Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 29/07/2021), n.21759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35629-2018 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

STAZIONE SAN PIETRO N 45, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

CAMPEGIANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1319/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– D.F.A., con ricorso del 7 giugno 2012, ha chiesto alla Corte d’appello di Perugia la liquidazione dell’equa riparazione per la non ragionevole durata di una causa civile iniziata dinanzi al Tribunale di Velletri nel 1986 e definita dalla Corte d’appello di Roma in sede di rinvio nel 2011;

– la corte d’appello, richiamati i principi e i criteri ai quali si sarebbe attenuta nella decisione, ha liquidato l’equa riparazione in Euro 8.500,00, in ragione di un’eccedenza di anni 17 e mesi 7 rispetto al tempo di ragionevole durata del processo;

– per la cassazione del decreto il D.F. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (anteriforma ex L. n. 208 del 2015) e degli artt. 2056 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– è oggetto di censura la liquidazione dell’indennizzo sulla base del parametro di Euro 500,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata del processo;

– il decreto non contiene alcuna esplicitazione dei criteri usati ai fini della liquidazione;

– la corte d’appello ha richiamato i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in astratto, senza compiere alcuna personalizzazione del giudizio in ordine alla valutazione dell’entità del pregiudizio subito dalla parte;

– il motivo è infondato;

– infatti, sotto la veste della violazione della norma, è oggetto di censura la scelta del moltiplicatore annuo in base al quale determinare l’equo indennizzo, che è censurabile in cassazione solo sotto il profilo della motivazione, nei limiti consentiti attualmente dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 3157/2019);

– il ricorrente, invece, pone la censura in termini del tutto diversi, sostenendo che le circostanze del caso concreto, qualora fossero state adeguatamente considerate, avrebbero giustificato una conclusione diversa;

– in questo modo, però, non si denuncia la violazione della norma, nel senso chiarito da questa Corte (Cass. n. 640/2019), ma si intende piuttosto investire inammissibilmente il giudice di legittimità di una verifica che compete esclusivamente al giudice di merito;

– il secondo motivo denuncia nullità del decreto per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– è oggetto di censura la determinazione del periodo eccedente il termine di ragionevole durata così come operata con il decreto impugnato;

– la corte d’appello, dopo avere richiamato i principi ai quali si sarebbe attenuta ai fini di tale determinazione, non ha chiarito 1 ‘ iter seguito nella applicazione di quegli stessi principi rispetto alla vicenda concreta;

– la statuizione assunta su questo punto è perciò priva di giustificazione;

– il motivo è infondato;

– la motivazione esiste non solo come parte grafica del documento, ma consente anche di percepire le ragioni del decisum (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014);

– si deve aggiungere che il ricorrente pone la questione in termini formali;

– infatti, non sono indicate nel ricorso le ragioni per le quali la Corte d’appello, dopo avere richiamato i criteri ai quali mostrava di volersi attenere, li avrebbe invece violati;

– il terzo motivo denuncia nullità del decreto per omissione di pronuncia sulla domanda di riconoscimento del bonus aggiuntivo;

– tale richiesta non è neanche richiamato nella premesse del provvedimento impugnato;

– la mancanza di qualsiasi riferimento all’istanza di riconoscimento del bonus aggiuntivo impedisce di intendere il silenzio della pronuncia alla stregua di un rigetto implicito;

– il motivo è fondato;

– nel formulare la richiesta il ricorrente aveva dedicato un apposito capitolo a illustrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un bonus (cfr. Cass. n. 2388/2011; n. 22869/2009);

– su tale richiesta, caratterizzata da una sua specifica autonomia, la Corte d’appello non ha statuito alcunché, incorrendo pertanto nel vizio di omissione di pronuncia denunciato con il motivo in esame;

– è assorbito il quarto motivo, che investe la liquidazione delle spese del procedimento;

– pertanto, rigettati i primi due motivi, accolto il terzo, assorbito il quarto, il decreto deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà sulla istanza per il riconoscimento di un bonus aggiuntivo;

– la corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo; rigetta i primi due motivi; dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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