Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21759 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 8075-2008 proposto da:
CS SVIL. IND. VALLE DEL BIFERNO TERMOLI in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA
128, presso lo studio dell’avvocato GUGLIUZZA
GIUSEPPE,
2014

rappresentato

e difeso dall’avvocato

GIOVANNI BORRELLI giusta delega in calce;
– ricorrente –

2523

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TERMOLI in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO CENTRALE in persona del Direttore pro tempore,

Data pubblicazione: 15/10/2014

elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende;
contrarícorranti

avverso la sentenza n. 86/2006 della COMM.TRIB.REG. di
depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di
interesse.

CAMPOBASSO,

8075-08
I

Svolgimento del processo
Il Consorzio di sviluppo industriale Valle del Biferno di
Termoli ha impugnato per cassazione la sentenza della
MOLiSE
commissione
tributaria
regionale
dell====SWPCLIVEgYé
depositata il 30 gennaio 2007, non notificata.
erariale

si

è

costituita

con

L’amministrazione
controricorso.

Motivi della decisione
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la
parte ricorrente ha affermato di aver definito la lite
fiscale ai sensi dell’art. 39, 12 ° co., del d.l. n. 98 del
2011, conv. in l. n. 111 del 2011.
Ha chiesto alla corte di dichiarare cessata la materia del
contendere con compensazione di spese.
Osserva il collegio che non può provvedersi nel senso
indicato dal ricorrente, mediante cioè pronuncia di
cessazione della materia del contendere per essere stata
la lite estinta in conseguenza del fruito condono,
ostandovi la circostanza che non è pervenuta la prescritta
comunicazione dell’ufficio, attestante la regolarità della
domanda di definizione e il pagamento integrale del dovuto
(art. 39, 12 ° co., d.l. n. 98 del 2011, nel rinvio
all’art. 16, 8 ° co., della 1. n. 289 del 2002).
Resta il fatto però che nella memoria detta, giustappunto
in quanto recante la formale richiesta di declaratoria di
cessazione della materia del contendere con compensazione
di spese, deve apprezzarsi dedotta una condizione di

A

2SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per
cassazione (art. 100 c.p.c.). E tanto rileva al fine di
addivenire a una coerente pronuncia di inammissibilità.
Per le sopra evidenziate ragioni possono considerarsi
esistenti giusti motivi di compensazione delle spese

p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa
le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 1 ° luglio 2014.

Il C

sigliere est nsore
U,.0..”…)

processuali.

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