Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21760 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 01/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento

n. 31, presso l’avv. Stefania Ponzi, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 2/06/11, depositata il 13 gennaio 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’1

marzo 2017 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

uditi l’avv. Stefania Ponzi per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Giancarlo Caselli per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente a titolo di IRPEF per l’anno 2004, in ragione della omessa dichiarazione della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

Il giudice d’appello, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che: a) “sia dall’atto di accertamento, nel quale è indicato con precisione il numero della licenza ceduta, sia dallo stesso verbale di contraddittorio, risulta in maniera chiara l’esistenza di tale negozio di cessione di licenza taxi, che peraltro il contribuente ha del tutto omesso di dichiarare nella dichiarazione IRPEF”; b) circa il valore della cessione, “l’Ufficio si è basato su indagini di mercato proprie e di Istituto universitario, peraltro note nell’ambiente; in particolare, la ricerca dell’Università della Tuscia risulta pubblicata e non è atto riservato interno dell’amministrazione”; a fonte di tali “elementi presuntivi approfonditi e documentati, risulta che il contribuente, in sede di contraddittorio, non sia stato in grado di dimostrare, nè di indicare un diverso valore della cessione”.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,comma 2 e art. 24 Cost., censurando la sentenza impugnata là dove il giudice a quo ha escluso che la mancata allegazione all’atto impugnato dello studio dell’Università della Tuscia, posto ad unico fondamento della pretesa tributaria, comporti la nullità dell’atto stesso e la lesione del diritto di difesa del contribuente.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

In primo luogo, infatti, il ricorrente non dimostra, in violazione del principio di autosufficienza, che la specifica questione in esame sia stata da lui proposta, e in quali termini, sin dal ricorso introduttivo (ciò che dalla sentenza non risulta) e riproposta in appello.

Inoltre, e comunque, sul punto il giudice d’appello non ha negato in assoluto l’esistenza dell’obbligo di allegazione, ma ha ritenuto (come riportato in narrativa) che tale allegazione non fosse, nel caso concreto, necessaria, trattandosi di documento noto nell’ambiente e pubblicato, e non atto interno riservato dell’amministrazione.

2. Col terzo motivo, è dedotta nuovamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, per avere il giudice d’appello ritenuto motivato l’avviso di accertamento in ordine ai presupposti di fatto consistenti nella natura onerosa del trasferimento della licenza e, in subordine, nella quantificazione del relativo prezzo.

Il motivo è inammissibile sotto il primo aspetto, per la novità della questione della natura (onerosa o meno) della cessione, non risultando dalla sentenza impugnata, senza che il ricorrente dimostri il contrario, che essa sia stata sollevata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello.

Quanto, poi, al corrispettivo del trasferimento, deve ribadirsi che la motivazione dell’avviso di accertamento ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (tra altre, Cass. n. 9810 del 2014).

3. Infine, col quarto motivo è denunciata l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su due punti già esaminati, cioè la prova della onerosità della cessione e quella, conseguente, della determinazione della plusvalenza (con particolare riferimento alla citata relazione dell’Università della Tuscia).

Anche questo motivo si rivela inammissibile: per un verso, infatti, la questione circa la natura onerosa del trasferimento risulta, come già detto nel paragrafo precedente, nuova; per altro verso, quanto alla ricerca svolta da docenti della detta Università, la sua idoneità probatoria (presuntiva) e la sua conoscenza nell’ambiente è stata oggetto di valutazione da parte del giudice di merito – unitamente ad altri elementi di indagine e tenendo conto anche del fatto che il contribuente, in sede di contraddittorio, non era stato in grado neanche di indicare un corrispettivo diverso – con congrua motivazione, a fronte della quale le censure del ricorrente si palesano prive di alcun carattere di specificità.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto che il controricorso è inammissibile per tardività, essendo stato consegnato per la notifica il 17 maggio 2011, cioè un giorno dopo l’ultimo utile, a fronte della prima e valida notificazione del ricorso effettuata presso la sede locale dell’Agenzia delle Entrate in data 6 aprile 2011 (Cass. n. 8704 del 2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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