Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2176 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9754-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CAPITOLINA UFFICI

AVVOCATURA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSI DOMENICO,

CIAVARELLA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA PASQUALE

REVOLTELLA 35, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS DANILO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRECO BENEDETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Rilevato che:

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 223/2015, notificata il 2.2.2015, rigettava l’appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui, in relazione alla domanda proposta dal Condominio dello stabile di Roma era stata dichiarata la non debenza del canone per l’occupazione di suolo pubblico per le griglie e le sottostanti intercapedini, il giudice di seconde cure ha ritenuto che, ai fini in esame, non fosse necessario far ricorso all’istituto della concessione presunta.

Osservava infatti che l’occupazione parziale del suolo con griglie ed intercapedini, da parte del Condominio, non potesse considerarsi abusiva in quanto, pur ritenendo che si trattasse di strada privata aperta al pubblico transito, circostanza non specificamente contestata, era stata autorizzata proprio a seguito della licenza di edificazione che aveva legittimato l’uso del suolo.

Avverso tale sentenza Roma Capitale propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il Condominio dello stabile di Roma il quale ha presentato memoria illustrativa con cui è stato invocato il giudicato formatosi in relazione ad alcune pronuncie emesse sulla medesima questione dal giudice di pace di Roma, dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di Roma allegate agli atti di causa.

Diritto

Considerato che:

Preliminarmente si rileva che è inammissibile l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale,

Il Condominio nella richiamata memoria ha dedotto che il Giudice di pace, il Tribunale di Roma e la Corte di appello di Roma, con tre sentenze, pronunciate fra le stesse parti e prodotte in fotocopia- si sarebbero già espressi sulla medesima questione oggetto del presente giudizio con riferimento a richieste del Comune di Roma di pagamento di canoni relativi ad altre annualità dichiarando insussistente la pretesa.

Costituisce un principio ormai consolidato secondo cui perchè un giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr., tra le tante, sentt. nn. 8478/08, 27881/08, 28515/17, Cass. 2019 S.U. nr 28330).

Prova questa che nella specie non è stata fornita sicchè l’eccezione va respinta. Con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l’art. 16 del Regolamento del Comune di Roma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia considerato la licenza edilizia, caratterizzata da presupposti ed effetti assolutamente differenti rispetto alla concessione reale o presunta, sia ritenuto atto idoneo ad escludere l’abusività della occupazione in palese contrasto con la disciplina che regola la tassa di occupazione di aree pubbliche.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

In questa prospettiva giova ricordare che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo 2 ed alla L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 5), in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talchè esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Cass. Sez. U. 19/08/2003, n. 12167);

Di conseguenza, è stato affermato che “il presupposto applicativo del COSAP” è, per l’appunto, “costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico”, tanto bastando a giustificare la pretesa di pagamento allorchè – come avvenuto nel caso che ha originato il citato arresto e come nel caso della sentenza qui impugnata – non risulti, dall’impugnata sentenza, “che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico” (Cass. Sez. 1, ord. 1435 del 2018; 2019 nr 26290).

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che le griglie ed intercapedini “de quibus” insistono pacificamente su di un suolo privato aperto al pubblico sicchè per quanto sopra detto deve ritenersi dovuto il canone per l’occupazione ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63.

In tal senso il motivo ed il ricorso devono ritenersi fondati e vanno accolti e non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito va rigettata la domanda del Condominio.

Le spese relative alla fase di merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda.

Vanno invece poste a carico del Condominio gli oneri relativi alla fase di legittimità che si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria del Condominio; compensa le spese del merito e condanna il Condominio al pagamento di quelle di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2700,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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