Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21761 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/08/2019), n.21761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15757/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO

33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BERNARDINO SIRCA;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4543/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO BOSCO per delega orale;

udito l’Avvocato PAOLO PISANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. conducente dell’autovettura Peugeot, di proprietà di D.V., mentre stava percorrendo via (OMISSIS), veniva urtato dall’autovettura condotta da G.R..

Il M. attribuiva la responsabilità del sinistro al G. e pertanto agiva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Firenze, nei confronti di quest’ultimo e della Fondiaria Sai s.p.a., oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice per la RC auto della vettura di proprietà dello stesso convenuto, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni lamentati quantificandoli nella somma di Euro 6400.

Alla prima udienza l’AXA si era costituita quale rappresentante sostanziale e processuale di Fondiaria Sai, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., in forza di mandato rilasciato in suo favore da Fondiaria. La compagnia aveva eccepito l’improponibilità della domanda avversaria per violazione degli artt. 145 e 148, comma 3, c.d.a. e, comunque, nel merito il rigetto.

Il giudice di pace con sentenza non definitiva n. 3023/2013 ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda attorea ed ha invece accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal M., dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio di Axa.

Il giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 1119/2014, ha accolto la domanda del M. ed ha condannato il G. e Fondiaria Sai, al pagamento della somma di Euro 2980,50, oltre spese di c.t.u. interessi rivalutazioni spese di lite liquidate in Euro 1600 oltre oneri di legge.

2. Avverso la sentenza non definitiva del G.d.P. di Firenze ha interposto appello Axa. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4543 del 18 dicembre 2015, ha rigettato l’eccezione di giudicato proposta dal M. perchè l’appellante non avrebbe impugnato la sentenza definitiva, ed in riforma della sentenza non definitiva n. 3023/2013 ha accolto l’appello proposto da Axa Assicurazioni ed ha dichiarato improponibile la domanda di M. e, pertanto, lo ha condannato a rimborsare ad Axa, quale rappresentante di Unipol Sai, le spese ricevute in esecuzione della sentenza non definitiva oggetto di appello.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto pacifico, in base alla documentazione agli atti, che Axa Assicurazioni si sia costituita quale mandataria di Fondiaria Sai in forza della c.d. convenzione Card, stipulata tra le compagnie assicuratrici, secondo la quale la gestione del sinistro viene operata come se fosse un risarcimento diretto, indipendentemente dal tipo di iniziativa assunto dall’attore qualora il danno possa rientrare nei parametri dell’art. 149 Cda.

Tale scelta, secondo il Tribunale, non ha alcun effetto sul credito e sugli oneri della parte attrice,, non è sindacabile essendo rimessa all’autonomia negoziale delle parti.

Il giudice di secondo grado ha poi ritenuto perfettamente valida la costituzione in giudizio della Axa Assicurazioni, investita, in virtù del mandato, dell’intero rapporto sostanziale.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che la questione della compatibilità della posizione della stessa quale compagnia del danneggiato con la posizione di mandataria della compagnia del danneggiante attiene al profilo del corretto adempimento del contratto assicurativo concluso dal danneggiato, estraneo al presente giudizio, e non a quello della validità del mandato, non interferendo sui presupposti di cui all’art. 77 c.p.c..

Infine, quanto all’eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria, il Tribunale ha osservato che lo stesso M. ha riconosciuto di aver ricevuto due inviti a sottoporsi a visita medica dal medico indicato da Axa – legittimata in forza della convenzione tra compagnie – e di essersi volutamente rifiutato di farsi visitare.

3. Avverso tale pronunzia M.M. propone ricorso in Cassazione con sei motivi.

3.1. Resiste con controricorso Axa Assicurazioni s.p.a. quale rappresentante processuale volontaria di Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.. Ha depositato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c..

Il M. afferma che il mandato in virtù del quale l’Axa si è costituita in giudizio quale rappresentante volontaria di Fondiaria Sai sarebbe in realtà limitato alle sole ipotesi in cui il danneggiato da sinistro stradale agisca in giudizio ai sensi degli artt. 141 e 149 Cda e non anche alle ipotesi in cui lo stesso danneggiato agisca ai sensi dell’art. 148 Cda. Il ricorrente argomenta la propria tesi sostenendo che l’art. 149, comma 6, Cda prevede a favore della compagnia del responsabile civile la possibilità di intervenire nel procedimento introdotto contro la compagnia del danneggiato in regime di indennizzo diretto, ma non prevede l’ipotesi inversa in cui sia la compagnia del danneggiato a intervenire nel giudizio introdotto nei confronti della compagnia responsabile.

L’assicurazione del danneggiato dovrebbe sempre coadiuvare il proprio assicurato, aiutandolo ad ottenere il risarcimento richiesto.

Il giudice dell’appello, quindi, avrebbe erroneamente ritenuto ricompresi nel mandato poteri rappresentativi che in realtà sarebbero esclusi.

4.2. Con il secondo motivo, il M. deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 81 in relazione agli artt. 77 e 105 c.p.c..

Il ricorrente sostiene di aver voluto esercitare nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa l’ordinaria azione risarcitoria, pienamente ammissibile anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009.

I principi espressi in detta sentenza sarebbero vanificati qualora si ritenesse ammissibile – come ha fatto il Tribunale – l’intervento in causa della compagnia assicuratrice del danneggiato, il quale perderebbe così, di fatto, la facoltà di esercitare la tutela tradizionale del proprio diritto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 cp.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.. Deduce il M. che andato di cui si controverte sarebbe nullo per illeceità della causa in quanto con lo stesso si tenterebbe di eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile. Ciò lo renderebbe un negozio in frode alla legge, in quanto costituirebbe il mezzo per eludere l’applicazione della norma imperativa di cui all’art. 144 Cda (che prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore per la RCA del veicolo ritenuto responsabile).

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti infondati.

Il giudice del merito, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che, sulla base del documento n. 1 prodotto in primo grado Axa Assicurazioni si sia costituita quale mandataria di Fondiaria Sai in forza della c.d. Convenzione Card, stipulata tra le compagnie assicuratrici.

Tale costituzione appare pienamente legittima alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha anche escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.

Infatti nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante(Cass. civ. Sez. III, ord. 11-12-2018, n. 31965; Cass. civ. Sez. III, 11-10-2016.

La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante.

Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

Per quanto riguarda poi la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, risulta che il ricorrente, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione della norma (Cass. S.U. 8053/2012).

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 148 comma 3 del Codice delle Assicurazioni”.

Secondo il M., il giudice avrebbe erroneamente ritenuto improponibile la domanda.

Infatti, dalla corrispondenza prodotta da Axa risulterebbe che la visita medico legale richiesta dalla stessa era parte integrante dell’istruttoria stragiudiziale della compagnia nel sistema dell’indennizzo diretto, non scelto dal danneggiato il quale, invece, aveva scelto l’indennizzo normale ed aveva ripetutamente richiesto di essere visitato dal medico legale della Fondiaria Sai.

Di nessun pregio sarebbero poi gli accordi intercorsi tra le compagnie assicurative, non essendovi alcuna accettazione da parte dei danneggiati, soggetti deboli.

Il motivo è infondato.

Correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto non giustificato il rifiuto del M. a sottoporsi a visita medica presso il medico-legale scelto dalla Axa Assicurazioni, incaricata, in virtù del menzionato mandato, anche della gestione stragiudiziale del sinistro per cui è causa.

4.5. Con il quinto motivo il M. si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.”.

La pronuncia del Tribunale di improponibilità della domanda risarcitoria sarebbe in contrasto con la sentenza definitiva pronunciata dal giudice di primo grado, che sarebbe passata in giudicato.

La giurisprudenza citata dal giudice dell’appello sarebbe inconferente, perchè riferita al diverso caso in cui nessuna delle sentenze (quella pronunciata in sede di appello avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva del giudice di primo grado) sia passata in giudicato.

Il motivo è infondato.

infatti pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che la riforma della sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni delle sentenze successivamente pronunciate, in quanto dipendenti dalla sentenze riformata o cassata; e ciò anche se esse abbiano fatto passaggio in cosa giudicata formale (Cass. civ. Sez. Unite, 01-03-1990, n. 15897; Cass. civ. Sez. Unite, 07-01-1974 n. 16). L’impugnazione contro la sentenza non definitiva resta, quindi, procedibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza definitiva, non impugnata, poichè trattasi di un giudicato solo apparente, le cui statuizioni sono destinate ad essere travolte della riforma o della cassazione della sentenza non definitiva (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 01-03-1990, n. 15897).

L’invalidità della sentenza non definitiva, pur ammettendo un’azione di accertamento negativo, ben può essere fatta valere con i normali mezzi di impugnazione, ricorrendo l’interesse della parte alla rimozione dell’atto processuale viziato, ma materialmente esistente: interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge, di cui all’art. 363 c.p.c.(Cass. civ. Sez. I, 14-012015, n. 488; cfr. anche Cass. 29.9.1999, n. 10784; 28.12.2009, n. 27428).

4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.”.

Secondo il M., il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’improponibilità dell’appello da parte di Axa Assicurazioni, in quanto soggetto diverso da quello legittimato (ovvero Fondiaria Sai), nei cui confronti era stata emessa la sentenza di primo grado.

Il motivo è infondato.

infatti evidente la sussistenza dell’interesse, da parte della Axa Assicurazioni, ad impugnare la sentenza che aveva disconosciuto il proprio potere di rappresentanza in giudizio della Fondiaria Sai.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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