Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2176 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28972-2015 proposto da:

FLYMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO LA TORRE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA FARMACEUTICA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROCCO ANTONIO

ALFONSO CASSANDRO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4187/2015 del 26/10/2015 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato, Andrea Raimondo (per delega dell’avvocato La Torre)

per la ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’avvocato, Carlo Albini (per delega dell’avvocato Manzi) per

la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.:

“Con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 18 luglio 2007, la Società Cooperativa Farmaceutica pignorò il credito vantato dall’avv. M.G. nei confronti di Flymar s.r.l.. All’esito della dichiarazione negativa del terzo pignorato il creditore pignorante introdusse il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo innanzi al Tribunale di Milano. Il Tribunale adito accertò che l’avv. M.G. vantava il credito di Euro 12.405. Avverso detta sentenza propose appello Flymar s.r.l.. Si costituì la Società Cooperativa Farmaceutica chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 4 novembre 2015 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello. Motivò in particolare la corte territoriale nel senso che Flymar s.r.l., cui incombeva il relativo onere, non aveva provato l’antecedenza del pagamento rispetto al pignoramento, nè le prove articolate risultavano adeguate mancando nei relativi capitoli la data degli asseriti pagamenti (mentre esplorativa appariva la richiesta di esibizione documentale), e che non era stato dimostrato un fatto che ai sensi dell’art. 2704 c.c. stabilisse in modo certo l’anteriorità del documento, posto che l’argomento dell’emissione della fattura all’atto del pagamento costituiva “mero ragionamento presuntivo”, non potendosi escludere anche per disguido la formazione delle fatture in difetto di pagamento. Aggiunse, con riferimento alla scrittura del 30 maggio 2007, che la stessa prevedeva l’obbligo di un contributo per le spese legali senza riferimenti alla fattura prodotta in giudizio, mentre circa le ulteriori somme che sarebbero state indicate si tratterebbe di un contributo al pagamento delle spettanze che non era dato sapere se poi era stato effettivamente corrisposto. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Flymar s.r.l. e resiste con controricorso la parte intimata.

Il primo motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che, essendosi la controparte limitata a prospettare l’esistenza di crediti professionali per l’asserita pendenza di un mandato difensivo non ancora esaurito all’atto del pignoramento, il giudice avrebbe potuto al più quantificare secondo le tariffe professionali il presunto ulteriore credito, ma non avrebbe mai potuto assumere la debenza dei pagamenti di cui alla pregresse fatture tutte quietanzate, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo è manifestamente infondato. L’accertamento del credito nei confronti del terzo pignorato è il precipuo oggetto del giudizio instaurato da Società Cooperativa Farmaceutica, sicchè non può essere denunciata la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato laddove si statuisca in ordine ad obbligazioni rimaste insoddisfatte.

Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2704 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, per il quale non era stata dimostrata l’antecedenza dei pagamenti rispetto al pignoramento, aveva pretermesso l’esame della circostanza che all’epoca del pignoramento la controversia per la quale l’avv. M. aveva prestato la propria assistenza professionale era già stata definita con la transazione del 30 maggio 2007, nella quale il Comune di Milano si era accollato l’onere di pagare le competenze legali a saldo, mentre da Flymar s.r.l. erano già stati versati gli acconti di cui alle fatture quietanzate in epoca antecedente il pignoramento. Aggiunge che non avendo la controparte mai contestato le fatture quietanzate doveva trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., operante comunque già in epoca antecedente l’entrata in vigore della detta disposizione, e che la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, aventi ad oggetto la conferma delle quietanze in atti, costituiva vizio logico della motivazione.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. Va premesso che la denuncia d’illogicità della motivazione è inammissibile trovando applicazione ratione temporis la nuova disposizione relativa all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che contempla l’omesso esame di fatti controversi e decisivi. La denuncia di omessa ed insufficiente motivazione per omesso esame della questione evidenziata nel motivo resta perciò anch’essa inammissibile (peraltro, ove si ritenga che la censura abbia comunque il contenuto dell’omesso esame alla stregua della nuova disposizione va evidenziato che le circostanze di fatto esposte nel motivo hanno costituito oggetto di esame parte del giudice di merito).

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. va rammentato che la disposizione, trattandosi di giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, non trova applicazione nella formulazione attuale a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 (Cass. n. 5482 del 2009). Anche considerando che l’onere di prendere posizione in modo chiaro e analitico su fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni di parte convenuta pena l’ammissione degli stessi (vigendo l’onere a carico di entrambe le parti – Cass. n. 8647 del 2016) era operante anche prima della formale introduzione del principio di non contraddizione (Cass. n. 19896 del 2015), va rammentato che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. n. 6606 del 2016 e n. 12748 del 2016).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Osserva la ricorrente che la decisione impugnata si appalesa come illogica e contraddittoria, ove si consideri che i documenti in atti integravano quietanze idonee a dimostrare l’anteriorità del pagamento rispetto al pignoramento, e che non poteva d’ufficio il giudice di appello rilevare la mancanza di data certa nella scrittura e doveva comunque sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione rilevata d’ufficio.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. Va nuovamente affermato che la denuncia di illogicità e contradditorietà della motivazione è inammissibile trovando applicazione ratione temporis la nuova disposizione relativa all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che contempla l’omesso esame di fatti controversi e decisivi. Quanto al resto della censura va rammentato che in tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma “iure proprio” e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell’obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l’esistenza del credito del proprio debitore o l’appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l’anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (Cass. n. 6760 del 2014 e n. 1984 del 1967). Non ricorre comunque violazione del principio del contraddittorio: la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di “errore in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione soltanto sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (fra le tante da ultimo Cass. n. 2984 del 2016)”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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