Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21762 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1209/2017 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO SIMEONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 185/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 185/4/2016, depositata il 25 maggio 2016, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del geom. C.E. avverso la sentenza della CTP di Udine, che aveva invece accolto il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per IRAP relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, desumendolo in sostanza da un’unica circostanza, l’entità dei compensi corrisposti a terzi per importi compresi nel triennio di riferimento tra i ventimila ed i trentamila Euro annui, anche in rapporto all’entità dei ricavi di poco eccedenti i centomila Euro annui nell’arco temporale di riferimento.

2. Appare al riguardo opportuno premettere che, in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c., dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 23 marzo 2017, n. 7605; cfr., già, prima della riforma del 2016, Cass. sez. unite ord. 16 aprile 2009, n. 8999).

3. Ciò premesso, il motivo è manifestamente fondato in relazione alla denuncia di violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, mentre deve ritenersi infondato nella parte relativa alla denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., in punto di riparto dell’onere della prova sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che parte ricorrente (cfr., in particolare pag. 4 del ricorso “e tale prova non può dirsi raggiunta” sembra in effetti, contrariamente ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., per tutti, Cass. sez. unite 10 maggio 2016, n. 9451), riferire all’Amministrazione, laddove è il contribuente che deve provare l’insussistenza degli elementi che portino invece a configurare detto requisito.

3.1. Peraltro, nella restante parte dell’articolazione del motivo, la doglianza del ricorrente è fondata, atteso che la sentenza impugnata ha dedotto la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base di un solo elemento, cioè l’entità deì compensi corrisposti a terzi in ciascuno degli anni oggetto di accertamento, riferiti a prestazioni estranee alle competenze professionali del geometra, ritenendo l’entità dei compensi, sia in termini assoluti (tra i ventimila ed i trentamila Euro annui) sia in rapporto all’entità dei ricavi dell’attività professionale (di poco superiore ai centomila Euro per ciascun anno), rappresentativa di per sè del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto dell’imposizione ai fini IRAP.

3.2. In tal modo la sentenza impugnata si è posta, infatti, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui l’entità anche elevata di compenso corrisposto dal contribuente ad altro professionista non fa scattare automaticamente l’imposizione IRAP (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 16368/17, Cass. sez. 6-5, ord. 12 ottobre 2016, n. 20610); nè è di per sè indice della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione il valore dei costi, anche nel rapporto percentuale degli stessi con i ricavi (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 marzo 2018, n. 4851 e Cass. sez. 6-5, ord. 1 marzo 2018, n. 4783).

3.3. L’essere poi i compensi oggettivamente riferiti ad attività che vanno oltre le competenze professionali proprie del geometra induce la Corte a ritenere che non necessitino ulteriori accertamenti di fatto ai fini della decisione e che la causa possa essere pertanto decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

4. Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi, secondo soccombenza, a carico dell’Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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