Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21760 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19326-2018 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAOVUR presso

la CANCELLERIA DALLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO ANDREOLI, PAOLO PIVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI

(OMISSIS), in persona del Capo ispettorato pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1096/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 1096/2017 aveva rigettato l’appello con cui D.C. aveva impugnato la decisione con la quale il tribunale di (OMISSIS) aveva rigettato la sua domanda diretta ad impugnare ordinanze di ingiunzione per sanzioni comminate a due società di cui il D. era legale rappresentante.

La corte territoriale aveva ritenuto legittima la motivazione per relationem assunta dal tribunale in quanto la decisione richiamata aveva ad oggetto i medesimi fatti posti a base della attuale controversia; aveva valutato infondata la censura relativa agli addebiti posti a base delle ordinanze di ingiunzione (somme asseritamente corrisposte a dipendenti ma non risultanti da buste paga, come accertato da verbali della DTL) ed infine generica la doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità determinative delle sanzioni comminate.

Avverso detta decisione D.C. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso il Ministero del lavoro nonchè l’Ispettorato del lavoro di (OMISSIS).

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la corte territoriale, ritenuto legittima la motivazione resa dal tribunale con il richiamo per relationem ad altra sentenza. Deduce che la possibilità di richiamare per relationem altre decisioni sebbene prevista dal legislatore, non debba essere interpretata in modo tale da far risultare apparente la stessa motivazione.

Il motivo risulta inammissibile per più ragioni: in primo luogo perchè denuncia l’apparenza della motivazione con il richiamo del vizio di violazione di legge, evidentemente estraneo rispetto alla censura. Quanto poi alla motivazione dei provvedimenti, questa Corte ha avuto occasione di precisare che “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598/2018).

Il principio evidenzia come il requisito della motivazione del provvedimento assunto resti del tutto insoddisfatto, così costituendo profilo di illegittimità censurabile in cassazione, solo nelle ipotesi in cui venga meno alla finalità di rendere esplicite le ragioni della decisione adottata. Nel caso di specie, il richiamo a precedenti decisioni similari, fondate sui medesimi fatti originativi della controversia, deve far ritenere esplicitate le ragioni del decidere.

Questa Corte anche di recente ha chiarito che “la motivazione “per relationem” della sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni” (Cass. n. 2861/2019).

Ulteriore ragione di inammissibilità, per il vero assorbente, sta nel rilievo che il ricorrente non ha trascritto la sentenza di primo grado (n. 255/2016) e la sentenza cui il tribunale si era riferito per relationem (n. 59/2016), non prodotte in questa sede, e la n. 59/2016, neppure adeguatamente localizzata.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 10 e 11, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente si duole della motivazione ritenuta non convincente in merito ai criteri di liquidazione delle sanzioni.

Anche tale motivo risulta inammissibile intanto perchè la doglianza è riferita a vizio inconferente (violazione di legge) rispetto a quanto denunciato e poi anche perchè a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riferentesi a riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (SU Cass. n. 8053/2014). Il ricorso è quindi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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