Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/08/2019), n.21759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20672/2016 proposto da:

B.L., R.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TARANTO 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALTAMURA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANLUCA DALLA RIVA;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Dott.

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MANCINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA CESARE;

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINO PONTI;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali

Dott. C.P. e P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONELLA CALABRO;

O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RITA MONDOLO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANLUCA DALLA RIVA;

udito l’Avvocato ANTONELLA CALABRO;

udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA per delega;

udito l’Avvocato CESARE ANDREA;

udito l’Avvocato MARIA LEONILDA FRANCESCA CHIRICO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., del 14/6/2016 la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dai sigg. B.L. e R.F. in relazione alla pronunzia Trib. Belluno 26/5/2015 di rigetto della domanda proposta nei confronti delle sigg. O.G. e D.L., nonchè delle chiamate in causa società Assicurazioni Generali s.p.a. e Ugf Assicurazioni s.p.a., di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di asseritamente erronea difesa, nella loro qualità di avvocato, nella causa avente ad oggetto un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), nel quale era rimasta coinvolta la B..

Avverso le suindicate pronunzie del giudice di primo grado e della corte di merito la B. e il R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 12 motivi.

Resistono con separati controricorsi la O., che ha presentato anche memoria, e la D., nonchè le società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Ugf Assicurazioni s.p.a.) e Generali Italia s.p.a. (già Assicurazioni Generali s.p.a.), la quale ultima ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 348 bis, 348 ter, 350, c.p.c., artt. 24,111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 348 bis, 348 ter, 350, c.p.c., art. 24, Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 348 bis, 348 ter, 350, c.p.c., artt. 24,111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 6 motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunziano violazione degli artt. 132,134 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunziano violazione degli artt. 161,324,329 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 7 motivo denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con l’8 motivo denunziano violazione degli artt. 2697,2727 c.c., artt. 115,116 c.p.c., artt. 40,41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 motivo denunziano violazione dell’art. 2087 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 10 motivo denunziano violazione degli artt. 1175,1176,1375,1218,1223 c.c., artt. 40,41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con l’11 motivo denunziano violazione dell’art. 246 c.p.c., artt. 1223,1228 c.c., artt. 40,41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 12 motivo denunziano violazione degli artt. 1175,1176,1375,1218,1223 c.c., artt. 40,41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie venga nel ricorso (prime 90 pagine) pedissequamente riportato il contenuto (in tutto o in parte) di atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare, l'”atto di citazione del 21.09.2009″, la “comparsa di costituzione e risposta datata 9.11.2009″ dell’avv. D.”, la “comparsa di costituzione e risposta datata 22.12.2009” dell’avv. O., la “comparsa di costituzione e risposta del 23.04.2010” delle Generali Assicurazioni spa (oggi Generali Italia spa), le “memorie ex art. 183 c.p.c.”, la sentenza non definitiva del giudice di prime cure, l’ammissione della CTU e il rigetto della richiesta di chiarimenti, la sentenza definitiva del giudice di prime cure, l’atto di citazione in appello, l’appello incidentale “degli avv.ti O. e D.”, l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., del 14/6/2016 della corte di merito), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con l’eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698) il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Va per altro verso sottolineato che a tale stregua risulta dagli odierni altresì non osservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè i medesimi pongono a fondamento delle mosse doglianze atti e documenti del giudizio di merito indicate nei suindicati riportati atti (es., “la TAC del (OMISSIS) del Dott. P. D…. (si veda fasc. I, cartella gialla doc: Tomo I, A, 2)”, il referto medico del (OMISSIS) del pronto soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS)… depositato con l’atto di citazione, fasc. I, cartella gialla, Tomo X, 19″, la “polizza infortuni con la Ina Assitalia a favore della sig.ra L.”, le “perizie medico-legali sia di parte sia del medico dell’assicurazione”, l'”altra pratica assicurativa in relazione alla polizza infortuni stipulata dalla datrice di lavoro, Zambon Italia srl per propri dipendenti con Marsh spa”, la “lettera di licenziamento”, la “copia verbale dei rilievi dei Carabinieri di Sedico”, la “lettera del 27.11.2001”, il “sollecito telefonico del 3.12.2001”, la “lettera a.r. datata 30.10.2003 diretta alla Direzione Provinciale del Lavoro di Vincenza (recte, Vicenza)”, il “verbale del 29.01.2004”, il “mandato conferito non solo alla prima ma anche all’avv. D.L.”, il “mandato scritto ad entrambe… conferito dalla sig.ra L. prima del luglio 2004 mediante foglio in bianco come di prassi nella professione forense, su cui poi è stato stampato il ricorso datato 23.11.2004, depositato dinanzi al Tribunale di Vicenza in data 30.11.2004”, il “ricorso… firmato sia dall’avv. O. sia dall’avv. D.” con domanda per “responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., per aver fornito alla propria dipendente, sig.ra L., un’autovettura troppo piccola ed insicura per un informatore scientifico del farmaco sempre in viaggio”, la sentenza del giudice di prime cure, il “verbale dei Carabinieri… mai depositato”, la copia del verbale dei Carabinieri “in data 12.06.2006” ove “risultano riportate le testimonianze di due testimoni oculari”, l'”appello proposto dall’avv. O.”, la “sentenza della Corte d’Appello di Venezia datata 16.12.2008 depositata in data 27.01.2009”, la “ricostruzione del sinistro tramite il perito di parte ing. S.M.”, il “danno subito dall’ing. R.”, la richiesta di risarcimento del danno con “raccomandata… (fasc. I, doc.: Tomo XIV, 15, 16, 17, 19)”, l'”eccezione di prescrizione rilevata dalla Unipol Assicurazioni”, le “plurime imprudenze, negligenze ed imperizie” imputate all’avv. O. “(citazione, cit., p. 7.04, 7.04.1, 7.04.2, 7.04.3, 7.04.4, 7.04.5 pag. 64 – 71)”, gli “stessi profili” imputati all’avv. D., la “perdita del diritto al risarcimento per intervenuta prescrizione”, i “danni subiti e subendi”, i “documenti” depositati con l’atto di citazione “torni da I a IX, IX bis, IX ter, X – VIII, che si trovano nel fasc. I, cartella gialla, di cui si veda in calce l’elenco documenti)”, la “comparsa di costituzione e risposta del 20.04.2010” dell’UGF Assicurazioni spa (oggi Unipolsai Assicurazione spa), la “comparsa del 17.06.2010” delle Generali Assicurazioni spa (oggi Generali Italia spa), gli interrogatori formali della D., della O., degli “attori Dott.ssa L. e ing. R.”, la prova testimoniale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente ravvisata d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata decisione sono pertanto nella specie rimasti dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come l’insufficienza o la perplessità o la mancanza della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Deve ulteriormente porsi in rilievo che gli odierni ricorrenti in realtà ripropongono inammissibilmente in termini dei mera contrapposizione la loro tesi già sottoposta ai giudici di merito e da questi non accolta, prospettando una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova non essendo d’altro canto tenuto all’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o alla particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, bensì dare atto del raggiunto convincimento in modo che come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Nè è possibile in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, deducendo l’erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443), nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

I ricorrenti vanno altresì condannati, ricorrendone i presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22405, e, da ultimo, Cass., 2/4/2019, n. 9064), al pagamento della somma equitativamente liquidata in dispositivo ex art. 96 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nonchè al pagamento della somma di Euro 4.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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