Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21762 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21761-2019 proposto da:

REKEEP RAIL SRL in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY n. 5, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA CARAMIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA RONDO;

– ricorrente –

contro

D.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI POZZO

PANTALE0 54, presso lo studio dell’avvocato MARIO VINCENZO

BELCASTRO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCARLO

GRANDINETTI, ENZO GRANDINETTI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO NIINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CIMMINO ALESSANDRO che visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Bologna in

funzione di Giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Bologna con ordinanza del 10.7.2019, nella causa promossa da Rekeep Rail srl nei confronti di D.S.R., ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, aveva ritenuto fondata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal D.S., dichiarato la propria incompetenza e rimesso la causa dinanzi al tribunale di Cosenza.

Il Tribunale, sulla domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dalla società, aveva valutato che la sede competente era da individuarsi in quella in cui era sorto il rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore prestava la propria opera. Non rilevante era ritenuta dal giudice la circostanza che la società avesse sede legale in (OMISSIS) in quanto nel verbale di accordo (OMISSIS) relativo al cambio appalto era specificato che la commessa riguardava un complesso aziendale di più città tra cui Cosenza, cui era adibito il lavoratore.

D.S.R. si costituiva ponendo preliminarmente il tema della ammissibilità del regolamento di competenza nelle controversie regolate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47. Nel merito rilevava che la società non aveva dato prova di quanto assunto circa le condizioni che radicavano la competenza nel tribunale di Bologna.

Richiamava altresì ai fini del radicamento della competenza a Cosenza la circostanza che il tentativo obbligatorio di conciliazione si era svolto in quella città.

Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Bologna.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo la società ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 413 c.p.c., comma 2, per aver, il tribunale, errato nel ritenere competente il tribunale di Cosenza in ragione del luogo di svolgimento della prestazione, disattendendo la circostanza che la sede dell’impresa era situata in provincia di (OMISSIS).

2) Risulta preliminare, rispetto all’esame del merito del motivo sopra enunciato, valutare la eccezione sollevata dal D.S. di inammissibilità del regolamento di competenza nelle controversie regolate dal rito c.d. “Fornero” (L. n. 92 del 2012, art. 1 comma 47).

Questa Corte sul punto ha chiarito che, sebbene la giurisprudenza (Cass., Sez. un., 9 luglio 2009, n. 16091; Cass., Sez. un., 29 luglio 2013, n. 18189) abbia affermato l’inammissibilità della proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, essa ha motivato tale decisione facendo leva esclusivamente sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non potrebbe essere oggetto di una procedura di regolamento, atteso che l’eventuale decisione sarebbe priva del requisito della definitività. Nel caso del procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., invece, analoga pronuncia, emessa nella fase sommaria, è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni che inducono a negare l’ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (Cass., Sez. un.,31 luglio 2014, n. 17443, con riferimento alla litispendenza; Cass. n. 17283/2016). L’eccezione deve quindi essere disattesa.

3) Passando quindi al merito del regolamento proposto se ne deve affermare la fondatezza alla luce del disposto dell’art. 413 c.p.c., comma 2. Nel rito del lavoro, si applica anche alle controversie introdotte dal datore di lavoro il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall’art. 413 c.p.c., commi 2 e 3, per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l’azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto), non consentendo la lettera della legge l’unificazione dei fori nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; nè della legittimità costituzionale della disciplina può dubitarsi, attesa la discrezionalità del legislatore (v. Corte Cost. n. 362 del 1985 e 241 del 1993) nella fissazione dei criteri di competenza territoriale (Cass. n. 13530/2012).

Nel caso di specie il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al tribunale di Bologna, sede ritenuta territorialmente competente in ragione della sede della società. Quest’ultima ha allegato documentazione attestante la sede legale sita a (OMISSIS), così dando conto della scelta di adire il tribunale bolognese.

Questa Corte ha chiarito anche di recente che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato art. 413 c.p.c., comma 2), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito. (Cass. n. 17311/2018). L’onere probatorio così previsto non risulta nella specie essere stato soddisfatto dal mero richiamo a circostanze differenti, quale il luogo della prestazione, attesa l’alternatività dei criteri previsti e la non prevalenza dell’uno rispetto all’altro.

La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11405/2007, Cass. n. 7182/2014). Non risultando nessuna di queste condizioni ed invece risultando provato e non contestato il luogo della sede della società, ed infine irrilevante il luogo del tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di atto amministrativo non influente sulla individuazione del giudice competente, deve ritenersi sussistere la competenza del tribunale di Bologna.

Il ricorso deve quindi essere accolto e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente (Tribunale di Bologna), il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti dinanzi al tribunale di Bologna nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA