella quale la superficie adibita ad attività di agriturismo veniva valutata Euro 650/mq. con deprezzamento del 38% relativamente alla superficie da ristrutturare; rilevava altresì che l’Agenzia del Territorio contestando la eccepita decadenza da potere di accertamento aveva allegato che i conteggi effettuati non si discostavano dai valori di stima della perizia di parte ma che doveva essere valutata anche la superficie scoperta di mq. 6.975 non considerata dal perito di parte.

La Commissione tributaria della regione Lazio concludeva respingendo l’appello non ravvisando “nell’appello stesso elementi tali da consentire la modifica della sentenza già emanata”.

Propone ricorso il contribuente per la cassazione della sentenza della CTR di Roma deducendo sette mezzi di impugnazione. Resiste la Agenzia del Territorio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1) Il ricorrente ha censurato la sentenza di appello denunciando i seguenti vizi di legittimità:

1 – nullità della sentenza di secondo grado ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e art. 132 c.p.c., n. 4) essendo illeggibili le sigle apposte in calce alla sentenza dal relatore e dal presidente.

2 – violazione di legge con riferimento all’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 4) avendo l’Ufficio rettificato la rendita assumendo a base del conteggio un valore complessivo dei beni immobili riferito illegittimamente anche ad aree (fg. 1022 partt. 116 e 118) di proprietà della Azienda Agricola Zootecnica Borghesiana s.a.s.: il giudice di prime cure avrebbe pertanto omesso di dichiarare di ufficio il difetto di legittimazione passiva del contribuente.

3 – violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 4) avendo il Giudice di appello recepito pedissequamente le conclusioni del Giudice di primo grado, senza esporre gli elementi indiziari posti a sostegno della decisione, incorrendo in tal modo nel vizio di motivazione apparente od inesistente, non essendo evincibile alcuna “ratio decidendi”.

4 – omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in ordine alla eccezione di decadenza avendo l’Ufficio esercitato il potere di rettifica oltre il termine previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3.

5 – violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio motivazionale, ove non si ritenesse fondato il quarto motivo, avendo il Giudice di appello errato nella applicazione della norma invocata non riconoscendo al termine di dodici mesi carattere decadenziale.

6 – nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa, non avendo concesso il giudice di primo grado il rinvio istruttorio richiesto dal contribuente per depositare una perizia di parte.

7 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione essendosi limitato il giudice di merito ad asserire che l’Ufficio aveva documentato i criteri seguiti per la valutazione senza tenere conto dei rilievi formulali dal contribuente.

p.2) La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso premettendo che.

su denuncia del contribuente presentata secondo la procedura DOCFA. all’immobile in questione era stata assegnata la categoria D/8 con attribuzione di rendita catastale rettificata, pari ad Euro 20.916,50 ed allegando inoltre:

– che il ricorso era stato notificato all’Ufficio Provinciale anzichè alla Agenzia delle Entrate;

– che le sigle apposte in calce alla sentenza della CTR si riferivano ai componenti del collegio indicati nella intestazione della sentenza;

– che in difetto di cooperazione del contribuente, inutilmente invitato a specificare gli immobili oggetto di denuncia di proprietà di soggetti terzi, l’Ufficio era stato costretto a considerare unitariamente l’area accatastata;

– che la motivazione della sentenza impugnata era esente da vizi;

– che il termine previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1 non era stabilito a pena di decadenza.

p.3) Nell’ordine debbono essere esaminati con priorità il primo motivo (venendo a contestarsi la stessa esistenza di un provvedimento giurisdizionale), il terzo motivo (determinando la violazione dell’obbligo di motivazione sulla nullità della sentenza), rispetto al quale i motivi secondo, quarto, quinto e settimo si pongono in relazione di subordinazione, e quindi il sesto motivo (attinente ai vizi dell’attività processuale in primo grado).

Il primo motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte per cui “la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell’art. 162 c.p.c., comma 2, deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferitiità soggettiva pur nella sua eventuale illeglbilità, la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un’indicazione nominativa contenuta nell’atto” (cfr. Corte cass. sez. lav. 9.6.2000 n. 7928, Corte cass. 3 sez. 27.5.2002 n. 7713; Corte cass. 1 sez. 24.7.2003 n. 11471).

Dalla intestazione della sentenza della 28 sez. CTR di Roma n. 107/2005, prodotta in copia conforme all’originale, risultano chiaramente indicate le generalità dei componenti del collegio con indicazione altresì del giudice relatore e del presidente, non essendo revocabile in dubbio pertanto la presunzione di riferibilità soggettiva desumibile dal collegamento tra le sottoscrizioni illeggibili apposte in calce alla sentenza sotto la indicazione relatore e presidente e la identità dei giudici le cui generalità sono riportate nella intestazione.

Il terzo motivo è fondato.

Premesso che l’obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie (Corte cass. 3 sez. 21.5.2007 n. 11673), deve ribadirsi che “in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 – secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”-, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del cit. Decreto Delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorchè rendono impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni che stanno a fondamento de dispositivo” (Corte cass. 5 sez. 12.3.2002 n. 3547).

In particolare nel caso in cui il Giudice di appello non ravvisi la esigenza di discostarsi, con nuove valutazioni in fatto od in diritto, dalla motivazione del giudice di prime cure, bene può richiamare la motivazione della sentenza impugnata riportando il contenuto della decisione evocata, purchè non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Corte cass. 5 sez. 3.2.2003 n. 1539).

Incorre pertanto nel vizio di nullità processuale per violazione dell’obbligo ex art. 132, comma 1, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c. (nel processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4)) il giudice del gravame che nel richiamare “per relationem” la sentenza impugnata ometta di dare conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte (Corte cass. 5 sez. n. 354/2002 cit.) ovvero richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, si limiti a farli propri, senza confutare le censure contro di questa formulate con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall’integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito (cfr. Corte cass. 2 sez 4.3.2002 n. 3066; Corte cass. 1 sez. 14.2.2003 n. 2196).

Nel caso di specie la sentenza della CTR si è limitata a riportare in modo sintetico gli atti della vicenda processuale, indicando in modo succinto i motivi di gravame proposti dal contribuente (1 – omessa motivazione della sentenza impugnata in quanto “nulla rileva circa la richiesta di decadenza dell’azione accertatrice”, e nulla argomenta in ordine al diniego del rinvio di udienza “richiesto dal ricorrente per la produzione di documenti”; 2 – eccessiva valutazione della rendita catastale assegnata al cespite senza tenere conto della diversa valutazione a supporto della quale era stata prodotta una perizia di stima di parte) e le controdeduzioni formulate dalla Agenzia appellata, concludendo poi con l’affermazione che nell’appello non erano rasabili “elementi tali da consentire la modifica della sentenza già emanata”.

Orbene la sentenza deve ritenersi del tutto carente di motivazione, e dunque affetta da nullità, in quanto si limita ad un generico richiamo agli atti di parte senza consentire in alcun modo di individuare la “ratio decidendi”, non avendo il giudice preso posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello (cfr. Corte cass. SU 8.6.1998 n. 5712; Corte cass. sez. lav. 24.102001 n. 3087).

p.4) Il ricorso va pertanto accolto in relazione al vizio denunciato con il terzo motivo, infondato il primo motivo, con assorbimento degli altri motivi e conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lazio che provvederà ad emendare la nullità processuale riscontrata nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – accoglie il ricorso quanto al terzo motivo, dichiarato infondato il primo ed assorbiti gli altri motivi, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lazio che provvederà ad emendare la nullità processuale riscontrata nonchè a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA