Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21761 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26118-2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA POLLI, MANUELA

MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4454/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4454/2018, resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile il ricorso di G.C. diretto al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere la indennità di accompagnamento.

Il tribunale aveva ritenuto che, rispetto alle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, la parte in sede di ricorso si fosse limitata a censurare la pregressa ctu in quanto non adeguatamente approfondita e non rispettosa degli orientamenti giurisprudenziali in tema di autosufficienza e autonomia deambulatoria. A riguardo rilevava che ai fini della indennità in questione erano da ritenersi necessaria la compresenza sia della invalidità pari al 100% che l’incapacità a deambulare in autonomia oppure a compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana e che tali requisiti non erano presenti nel caso esaminato.

Avverso tale decisione la G. proponeva ricorso affidato a 4 motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12 e del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1 e 2, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il Tribunale, erroneamente aderito alle conclusioni della ctu senza prendere in considerazione le specifiche contestazioni espresse dalla ricorrente.

2) Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione della sentenza per l’omessa applicazione delle tabelle di cui al D.M. sanità 5 febbraio 1992 (motivazione apparente).

I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Deve in primo luogo rilevarsi la loro inconferenza rispetto alla pronuncia di rigetto (inammissibilità nel dispositivo) resa dal tribunale perchè ritenute non specifiche le critiche alla ctu svolta in sede di atpo e conseguente la valutazione di assenza dei requisiti sanitari utili alla indennità di accompagnamento.

Nel caso in esame, al di là della indicazione formale dei vizi denunciati, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la sua valutazione anche considerando gli orientamenti del giudice di legittimità (Cass. n. 25255/2014) e confrontandosi con gli stessi, giungendo, con riguardo al caso concreto, al giudizio di assenza delle condizioni utili per la prestazione richiesta.

Trattasi, quindi, di valutazione di merito, censurabile in questa sede non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione ma unicamente – ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa-oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo – non esaminato nella sentenza impugnata. Sulla base di tali principi deve osservarsi, con riguardo al rappresentato “deficit funzionale dell’apparato cardiocircolatorio”, di cui la ricorrente assume l’omessa valutazione, che tale patologia risulta essere stata oggetto dell’analisi del ctu, anche a seguito delle note della parte ricorrente (come riportato in ricorso pag. 20), che ne ha escluso il rilievo medico legale. In ragione di ciò, l’adesione del tribunale alle conclusioni del ctu, che, si ribadisce, aveva già considerato e risposto alle critiche della parte sullo specifico punto della patologia in questione, non può costituire una omissione rilevante ai fini del vizio denunciato. Questa Corte ha infatti precisato che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario nel cui ambito non è inquadrabile la censura concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendo, piuttosto, l’indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti” (Cass. n. 18391/2017). La censura è dunque inammissibile traducendosi, in tal modo, in un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative (Cass. n. 7886/2019).

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver, il tribunale, considerato la dichiarazione della parte, contenuta nel ricorso di primo grado, relativa alle condizioni per la esenzione dalle spese giudiziali. Parte ricorrente deduce la erroneità della decisione in punto di condanna al pagamento delle spese giudiziali, risultando presenti tutte le condizioni necessarie alla esenzione.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che ” è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo – v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass. n. 23424/2018; Cass. n. 12459/2020).

Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione. La censura deve quindi essere accolta.

4) Con il quarto motivo è dedotto il vizio di motivazione della sentenza per la omessa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Il motivo è assorbito dall’accoglimento della precedente censura. Accolto quindi il terzo motivo e dichiarati inammissibili i primi due e assorbito il quarto, deve essere cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori atti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi non tenuta la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di merito anche ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso e, quindi, della reciproca soccombenza, devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibili i primi due ed assorbito il quarto; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non tenuta la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di merito anche ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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