Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2176 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10136-2005 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

CARSILLO TEODORO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONSOLI

AUGUSTO;

– ricorrente –

contro

N.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI

SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MAURO

IGNAZIO, TAFURI GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 244/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. M.F. conveniva in giudizio l’ing. N. S. deducendo: che esso attore aveva espletalo, su incarico del convenuto, attivita professionale consistita nella progettazione degli impianti tecnologici (climatizzazione, idrico-sanitari, elettrici), nonchè nel calcolo dell’isolamento termico, nell’ambito del progetto generale del dipartimento chirurgico del P.O. “Garibaldi”; che il corrispettivo, anche per la detta parte dei lavori, era stato versato dall’USL (OMISSIS) al N. il quale non aveva adempiuto all’obbligo di pagare ad esso istante il compenso spettante per l’attività professionale espletata, dichiarandosi disposto a dare solo L. 4.543.520 adducendo l’esistenza di presunti accordi in tal senso. L’attore chiedeva quindi la condanna del N. al pagamento di L. 113.124.508, oltre accesso:”, nonchè la quota riscossa per interessi maturati dalla USL (OMISSIS) e gli interessi nella misura legale a decorrere dalla data dell’incasso all’effettivo pagamento.

Il convenuto, costituitosi, si opponeva alla domanda deducendo che con l’attore era intercorso un rapporto di collaborazione da retribuire, per accordi presi, con il pagamento del 10% sulle spettanze e, quindi, con la somma offerta di L. 4.543.520.

Nel corso dell’istruttoria veniva disposta ed eseguita c.t.u. al fine di accertare, sulla scorta degli elaborati prodotti, la corrispondenza degli imponi richiesti dall’attore alla tariffa professionale.

Veniva altresì ammessa ed espletata prova per testi al fine di chiarire la natura ed i termini, dell’effettivo rapporto professionale intercorso tra le parti.

Con sentenza 23/8/2000 l’adito tribunale di Catania accoglieva la domanda e condannava il convenuto a pagare all’attore L. 78.027.900.

oltre alla quota di interessi incassati dal N. su tale somma da parte della USL (OMISSIS), con ulteriori interessi sul complessivo importo.

Avverso la detta sentenza il N. proponeva appello al quale resisteva il M. che spiegava appello incidentale.

Con sentenza 20/3/2004 la corte di appello di Catania, in riforma dell’impugnata decisione, condannava il N. al pagamento in favore del M. di Euro 4.029,80, oltre interessi dalla data del pagamento effettuato dalla USL (OMISSIS) al N.. Osservava la corte di appello: che l’ing. N. aveva ottenuto l’incarico professionale relativo alla progettazione generale de dipartimento chirurgico del P.O. “Garibaldi”; che il N., unico titolare dell’incarico professionale, aveva a sua volta conferito all’ing. M. l’incarico di collaborare con lui all’espletamento di tale attività limitatamente alla progettazione relativa agli impianti tecnologici e al calcolo dell’isolamento termico; che non era stata raggiunta la prova in ordine all’esistenza di un preventivo accordo tra le parti circa la determinazione dei compensi per la realizzazione di tale attività; che il tribunale aveva condannato il N. al pagamento di L. 78.027.900 pari all’integrale compenso spettante per la progettazione degli impianti tecnologici e per il calcolo dell’isolamento termico, oltre alla quota parte che la USL (OMISSIS) aveva versato al N. per il ritardo nel pagamento dei compensi allo stesso spettanti; che la detta somma era stata liquidata sulla base degli elaborali progettuali – facenti parte del progetto esecutivo – prodotti dall’attore; che il N. aveva effettivamente eseguito l’incarico ricevuto – relativo anche alla progettazione relativa agli impianti tecnologici ed al calcolo dell’isolamento termico – ed aveva personalmente conseguito il connesso compenso dalla USL (OMISSIS); che il M. aveva prestato la propria collaborazione al N. nell’espletamento dell’incarico professionale a quest’ultimo conferito limitatamente alla parte relativa agli impianti tecnologici ed a calcolo dell’isolamento termico; che l’appellato aveva sostenuto di aver fornito la prova del proprio credito, pari all’intero compenso della progettazione, con la produzione degli elaborati esecutivi del progetto sulla base dei quali il c.t.u. aveva determinato in primo grado l’ammontare dei compensi spettanti; che, però, tale produzione dimostrava solo una circostanza pacifica, ossia che il N., anche grazie all’aiuto dei suoi collaboratori, aveva adempiuto l’incarico commissionatogli, ma nulla dimostrava in ordine alla attività concretamente svolta dal M. in ordine alla redazione di tali elaborati; che, pur se effettivamente non era stata contestata la collaborazione del M. nell’attività di progettazione, in atti non risultava raggiunta la prova in ordine allo svolgimento in via esclusiva da parte del M. sia dell’intera attività relativa alla progettazione degli impianti tecnologici e al calcolo dell’isolamento termico, sia della redazione da parte dello stesso dei relativi progetti esecutivi; che tale carenza probatoria non poteva essere colmata dalle risultanze degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. il quale si era limitato a calcolare l’ammontare dei compensi per una attività la cui paternità non era stata dimostrata; che pertanto occorreva accertare, con riferimento al risultato finale dell’opera di progettazione per il segmento in questione, la parte da attribuire al N. – che era il professionista che di tale attività si era assunto l’integrale paternità e responsabilità nei confronti della committente e quanto al M. che a tale opera aveva collaborato su incarico del N.; che l’onere di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese incombeva al M. il quale non aveva colmato la rilevata lacuna probatoria; che, in mancanza di idonea prova in ordine all’asserito integrale svolgimento da parte del M. dell’attività di progettazione degli impianti tecnologici e di calcolo dell’isolamento termico, risultava infondata la tesi dello stesso di ottenere, quale compenso per la propria attività rimasta indimostrata, quello previsto dalle tariffe professionali per l’integrale esecuzione delle singole attività nelle stesse descritte: che non era stata raggiunta la prova circa l’esistenza di un preventivo accordo tra le parti sulla determinazione dei compensi per la retribuzione dell’attività svolta dal M.; che il N. aveva sempre riconosciuto, per tale attività, il diritto del M. ai 10% sulla spettanze per l’impiantistica; che non risultava provata nè dedotta la pattuizione di un maggior o diverso compenso; che non era stato altrimenti dimostrato il diritto dell’appellato a una maggiore o diversa retribuzione della sua collaborazione all’attività del N. rimasta indeterminata; che pertanto il credito del M. doveva essere liquidato nella incontestata misura del 10% sulla spettanze dell’impiantistica, spettanze determinate in L. 78.027.900; che il 10% di tale somma era pari a L. 7.802.790 (Euro 4.029,00) con interessi legali decorrenti in maniera incontestata dalla data del pagamento effettuato dalla USL (OMISSIS) a quella di effettivo soddisfo: che l’appellato non aveva dedotto alcun titolo idoneo a legittimarlo a pretendere una quota degli interessi legali riscossi dal N. sulle proprie personali spettanze, nascente da un rapporto contrattuale intercorso esclusivamente nei confronti della committente ed al quale il M. era estraneo; che all’accoglimento dei principali motivi di appello proposto dal N. conseguiva il rigetto del motivo dell’appello incidentale relativo alle spese processuali; che, stante l’esito complessivo del giudizio, sussistevano giusti motivi per compensare interamente tra le parli le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da M.F. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. N.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso – con il quale M.F. denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè vizi di motivazione – contiene due censure.

a) Con la prima il ricorrente deduce che nell’atto di appello proposto dal N. nessuna critica era stata rivolta al capo della sentenza di primo grado con la quale il N. era stato condannato a corrispondere “la quota di interessi maturati e incassati dall’ing. N. a seguito del pagamento effettuato dall’USL (OMISSIS), nella esatta proporzione alla somma oggi attribuita all’attore”. Il N. aveva l’onere di formulare una specifica impugnazione per evitare che il capo della sentenza in questione passasse in giudicato posto che non poteva ritenersi una pronuncia accessoria a quella relativa all’obbligazione di pagamento del compenso. Riformando la sentenza di primo grado sul punto la corte di appello ha violato i principi di cui agli artt. 112 e 342 c.p.c..

b) Con la seconda censura il M. sostiene che la corte di appello – alla stregua delle stesse ragioni esposte nella motivazione della, sentenza impugnata – avrebbe dovuto rigettare l’appello proposto dal N.. Quest’ultimo, infatti, con l’atto di gravame aveva chiesto la riforma della sentenza del tribunale sostenendo che il compenso dovuto ad esso M. era di L. 4.543.520 importo pari, come pattuito, al 10% di quanto spettante per la progettazione di massima. Pertanto la corte di appello avrebbe dovuto accogliere il gravame ove avesse riscontrato la fondatezza di quanto dedotto da controparte: dalla lettura della sentenza impugnata emerge i contrario posto che la corte di appello ha smentito la tesi del N. escludendo che il compenso in questione sarebbe stato pattuito in una misura percentuale e liquidando l’importo riconosciuto ad esso ricorrente nella percentuale del 10% della somma determinata dal c.t.u. per il compenso per la redazione del progetto esecutivo e non di massima. Nessuna delle parti aveva chiesto o offerto la somma liquidata dalla corte di appello posto che esso ricorrente aveva chiesto l’intero compenso per la progettazione esecutiva e il N. aveva offerto il 10% del compenso per la progettazione di massima.

Inoltre la corte di appello – ritenuto non provato raccordo in ordine ad una retribuzione a percentuale e dato atto che il N. aveva riconosciuto di essere debitore di esso M. – avrebbe dovuto condannare il N. a pagare solo la somma offerta e non un’altra determinata sulla scorta di tesi difensive disattese perchè non provate. La sentenza impugnata contrasta pertanto sia con il dettato degli artt. 112 e 342 c.p.c., sia con l’obbligo di motivare la decisione in modo coerente sotto il profilo logico-giuridico.

La prima censura deve essere accolta.

Dalla lettura degli atti processuali – attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura in procedendo del vizio denunciato – e, in particolare, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, della sentenza del tribunale, dei motivi di appello come articolati dal N., risultano i seguenti dati:

1) Con l’atto di citazione il M. chiese la condanna del convenuto N. al pagamento di L. 109.669.613 nonchè a corrispondergli la quota degli interessi moratori percepiti dalla USL (OMISSIS) “proporzionalmente imputabile al credito dell’attore”, oltre interessi su tutte le somme dovute dalla data del pagamento effettuato al convenuto dalla USL (OMISSIS) fino all’effettivo soddisfo.

2) il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda del M., condannò il N. “al pagamento in favore dell’attore della somma di L. 78.027.900 oltre la quota per interessi maturati ed incassati dall’ing. N. a seguito del pagamento effettuato dalla USL (OMISSIS), nella esatta proporzione alla somma oggi attribuita allo attore; con gli interessi nella misura, legale e su tutti e due gli importi a partire dalla data del sopradetto pagamento dell’USL (OMISSIS) e sino all’effettivo soddisfo”.

3) Con l’atto di appello il N. non articolò alcuna specifica censura in ordine al capo della sentenza impugnata concernente l’accoglimento anche dell’ulteriore domanda avanzata dall’attore relativa sia l’importo ricevuto dal N. dalla USL (OMISSIS) a titolo di interessi moratori – ovviamente per la quota proporzionalmente imputabile al credito vantato dal M. – ed avente ad oggetto un credito autonomo anche se collegato a quello principale, sia le particolari e consequenziali modalità di calcolo degli interessi ”su tutte le somme dovute dalla data del pagamento effettuato al convenuto dalla USL fino all’effettivo pagamento”.

Da quanto precede emerge con immediatezza il palese errore commesso dalla corte di merito nel riformare – sulla base di argomenti non dedotti dall’interessato – il capo della sentenza di primo grado (e di cui ai punto sub 3) che non aveva formato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante il quale si era limitato a contestare il “quantum” liquidato dal primo giudice senza formulare alcuna critica alla parte della sentenza del tribunale relativa alla quota degli interessi moratori versati dalla USL (OMISSIS) al N. ed alle modalità di calcolo degli interessi sui “due” importi attribuiti al M..

Pertanto, in accoglimento della censura in esame, la sentenza impugnata deve essere riformata con riferimento al capo sopra specificato.

La seconda censura articolata nel primo motivo di ricorso – sopra sintetizzata – è inammissibile per carenza di interesse per aver il ricorrente in sostanza denunciato una contraddittorietà o una illogicità della motivazione della sentenza impugnata sostenendo che la corte di appello avrebbe determinato il compenso riconosciuto ad esso M. utilizzando il criterio a tal fine indicato dal N. e che avrebbe comportato una liquidazione inferiore a quella operata dal giudice di appello.

Ciò posto risulta evidente la carenza di interesse del ricorrente a denunciare un asserito errore commesso dalla corte di merito che, ove sussistente, non avrebbe causato alcuna lesività per il M. e, ove corretto, non determinerebbe per lo stesso alcun risultato utile ma solo un danno per la riduzione della somma riconosciutagli.

Con il secondo complesso ed articolato motivo – ampiamente argomentato – il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2233 e 2697 c.c., nonchè vizi di motivazione, sostenendo che la decisione impugnata è frutto di un esame carente e superficiale delle risultanze istruttorie e delle deduzioni delle parti, in primo luogo risulta documentalmente provato che i progetti firmati dal N. riportano sul frontespizio il nome di esso M. quale specifico collaboratore per la parte impiantistica. E’ stata quindi fornita la prova documentale dell’incarico ricevuto posto che con la firma degli elaborati il N. ha riconosciuto la collaborazione di esso ricorrente. Il N. peraltro non ha mai negato tale circostanza contestando solo il profilo qualitativo (progetto di massima e non esecutivo). La stessa corte di appello ha riconosciuto la detta collaborazione all’attività di progettazione ritenendo, però, che la documentazione prodotta non proverebbe “quanto” esso M. abbia lavorato per il N.. Invece solo scorrendo l’indice del fascicolo di primo grado di esso M. risulta documentalmente dimostrata – dagli elencati specifici elaborati tecnici la cui paternità è stata ammessa da controparte – la quantità del lavoro svolto da esso ricorrente. La corte di merito non ha esaminato tale copiosa documentazione non percependone la funzione e l’utilità probatoria. La collaborazione di esso ricorrente va riferita all’intera progettazione commissionata al N. e non alla specifica progettazione dell’impiantistica redatta da esso M.. In nessuna parte della sentenza impugnata si fa cenno alle minute (definite dalla controparte meri “appunti”) contenute nella detta documentazione e che avevano formato oggetto di ampio dibattito tra le parti. I progetti esecutivi e le minute erano stati prodotti al fine di verificare la coincidenza del contenuto dei primi con il contenuto delle seconde con conseguente dimostrazione della redazione da parte di esso M. di un progetto esecutivo. Non prendendo in esame le oltre cento pagine di calcoli, disegni e relazioni, nonchè le tredici tavole in minuta, la corte catanese (che ha limitato il proprio esame ai progetti esecutivi) ha omesso di valutare le domande di esso ricorrente. Un’altra omissione attribuibile alla corte di appello è ravvisabile nell’affermazione secondo cui il c.t.u. – al quale era stato affidato l’incarico di accertare, sulla scorta degli elaborati prodotti, la corrispondenza alla tariffa professionale” degli importi liquidati dal Consiglio dell’Ordine – “si era limitato a calcolare l’ammontare dei compensi per un’attività la cui paternità non è stata dimostrata”. La corte di appello non ha considerato che la valutazione del c.t.u. è consistita nell’esaminare la documentazione di contenuto tecnico (elaborati finiti e minute) al fine di qualificarne la natura per poi determinare il compenso secondo i parametri della tariffa. Peraltro la motivazione adottala dalla corte di appello non è frutto della discrezionale valutazione di una risultanza istruttoria, ma è conseguenza dell’omesso esame della stessa. Il c.t.u., dopo aver esaminato la documentazione prodotta da esso ricorrente, ha dichiarato con sicurezza che esso M. era l’autore della progettazione in questione. La corte di. appello non ha evidenziato alcuna argomentazione logica o tecnica cui far risalire il mancato recepimento delle inequivo – che conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. quanto alla riferibilità della progettazione esecutiva all’esclusiva attività di esso M.. La corte di appello non ha considerato che, come risultava dalla documentazione prodotta, se si eccettuano i frontespizi degli allagati del progetto generale e dell’allegato del progetto stralcio oltre che dell’ultima pagina del computo metrico, la firma del N. non è stata apposta in nessuna altra parte. Malgrado ciò il N. ha rivendicato la paternità della progettazione svolta da esso ricorrente: ciò ha ingenerato la confusione in cui è incorsa la corte di appello. Il N. non ha prodotto documenti idonei a confortare l’affermazione di aver utilizzato gli “appunti” di esso M. per poi sviluppare i progetti nel proprio studio. Inoltre dalle deposizioni rese dai tre testimoni emerge che controparte non ha provato che “il progetto per cui è causa è stato studiato, preparato, discusso e redatto dall’ing. N. e dalla sua equipe”. Nessun riferimento alla prova testimoniale è stato operato dalla corte di appello pur se a tale prova avevano fatto riferimento le parti e la stessa sentenza di primo grado. Riassumendo la corte di appello: ha omesso di esaminare tutte le prove documentali acquisite; ha omesso di considerare le risultanze della disposta c.t.u.; ha omesso di valutare, tra le risultanze istruttorie, l’attività difensiva del N. e le connesse logiche conseguenze sull’onere della prova. La corte di appello ha anche errato con riferimento al punto relativo alla misura del compenso per l’attività professionale tradottasi nel progetto di stralcio funzionale, nei progetti degli impianti tecnologici e nel calcolo della dispersione termica. L’istruttoria svolta ha infatti acclarato che esso M. ha interamente svolto l’attività di progettazione poi trasfusi negli elaborati esecutivi. La corte di appello ha omesso di motivare il proprio dissenso dalla conclusioni del c.t.u. E’ poi incomprensibile – e contrastante con la motivazione della sentenza impugnata – l’affermazione della corte di appello secondo cui “il credito dell’ing. M. deve essere liquidato nell’incontestata misura del 10% sulle spettanze dell’impiantistica”.

La decisione della corte di appello di condannare il N. al pagamento di ima somma liquidata in misura definita “incontestata” è contraddittoria e sfugge a qualsiasi comprensione in quanto basata su un criterio che la stessa corte di merito ha dichiarato smentito dall’istruttoria. Datale istruttoria è emerso che esso ricorrente ha svolto un’attività e che il committente non ha provato la fondatezza della propria pretesa di compensare in misura ridotta tale attività.

La corte di appello, se avesse ritenuto che l’attore non aveva dato la prova del quantum spettantegli, avrebbe dovuto rigettare la pretesa in tota e non accoglierla riconoscendo un compenso che ha assunto l’aspetto di un regalo. Ritenuto che un compenso fosse dovuto, era la pretesa di controparte di compensare l’attività professionale svolta in misura ridotta che andava verificata e provata.

La Corte rileva l’infondatezza – e, in parte, l’inammissibilità – delle riportate numerose censure che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo ai giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi”, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire L’apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.

Nel caso in esame non sono ravvisabili nè il lamentato difetto di motivazione, nè le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è correità e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello – con indagine di fatto condotta attraverso l’esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che:

– era pacifica la circostanza relativa all’incarico conferito dal N. ai M. di collaborazione per l’attività di progettazione concernente gli impianti tecnologici e il calcolo dell’isolamento termico;

– non era stata acquisita la prova in ordine ad un accordo raggiunto dalle parti per la determinazione del compenso da attribuire al M. per la detta attività di collaborazione;

– la produzione degli elaborati esecutivi del progetto (contenenti le “minute” a firma del M. ed alle quali ha fatto particolare ed insistente riferimento il ricorrente nelle censure in esame) dimostrava solo che il N. aveva espletato l’incarico commissionatogli dalla P.A. – assumendosene la responsabilità – ma non provava la concreta ed effettiva attività svolta dal M. in relazione alla redazione di tali elaborati (in particolare non provava l’attività svolta in via esclusiva dal M. e in quale misura tale attività era stata utilizzata dal N. per la redazione del progetto esecutivo consegnato alla committente p.a.);

– era quindi irrilevante la relazione del c.t.u. il quale aveva calcolato il compenso spettante al M. per attività che non risultava essere stata svolta in via esclusiva dal ricorrente;

– per determinare il compenso da dover riconoscere al M. per l’attività di collaborazione svolta – in mancanza di prova precisa in ordine allo specifico contenuto di tale attività effettivamente e concretamente espletata, nonchè in ordine agli asseriti accordi raggiunti dalle parti circa l’ammontare del compenso spettante al M. – si poteva solo far riferimento a quanto il N. aveva ammesso di dover corrispondere al M. per la detta attività di collaborazione;

– il N. aveva quantificato il compenso riconosciuto spettante al M. in misura pari alla percentuale del 10% dell’importo ricevuto dalla P.A. committente per la parte di progettazione relativa all’impiantistica alla quale aveva collaborato il M. fornendo indicazioni tecniche di massima;

– il c.t.u. aveva accertato che il N. aveva ricevuto dalla committente per la parte di progettazione in questione L. 78.027.900 (e non quella inferiore dallo stesso indicata) per cui al M. andava riconosciuta la somma di L. 7.802.790 (Euro 4.029,80) a titolo di compenso per l’attività professionale svolta su incarico del N..

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite da giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che Sa corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive del N. ha implicitamente espresso una valutandone negativa delle contrapposte tesi del M..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative all’ampia documentazione prodotta, agli elaborati tecnici, alla progettazione esecutiva, alle “minute” ivi allegate, alla c.t.u. ed alla prova testimoniale) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel l’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali e testimoniali indicate nel motivo di ricorso in esame. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto da esso ricorrente ed erronea statuizione sulle spese. Deduce il M. che la totale compensazione delle spese è in contrasto con la corretta applicazione del criterio della soccombenza posto che il N. non ha visto accolta alcuna delle proprie tesi difensive ed è stato condannato al pagamento di una somma superiore a quella dallo stesso riconosciuta. A ciò si deve aggiungere che l’appello incidentale di esso M. era certamente fondato atteso che nella liquidazione operata dal tribunale non era stata fatta alcuna menzione della spesa sostenuta per la c.t.u. e che, ai contrario di quanto affermato nella sentenza di primo grado, la nota specifica delle spese e competenze era stata depositata.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento, sia pur parziale, del primo motivo di ricorso con conseguente necessità di provvedere ad un nuovo governo delle spese.

In definitiva deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso ed accolto parzialmente il primo motivo con assorbimento del terzo.

La sentenza impugnata, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, va pertanto cassata senza rinvio (non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto) limitatamente alla parte in cui – in accoglimento dell’appello proposto da N.S. e in riforma della sentenza di primo grado – ha accolto parzialmente la domanda avanzata da M.F. condannando il N. al pagamento in favore del M. “di Euro 4.029,80 con gli interessi legali dalla data del pagamento effettuato dall’USL (OMISSIS) in favore del N., a quello di effettivo soddisfo” e non invece “di Euro 4.029,80 oltre la quota per interessi maturati ed incassati dal l’ing. N. a seguito dei pagamento effettuato dalla USL (OMISSIS), nella esatta proporzione alla indicata somma attribuita al M., con gli interessi nella misura legale e su tutti e due gli importi a partire dalla data del sopradetto pagamento dell’USL (OMISSIS) e sino all’effettivo soddisfo”.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, dell’esito finale e complessivo della controversia, della natura delle questioni in fatto e in diritto trattate, del contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito, dei limitato accoglimento delle domande avanzate dal M., della parziale fondatezza delle tesi difensive del N. – che inducono ad operare la totale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle già erogate per l’attività del c.t.u. nominato in primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e – pronunciando ne merito dell’appello proposto da N.S. con atto notificato in dava 19/2/2001 nei confronti di M. F., avverso la sentenza n 993/2000 resa dal tribunale di Catania in data 2.8.2000 e depositala il 23.8.2000 ed in riforma di tale sentenza – condanna N.S. al pagamento in favore di M.F. della somma di Euro 4.029,80 oltre la quota per interessi maturati ed incassati dall’ing. N. a seguito dei pagamento effettuato dalla USL (OMISSIS), nella esatta proporzione alla indicata somma attribuita al M., con gli interessi nella, misura legale e su tutti e due gli importi a partire dalla data del sopradetto pagamento dell’USL (OMISSIS) e sino all’effettivo soddisfo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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