Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 09/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13256-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,
presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato STELLARIO VENUTI;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE MOLLICA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 920/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 920/2017 aveva dichiarato rispettivamente improcedibile e inammissibile i due appelli proposti da Poste Italiane spa avverso la sentenza con cui il tribunale di Locri aveva accolto la domanda di C.C. diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, alla conversione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno subito.
Avverso tale decisione la società Poste aveva proposto ricorso per cassazione cui resisteva con controricorso la C..
Nelle more del procedimento era depositata copia di verbale di conciliazione intervenuta tra le parti in sede sindacale.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con verbale di conciliazione definita in sede sindacale in data 29.10.2018 la Società Poste Italiane spa e C.C. definivano la controversia in oggetto. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, in ragione della avvenuta conciliazione.
P.Q.M.
La corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020