Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21761 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 01/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro

Aretino n. 69, presso l’avv. Antonietta Monaco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Simonetta Crisci, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 152/20/10, depositata il 15 novembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’1

marzo 2017 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi l’avv. Simonetta Crisci per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Giancarlo Caselli per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettandone l’appello, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione di sanzione emessi nei confronti del contribuente a titolo di IRPEF per l’anno 2002, in ragione della omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

Il giudice d’appello, premesso che il V. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, nè aveva ottemperato all’invito a fornire chiarimenti e a comparire per il contraddittorio, ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che: a) l’omessa presentazione della dichiarazione abilita l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, a servirsi di dati e notizie comunque raccolti, utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; b) nella specie, l’Ufficio si è avvalso di “una serie di elementi di varia provenienza e, tra questi, degli esiti di un’indagine condotta in maniera indipendente da docenti dell’Università della Tuscia mediante consegna di un apposito questionario ad un campione di operatori”, e “ha tenuto conto di una serie di altri elementi (provvedimenti giudiziari, annunci di cessione ed acquisizione di licenze pubblicate su internet, ecc.)”; c) non è stato violato l’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente per l’omessa allegazione all’atto impugnato del detto studio, perchè si tratta di “un dato meramente presuntivo, evocato, insieme ad altri, dall’amministrazione a sostegno dell’accertamento, del quale non costituisce lo specifico ed esclusivo fondamento, ponendosi piuttosto come elemento orientativo da considerare, in collegamento con altri dati, nel quadro della complessiva valutazione presuntiva spettante all’Ufficio”.

2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo affermato che l’Ufficio, potendo utilizzare, in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, atti e notizie comunque raccolti e presunzioni prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., è per ciò esonerato dall’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento degli atti in esso richiamati (tra i quali, in specie, l’indagine dell’Università della Tuscia).

Il motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale, come riportato in narrativa, il giudice di merito ha negato la violazione del detto obbligo di allegazione non in ragione del potere dell’Ufficio di procedere, nella fattispecie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 – richiamato ai fini della prova della pretesa tributaria in sede contenziosa -, ma sulla base del rilievo che lo studio dell’Università della Tuscia non costituiva lo specifico ed esclusivo fondamento dell’atto impugnato ed aveva un carattere meramente orientativo da considerare in collegamento con gli altri elementi probatori indicati, e quindi in virtù di una valutazione in concreto della natura e del contenuto di tale documento.

2. Il secondo motivo, col quale è denunciato il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione della L. n. 212 del 2000, citato art. 7, per non avere il giudice esplicitato l’iter logico-giuridico della decisione, si rivela anch’esso inammissibile, risolvendosi in una censura del tutto generica a fronte di un’ampia ed articolata motivazione.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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