Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21761 del 15/10/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21761 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 5246-2009 proposto da:
CO. GE. CAV. SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C/0
STUDIO CARBONI VIA E. GIANTURCO 5, presso lo studio
dell’avvocato
SOTIS
ERMETE, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
2014
contro
2525
CONSORZIO BONIFICA SUD PONTINO;
–
avverso
la
sentenza
n.
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA,
intimato
710/2007
–
della
depositata il
Data pubblicazione: 15/10/2014
28/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SOTIS che ha
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
chiesto raccoglimento;
,
NY
p
5246-09
Svolgimento del processo
La società Cogecav impugnava una cartella esattoriale del
consorzio di bonifica Sud Pontino, riferita al contributo
relativo all’anno 2003 dovuto in relazione ad alcuni
terreni siti in Fondi. Assumeva l’illegittimità della
cartella per difetto di motivazione e per inesistenza del
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beneficio fondiario.
L’adita commissione tributaria provinciale respingeva il
ricorso e la sentenza veniva confermata, in appello, dalla
commissione tributaria regionale del Lazio.
Contro la sentenza d’appello, la società ricorre per
cassazione.
Il consorzio non svolge difese.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso la società denunzia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in
relazione all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e
all’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che la
cartella impugnata, oltre che priva di motivazione, non
aveva prospettato un accertamento della sussistenza del
beneficio fondiario. Non era stato indicato, difatti, il
piano di classifica territoriale, né la specificità del
beneficio per i terreni di proprietà della ricorrente.
Donde dovevasi ritenere inconsistente il fondamento
dell’imposizione.
Il ricorso è inammissibile.
I
OSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P., 204/1986
N.131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
it •
Da un lato, infatti, la censura intesa a sostenere che, in
verità, la cartella difettava di motivazione, non soddisfa
il fine di autosufficienza, nel ricorso non essendo stato
riportato il contenuto della cartella detta, onde
consentire alla corte di svolgere un minimo di
censurata la specifica
ratio
a mezzo della quale la
commissione tributaria regionale ha accertato
l’effettività del beneficio fondiario, a prescindere dalla
presunzione discendente dall’inserimento dei fondi nel
piano di classifica del consorzio.
Il giudice del merito ha ritenuto provato, in particolare,
il beneficio fondiario in ragione di una relazione
tecnica, allegata in causa, dalla quale doveva evincersi
“che gli immobili della società godono del beneficio
attivo” in quanto “si trovano tra i canali e l’impianto
idrovoro del collettore principale di acque basse GiglioProcoio-Ruscri
a
cui
il
consorzio provvede
con
manutenzione continua, ordinaria e straordinaria”.
A simile specifica affermazione, che in sé radica il
fondamento dell’imposizione, il ricorrente nulla ha
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
opposto.
IL
5 EITL.2.014
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
apprezzamento al riguardo. Dall’altro, non risulta