Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21761 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1184/2017 proposto da:

COMUNE DI ARLUNO (MI), P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II n. 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO;

– ricorrente –

contro

B.P.C., in proprio e quale erede di B.E.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5243/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5243/34/2016, depositata il 12 ottobre 2016, notificata il 3 novembre 2016, la CTR della Lombardia accolse -limitatamente ai versamenti effettuati successivamente al 5 giugno 2008 – l’appello proposto dal sig. B.P.C. nei confronti del Comune di Arluno, avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva integralmente rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso diniego di rimborso relativo all’ICI versata per gli anni dal 2006 al 2012 in relazione ad aree ritenute edificabili dall’Amministrazione comunale.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Arluno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

1. Con il primo motivo l’Amministrazione comunale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, pur riconoscendo la natura edificabile delle aree in contestazione, ha ritenuto applicabile il valore proprio dei terreni agricoli, in particolare quello desunto da perizia di parte prodotta dal contribuente, determinato esclusivamente sulla base del raffronto tra i valori agricoli medi, in evidente violazione, quindi, di quanto disposto dal succitato del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 30 novembre 2006, n. 25506), hanno ben posto in evidenza la diversità della base imponibile tra area fabbricabile (secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, . 5, comma 5) e terreno agricolo (secondo il criterio di cui all’art. 5, comma 7 dello stesso decreto). A tale riguardo, quindi, come precisato dalla succitata pronuncia delle sezioni Unite “dinanzi ad una vocazione edificatoria di un suolo, formalizzata in un atto della procedura prevista dalla legislazione urbanistica, il fisco ritiene che, a prescindere dalla status giuridico formale dello stesso, non sia più possibile apprezzarne il valore sulla base di un parametro di riferimento, come il reddito dominicale, che resta superato da più concreti criteri di valutazione economica”.

Ciò comporta che la stima dipendente da quelle che sono le concrete possibilità di edificazione opera su un piano logico e giuridico necessariamente posposto alla qualificazione della natura giuridica dell’area.

1.2. Premesso che la stessa sentenza impugnata riconosce la natura edificabile delle aree in oggetto, non potendo incidere le vicende relative all’annullamento da parte delle pronunce citate in atti degli organi di giustizia amministrativa delle delibere comunali di variante dello strumento attuativo sulla qualificazione delle aree in oggetto come edificabili, il vincolo d’inedificabilità per le aree poste a meno di 400-600 metri da allevamento avicolo ubicato in zona dovrà comunque essere valutato come incidente sul quantum del valore in comune commercio delle aree in oggetto, secondo i parametri di riferimento di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5, senza che, come invece operato in concreto dalla sentenza impugnata, il valore delle aree essere determinato esclusivamente sulla base del raffronto tra i valori agricoli medi, desunti dalla perizia di stima prodotta in atti.

1.3. Pertanto la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, in continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata (cfr. Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass. sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 31211), in punto di tassatività dei criteri normativamente previsti dal succitato del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

2. Essa, in accoglimento del primo motivo – fermo il giudicato interno formatosi sulla legittimità del diniego di rimborso relativamente alle somme versate anteriormente al 5 giugno 2008 – ed assorbito il secondo motivo, va pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra esposto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA