Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 27/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26564-2011 proposto da:

P.M., (OMISSIS), P.S. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA C PASSAGLIA 14, presso lo

studio dell’avvocato SARA MERLO, rappresentate e difese

dall’avvocato ANTONIO CORSO;

– ricorrenti –

Nonchè da:

ICLA COSTRUZIONI GENERALI SPA IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), IN PERSONA

DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO DI

FALCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SASA ASSICURAZIONI SPA IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1528/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 4/4/2005, rigettò la domanda con la quale P.S. e P.M. avevano chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il (OMISSIS) con la ICLA Costruzioni Generali s.p.a. Tra le parti si era convenuto che la ICLA depositasse sul terreno di proprietà della attrici il “materiale naturale” provenienti dagli scavi, che la ICLA avrebbe dovuto effettuare per eseguire i lavori della tratta ferroviaria ad alta velocità che le erano stati assegnati per la tratta dal km (OMISSIS), procurando la miglioria del fondo.

Con sentenza depositata il 4/5/2011 la Corte di appello di Napoli rigettò l’impugnazione proposta dalle P..

P.S. e P.M. ricorrono per cassazione avverso la sentenza d’appello.

La ICLA resiste con controricorso, in seno al quale, fra l’altro, chiede “in via incidentale subordinata” che in caso di cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito e di accoglimento della domanda delle P., accogliersi quella di manleva formulata nei confronti della SASA s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunziano falsa applicazione dell’art. 1366 c.c. e violazione dell’art. 1362 c.c..

Il contratto, integralmente riportato in ricorso, delineava puntualmente la causa giuridica dello stesso, che avrebbe dovuto permettere, attraverso lo scarico controllato di terra riportata, “una sostanziale miglioria” del fondo. Di conseguenza, il richiamo operato dalla sentenza all’art. 1366 c.c., non era condivisibile, trattandosi di criterio ermeneutico residuale al quale, nella specie, non occorreva far ricorso, non emergendo dubbi in ordine la contenuto negoziale.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., con riferimento al R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 alla L.R. campana n. 13 del 1987, art. 22 e della L.R. campana n. 11 del 1996, art. 23; nonchè illogicità della motivazione.

Le attività di riporto e livellamento dovevano essere effettuate nel rispetto del provvedimento autorizzativo emesso dalla competente Comunità montana e nel rispetto della normativa di settore richiamata, trattandosi di un fondo agricolo sottoposto a vincolo idrogeologico. Poichè era emerso che la quantità del materiale scaricato era superiore al consentito, che non risultavano essere state rispettate le quote massime e la distanza di salvaguardia, era indubbio l’inadempimento e appariva illogico non poter rimediare allo stesso perchè non ancora trascorso il triennio di durata del rapporto, così esponendo, fra l’altro, le ricorrenti a responsabilità anche penale. Sussisteva, quindi, a dispetto di quanto statuito dalla Corte napoletana, l’interesse delle ricorrenti. Doveva considerarsi un mero esercizio di fantasia non giustificato dalla realtà processuale aver imposto alle P. l’obbligo di permettere qualunque perversione del fondo, chiamato ad accoglgee tutti i materiali di riporto derivanti dall’intero tratto di lavori, così elevandolo anche di alcune centinaia di metri.

Inoltre, contraddittoriamente, la Corte di merito, dopo aver affermato che prima del decorso dei tre anni le P. non avrebbero potuto ricorrere al giudice, dovendo sopportare qualunque entità e qualità di scarico, aveva asserito che quanto accaduto successivamente era irrilevante.

Con il terzo motivo viene denunziata la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Livellato e migliorato il terreno, come da contratto, entro il (OMISSIS), dall’anno (OMISSIS) in poi le concedenti avrebbero potuto impiantare un frutteto, operazione, questa, resa impossibile dalle condizioni del fondo, che, secondo la stima del C.T.U., impone la spesa di oltre 900.000 Euro per il suo ripristino. Da ciò ne era derivato danno, che non poteva dirsi soddisfatto dall’importo di 5.000.000 di lire all’epoca versato dall’ICLA, quale compenso forfettario ed omnicomprensivo.

I primi due motivi, fra loro simbiotici, sono entrambi fondati.

Sulla scorta di quel che è dato conoscere in questa sede risulta evidente che fra le parti si intese stipulare un contratto atipico, con il quale la ICLA otteneva la disponibilità del fondo, al fine di stoccarvi temporaneamente i materiali naturali (solo quelli) provenienti dallo scavo, nei limiti del previsto ingombro in piano ed in altezza. Le P., la miglioria del fondo, oltre al rimborso forfettario di cui detto. Miglioria, la quale, costituiva lo strumento che aveva permesso di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, trattandosi di area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Il contenuto negoziale, meritevole di tutela (art. 1322 c.c., comma 2), che ingloba profili di più contratti tipici, quale quello di deposito, locazione e appalto, appare evidente e l’interpretazione dello stesso, piuttosto agevole, non necessita di far ricorso a regole diverse da quelle soggettive (artt. 1362 e 1365 c.c.). Il criterio ermeneutico della buona fede (art. 1366 c.c.) appare evocato in sentenza a sproposito e senza un’effettiva e concreta capacità dirimente. Qui non ci si trova, infatti, in presenza di plurime dichiarazioni negoziali da coordinare logicamente tra loro o di un regolamento comune monco od oscuro almeno per una delle parti. In tanto lo scarico era consentito in quanto il materiale depositato apportasse “una sostanziale miglioria del fondo”, assicurando che il riporto non superasse determinate misure e che fossero “effettuati lavori per il regolare deflusso delle acque”, il tutto entro tre anni (si veda il contenuto del contratto trascritto in seno al ricorso).

Già alla luce di queste considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, al fine di consentire, sulla base delle emergenze processuali, il vaglio della domanda attorea. Domanda che non poteva essere giudicata intempestiva perchè al momento della sua proposizione non era ancora passato il triennio contrattuale, ove fosse risultato provato che il comportamento processuale della ICLA e, in particolare, l’esecuzione che essa aveva fino a quel momento inteso dare al negozio, era da tale da far apparire, in violazione della regola della buona fede, che deve guidare l’esecuzione negoziale, pervertito il significato negoziale (nella specie, secondo la prospettazione attorea, sì era fatto luogo ad un arbitrario deposito di qualunque materiale di risulta dei lavori, senza alcun rispetto dei limiti e dello scopo perseguito dai concedenti il fondo e senza il corrispettivo dì alcuna miglioria). Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’inadempimento contrattuale può anche essere anticipato rispetto alla scadenza prevista per l’adempimento (“anticipatory breach”), qualora il debitore, in violazione dell’obbligo di buona fede, tenga una condotta che renda impossibile o antieconomica la prosecuzione del rapporto (Sez. 2, n. 23823 del 21/12/2012, Rv. 624398).

L’ultima censura, in realtà, si riferisce a questione la quale potrà trovare scrutinio solo in sede di merito, in caso di pronunzia risolutoria del contratto.

Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non contiene propriamente una impugnazione, ma superfluamente segnala che nel giudizio di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale, tornerà attuale la domanda di manleva proposta nei confronti della SASA.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale. Rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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