Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21760 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/08/2019), n.21760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24250/2013 proposto da:

GIURCOOP PSC A RL, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO

3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DORIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato DONATO BRUNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato D.A. difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3151/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato D.A. anche per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2000, la Giurcoop p.s.c. a r.l. propose ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria, esponendo: di essere cessionaria del credito maturato dall’avv. D.A. a titolo di compenso per l’attività di difesa svolta in un giudizio arbitrale in favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari; che tale compenso era stato liquidato in Lire 589.268.413 giusta deliberazione emessa dal Consorzio nel 1998, in esecuzione della parcella regolarmente vistata dall’Ordine professionale; che la cessione era stata notificata alla Regione Calabria quale soggetto obbligato al pagamento in forza della convenzione stipulata tra l’Agensud – ente finanziatore dell’opera per la quale il Consorzio aveva utilizzato la prestazione professionale del legale – e la Regione stessa; che la Regione Calabria aveva accettato la cessione riconoscendosi debitrice dell’importo indicato.

I,a Regione Calabria si oppose al decreto ingiuntivo chiedendo che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria o, in via subordinata, la inesigibilità del credito nei confronti della medesima Regione e comunque l’infondatezza e l’inammissibilità della richiesta di pagamento del credito. In via ulteriormente subordinata, chiese la rideterminazione dell’onorario dell’avv. D. con i criteri di legge.

Si costituì in giudizio la Giurcoop, esponendo che la legittimazione passiva della Regione Calabria discendeva r sia dal riconoscimento di debito effettuato dal Dirigente Generale nel 1999, sia dall’art. 6 della convenzione stipulata tra la Regione Calabria e l’Agensud i e che la cessione era opponibile efficace nei confronti della Regione. In via riconvenzionale, chiese il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento. Chiese inoltre la chiamata in garanzia del cedente.

Chiamato in causa, si costituì l’avvocato D.A., facendo proprie tutte le difese della Giurcoop e chiedendo, nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuto il credito in capo alla società, che lo stesso venisse a lui attribuito.

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza dell’11 aprile – 19 maggio 2006, accolse l’opposizione, rigettando le domande svolte nei confronti della Regione Calabria sia dalla Giurcoop che dal D..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 24250 dell’11 novembre 2013.

Il giudice di seconde cure ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di legitimatio ad litem del Presidente della Giunta regionale – nella specie autorizzato da decreto del dirigente generale dell’Avvocatura Regionale – sulla scorta del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l’attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di deliberare in materia di liti attive e passive, prevista dallo statuto) della Regione Calabria del 1971 era delegabile al dirigente dell’avvocatura regionale.

Nel merito, la Corte di Appello ha ritenuto che il credito non sia esigibile nei confronti della Regione Calabria perchè, da un lato, la notifica dell’atto identificato come “atto stragiudiziale di cessione del credito” non è idonea a costituire atto di notificazione della cessione del credito ad debitore ceduto, essendo indirizzata ad articolazione regionale autonoma, distinta e diversa rispetto al soggetto tenuto alla rappresentanza legale dell’Ente regionale; dall’altro lato, il documento del 1999, a firma di un dirigente dell’avvocatura Regionale avv. T.A., contenente la presa d’atto dell’atto della cessione del credito, non potrebbe impegnare la Regione, provenendo da soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Ente.

La Corte ha infine ritenuto che, vista l’inefficacia della notificazione dell’atto di cessione del credito e la conseguente mancanza di titolo ad agire di Giurcoop, quest’ultima non fosse legittimata a vantare l’adempimento del credito nei confronti della regione Calabria in forza della Delibera del Consorzio del 1998, nonchè della convenzione tra la Regione e Agensud. Tali azioni spettavano unicamente all’avv. D. (il quale però non ha appellato la pronuncia di rigetto del Tribunale in ordine alla propria domanda volta a farsi riconoscere il credito nei confronti della Regione).

3. Avverso tale decisione, propone ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi, la Giurcoop p.s.c. a r.l..

3.1. L’avv. D.A. resiste con controricorso interamente adesivo al ricorso. L’intimata Regione Calabria non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la Giurcoop lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; art. 75 c.p.c., comma 3; art. 115 c.p.c.).

1,a Corte avrebbe errato nel rigettare l’eccezione inerente il difetto di legittimati ad litem o ad processnm e la consequenziale irregolare costituzione del rapporto processuale della regione Calabria.

Infatti, la determinazione del dirigente dell’Avvocatura regionale di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Giurcoop non trova fondamento in alcun atto di conferimento da parte della giunta regionale, essendo mai stata neppure allegata l’esistenza di un atto di delega o di un atto successivo di ratifica da parte della medesima giunta regionale.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la pronuncia delle Sezioni Unite ricordata dalla Corte di Appello risolve un contrasto concernente la possibilità per la Giunta della Regione Calabria, in base al previgente Statuto, approvato con L. 28 luglio 1971, n. 519, di delegare al dirigente dell’Avvocatura regionale la competenza a deliberare sulle liti attive e passive.

Mentre Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2004, n. 23321, aveva negato una simile possibilità, le pronunce successive hanno affermato il diverso principio, accolto dalle Sezioni Unite, secondo cui la suddetta Regione, nel vigore del previgente Statuto, era legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall’art. 27, lett. e, dello Statuto medesimo. Tuttavia, nella descritta situazione normativa la Giunta regionale poteva per un verso delegare i dirigenti dell’avvocatura regionale con un proprio atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti ed inoltre, qualora detti dirigenti avessero autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, la Giunta poteva con un proprio atto individuatore della lite pendente ratificare il loro operato” (Cass. civ., sez. III, 11/01/2008, n. 480; cfr. anche Cass. civ., sez. lav. 19/06/2007, n. 14186; Cass. civ., sez. lav. 22/7/2008, n. 20177; Cass. civ., SS.UU. 19250/2010).

In particolare, tali pronunce hanno riconosciuto l’idoneità della Delib. Giunta Regionale n. 205 del 2004, che la Regione aveva depositato nei relativi giudizi, a costituire atto di ratifica riguardo all’instaurazione di una serie di liti, ivi elencate.

Al riguardo, si evidenzia che l’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo collegiale competente, necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla “legitimatio ad processum”, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione dell’ente a mezzo dell’organo che lo rappresenta, sicchè può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio davanti alla Cassazione, sanando retroattivamente i vizi prodottisi nelle fasi precedenti, nonchè le irregolarità inficianti la precorsa fase del procedimento stesso e, quindi, anche dopo che sia scaduto il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. III, 29/09/2006, n. 21255; Cass. civ. Sez. I, 21/09/2015, n. 18571).

Nel caso di specie la ricordata Delib. Giunta Regionale n. 205 del 2004, non risulta essere stata prodotta dalla Regione Calabria, nemmeno nel presente giudizio di legittimità, nel quale la Regione non si è nemmeno costituita.

Pertanto, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, qual è la suddetta delibera, il principio inra novit curia, a questo Collegio è precluso l’esame del suddetto documento, per verificare se vi sia stata effettivamente la ratifica, da parte dell’organo collegiale competente, della determinazione del dirigente dell’Avvocatura regionale in virtù della quale è stato conferito mandato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società ricorrente e la Corte d’Appello ha omesso di motivare sul punto relativo alle deleghe o all’eventuale ratifica da parte delle Regione.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; art. 1264 c.c., L.R. Calabria 13 maggio 1996, n. 7, artt. 10 e 30)”.

La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non provata l’intervenuta cessione del credito tra la Giurcoop e il prof. D..

La cessione sarebbe pienamente opponibile alla Regione per essere state provate sia la notifica presso il debitore, sia l’accettazione da parte del medesimo debitore.

La pretesa irregolarità della notifica sarebbe priva di rilievo ai fini dell’opponibilità della cessione, poichè l’Avvocatura sarebbe struttura regionale competente per le spese, con onere di provvedere ai pagamenti e comunque la cessione sarebbe stata accettata dalla Regione con lettera a firma del dirigente dell’Ufficio legale, il quale, ai sensi della L.R. n. 7 del 1996, avrebbe ogni facoltà di esprimere la volontà dell’ente e anche di stipulare contratti.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69)”.

Il giudice del gravame avrebbe errato nell’accogliere l’eccezione sollevata dalla Regione Calabria su inefficacia dell’avvio della cessione per violazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, comma 3. Infatti, da un lato la prova dell’esistenza della cessione sarebbe stata raggiunta attraverso la costituzione in giudizio del cedente prof. D.. Dall’altro lato, la norma richiamata non richiederebbe forme particolari per l’adesione alla cessione dell’amministrazione, essendo sufficiente che all’amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento.

4.4. Con il quarto ed il quinto motivo, la ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1263 c.c.; L.R. Calabria 17 ottobre 1997, n. 12, art. 37)” e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1263 c.c.)”.

La Corte d’appello di Catanzaro sarebbe incorsa in errore per aver giudicato inammissibili, in quanto proposti dalla cessionaria e non dal cedente, i motivi di gravame formulate dalla Giurcoop in seno all’atto di appello, tesi ad evidenziare anche gli altri e diversi titoli in forza dei quali la regione Calabria sarebbe tenuta a pagare (ovvero, da un lato, la Delibera con cui il Commissario del Consorzio liquidava il compenso richiesto dal professionista, autorizzando la Regione Calabria al pagamento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 1997, art. 37, comma 10, dall’altro l’art. 6 della convenzione tra la Regione Calabria e l’Agensud).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.

5. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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